Cassation court annuls supervision court order due to failure to notify hearing date, causing absolute nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Supervision Court's order refusing a mandatory stay of execution because the defendant failed to prove she was notified of the hearing date. The lower court rejected the stay request citing lack of statutory prerequisites, but the Cassation Court found the procedural defect fatal. Consequently, the decision was overturned and the case remanded for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), Art. 179, comma 1, u.p. cod. proc. pen.: The failure to notify the interested party of the hearing date before the Supervision Court renders the resulting decision absolutely null and void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RADULOVIC SUSANNA nata a Vimercate il 10/12/1988; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 26/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il giorno 26 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di differimento obbligatorio della esecuzione della pena ai sensi dell'art.146 cod. pen., che era stata richiesta da Susanna Radulovic con riferimento alla pena detentiva di cui al provvedimento di cumulo n. SIEP 2023/2699; in particolare, la domanda veniva respinta a causa della insussistenza dei presupposti richiesti dalla citata disposizione di legge.
2. Avverso la predetta ordinanza Susanna Radulovic, per mezzo degli avv.ti Alessandro Sacca e Renato Musella, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt.179, 666 e 678 del codice di rito/considerata l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza avanti il Tribunale di sorveglianza, con la conseguente nullità assoluta ed insanabile a norma del citato art.179. 2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.
b) e c) , cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt.146 cod. pen. e 684 cod. proc. pen.; al riguardo lamenta la violazione del principio dell'onere della prova in tema di differimento della esecuzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo (da ritenersi assorbente) è fondato.
2. Invero, l'omessa notificazione all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c) , e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657-01). Questo orientamento giurisprudenziale, a sua volta, trae origine da una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 2370 del 19/05/1993, D'Arpino, Rv. 195143-01), che, nel corso degli anni, veniva confermata da ulteriori arresti, che si collocavano nello stesso, incontroverso, solco ermeneutico (Sez. 1, n. 41139 del 17/10/2002, Camporotondo, Rv. 222718-01; Sez. 1, n. 4663 del 28/09/1995, De Gregorio, Rv. 202498-01). Ciò posto, dall'esame degli atti (consentito a questa Corte in ragione del vizio lamentato), manca la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza alla odierna ricorrente, con la conseguente nullità del provvedimento impugnato per le ragioni sopra esposte.
3. Pertanto si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso in R