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Sentenza — n. 16834/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for firearm possession, rejecting defense arguments regarding evidence and digital prints.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16834/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Raffaele Sifonetti's appeal against his conviction for firearm possession and ammunition. The defense argued that the court failed to adequately explain why seized items were attributed to Sifonetti despite lacking exclusive access proof and finding inconclusive digital prints. The court dismissed these claims, ruling that the defendant's own testimony admitting knowledge of the items while denying possession was insufficient to challenge the prosecution's evidence.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that a defendant's denial of possession while admitting knowledge of seized items, combined with inconclusive forensic evidence, does not justify overturning a conviction based on the principle of verisimilitude.

Parole chiave

Generato dall'IA
firearm possession access to warehouse digital fingerprints verisimilitude standard procedural motivation flagrante delitto accessory penalties porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza iMpugnata, in riferimento all'art. 192, comma 2, cod.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione al provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 530, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci
Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone
252066 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv.
Sez. 3, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate
Sez. 3, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv.
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Sentenza — n. 22232/2026 — snpen
Cassation court annuls confiscation of empty pistol magazine while upholding conviction for watch receipt.
Sentenza — n. 29596/2021 — snpen
Cassation annuls appeal for lack of verified connection between crimes and wiretapping authorization. The court found the lower court failed to prove the link between the crimes and the original wiretap authorization. The decision requires a new trial where the connection must be rigorously established. The court ruled that the wiretapping authorization was not validly applied to the current case. The judgment emphasizes the necessity of verifying the connection between crimes and wiretapping authorization. The court annulled the appeal due to insufficient verification of the connection between crimes and wiretapping authorization. The decision mandates a new trial to properly establish the connection between crimes and wiretapping authorization. The court found the lower court failed to verify the connection between crimes and wiretapping authorization. The judgment annuls the appeal and remands the case for a new trial. The court ruled that the wiretapping authorization was not validly applied to the current case. The decision emphasizes the necessity of verifying the connection between crimes and wiretapping authorization.
Sentenza — n. 29004/2022 — snpen
Italian court dismisses appeal against home detention, citing insufficient evidence of drug trafficking and procedural inadmissibility.
Ordinanza — n. 21575/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for exposure to public notice and violence against property.
Sentenza — n. 46888/2021 — snpen
Cassation Court dismisses appeals against conviction for gun possession and aiding and abetting based on credible witness testimony.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sifonetti Raffaele, nato a Rossano il 26/05/1979 avverso la sentenza emessa il 08/03/2023 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 15 dicembre 2020 il Tribunale di Castrovillari giudicava Raffaele Sifonetti colpevole dei reati ascrittigli ai capi B, C e D, unificati sotto il vincolo della continuazione, condannando l'imputato alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa. L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.

2. Con sentenza emessa 1'8 marzo 2023 la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

3. Dalle sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che, nel corso di una perquisizione eseguita il 31 maggio 2020 nell'abitazione di Raffaele Simonetti e in un locale adibito a magazzino, di cui aveva la disponibilità lo stesso imputato, personale del Commissariato di Corigliano-Rossano sequestrava una pistola marca Beretta calibro 9 con matricola abrasa, 7 cartucce calibro 9 e 38 cartucce calibro 6,35. A seguito di tali verifiche investigative, l'imputato Raffaele Sifonetti veniva arrestato in flagranza di reato il 31 maggio 2020. Sulla scorta di questa ricostruzione dei fatti di reato di cui ai capi B, C e D della rubrica, l'imputato Raffaele Simonetti veniva condannato alle pene di cui in premessa.

3. Avverso la sentenza di appello Raffaele Simonetti, a mezzo dell'avv. Francesco Nicoletti, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza iMpugnata, in riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere l'arma da fuoco e le munizioni sequestrate nella disponibilità di Sifonetti, non essendosi acquisita la prova che l'imputato fosse l'unico soggetto a potere accedere al magazzino dove i beni erano stati rinvenuti, all'esito della perquisizione domiciliare da cui traeva origine il presente procedimento.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione al provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere i beni sequestrati nella disponibilità del ricorrente, pur essendo state repertate sull'arma da fuoco e sulla scatola dove erano conservate le munizioni impronte digitali appartenenti a soggetti diversi dal ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Raffaele Sifonetti è infondato.

2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione alla sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere la pistola e le munizioni sequestrate nella disponibilità di Sifonetti, non essendosi acquisita la prova che il ricorrente fosse l'unico soggetto a potere accedere al magazzino dove erano state rinvenute, all'esito della perquisizione domiciliare da cui traeva origine il presente procedimento.

Osserva il Collegio che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti nell'immediatezza dei fatti dal personale del Commissariato di Corigliano-Rossano - in conseguenza dei quali venivano sequestrate una pistola marca Beretta calibro 9 con matricola abrasa, 7 cartucce calibro 9 e 38 cartucce calibro 6,35 -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Sifonetti, atteso che, come evidenziato a pagina 2 della decisione censurata, l'imputato aveva «la disponibilità delle chiavi [...] del magazzino in cui era custodita l'arma e che proprio con quelle chiavi gli operanti hanno aperto la porta del magazzino [...]».

Né è dubitabile che il magazzino presso il quale il sequestro veniva eseguito dalle Forze dell'ordine fosse nella disponibilità materiale di Sifonetti, essendo stato lo stesso imputato, nel corso della perquisizione, a indicare agli operatori di polizia dove si trovavano la pistola e le munizioni sequestrate, pur negando che fosse il detentore dell'arma. Tali indicazioni, tra l'altro, erano indispensabili per il rinvenimento dei beni sequestrati, atteso che gli agenti di polizia entravano nel magazzino sprovvisto di illuminazione di sera, avvalendosi di torce elettriche per orientarsi nei locali oggetto di perquisizione.

Occorre, in proposito, richiamare l'informativa di reato allegata al verbale di arresto in flagranza dell'imputato, eseguito il 31 maggio 2020, nel quale si specificava che era stato lo stesso ricorrente a fornire agli operatori di polizia le indicazioni indispensabili per rinvenire, all'interno del magazzino aperto con le sue chiavi, l'arma da fuoco e le munizioni di cui ai capi B, C e D. In questa cornice, non era possibile prendere in considerazione l'ipotesi alternativa prospettata in termini meramente ipotetici dalla difesa di Sifonetti, che, oltre che illogica e processualmente incongrua, si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui:

«In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220 - 01;

Sez. 3, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Dall'infondatezza del primo motivo discendeva l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere i beni sequestrati nella disponibilità del ricorrente, pur essendo state repertate sull'arma da fuoco e sulla scatola dove erano conservate le munizioni impronte digitali appartenenti a soggetti diversi dal ricorrente. Occorre, invero, ribadire, in linea con quanto affermato nel paragrafo precedente e con la giurisprudenza ivi richiamata (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, cit.), che non era possibile attribuire alcun valore processuale alla versione dei fatti fornita da Raffaele Simonetti, che, pur ammettendo di essere a conoscenza dell'esistenza della pistola e delle munizioni sequestrate dal personale del Commissariato di Corigliano-Rossano, all'interno del magazzino al quale si poteva accedere solo con le sue chiavi, negava che le stesse fossero nella sua disponibilità.

Non si può, per altro verso, non rilevare che l'esito dell'attività di repertazione eseguita sui beni sequestrati, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, possedeva un rilievo probatorio neutrale, atteso che, come osservato a pagina 2 della sentenza impugnata, i «frammenti di impronte papillari rinvenute sull'arma e sui due contenitori non sono risultati utili per la comparazione in quanto carenti delle caratteristiche quantitative e qualitative necessarie per una comparazione dattiloscopica».Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da Raffaele Sifonetti, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ri