Cassation annuls conviction for driving without license due to non-existence of offense and sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's conviction for driving without a license, ruling the offense did not exist because the license revocation was not effective at the time of the incident. The court also partially annulled the sentencing for carrying a wooden baton due to a failure to identify the most serious crime for the purpose of calculating the combined penalty. Consequently, the case regarding the driving offense is dismissed, while the sentencing portion regarding the baton is remitted for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.lgs. 159/2011; Art. 4 law 110/1975: The court must verify the temporal validity of license revocation measures and explicitly identify the most serious crime when applying the combined penalty rule under Art. 620 c.p.p.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Mitri Andrea, nato a Mesagne il 04/03/1981 avverso la sentenza emessa il 24/11/2023 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Mariaennanuela Guerra, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il reato di cui al capo A; l'inammissibilità, nel resto, del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 2 dicembre 2022 il Tribunale di Patti giudicava Andrea De Mitri colpevole dei reati ascrittigli ai capi A e B, unificati dal vincolo della continuazione, condannando l'imputato alla pena un anno, un mese di arresto e 1.000,00 euro di ammenda. L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
2. Con sentenza emessa il 24 novembre 2023 la Corte di appello di Messina, pronunciandosi sull'appello di Andrea De Mitri, in riforma della decisione impugnata, rideterminava la pena irrogata all'imputato in otto mesi di reclusione. La sentenza appellata, nel resto, veniva confermata.
3. I fatti di reato traevano origine dal controllo di polizia eseguito nei confronti di Andrea De Mitri a Santo Stefano di Camastra il 18 gennaio 2021, quando i Carabinieri della Stazione dello stesso centro peloritano, accertavano che l'imputato era alla guida di un'autovettura Fiat Punto, targata CX737DL, nonostante la patente di guida gli fosse stata revocata per effetto della misura di prevenzione irrogatagli dal Tribunale di Brindisi il 10 maggio 2015. Nel corso dello stesso controllo, inoltre, De Mitri veniva trovato in possesso di una mazza di legno della lunghezza di 52,5 centimetri e del diametro di 3,4 centimetri, che l'imputato portava fuori dalla sua abitazione senza giustificato motivo. Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato Andrea De Mitri veniva condannato alle pene di cui in premessa.
3. Avverso la sentenza di appello Andrea De Mitri, a mezzo dell'avv. Alessandra Ioppolo, ricorreva per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con il primo motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere la Corte di merito, relativamente all'ipotesi di reato di cui al capo A, ritenuto che la patente di guida era stata revocata all'imputato per effetto della misura di prevenzione irrogata dal Tribuna e tdi Brindisi il 10 maggio 2015, senza considerare che la stessa non era i 1~.9 al momento del controllo di polizia.
Con il secondo motivo e il terzo motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano di ritenere legittimo il possesso della mazza di legno di cui al capo B, senza confrontarsi con le giustificazioni fornite dal ricorrente, secondo cui tale oggetto serviva a sorreggere uno dei sedili dell'autovettura alla guida della quale l'imputato veniva controllato dalle Forze dell'ordine.
Con il quarto motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di appello dato esaustivo conto del trattamento sanzionatorio irrogato a De Mitri, non risultando individuato il reato più grave, tra quelli contestati all'imputato ai capi A e B, su cui calcolare l'aumento di pena disposto a titolo di continuazione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Andrea De Mitri è fondato limitatamente alla sussistenza del reato di cui al capo A e al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui al capo B. Nel resto, l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato deve ritenersi infondato.
2. Tanto premesso, deve ritenersi fondato il primo motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito, relativamente all'ipotesi di reato di cui al capo A, ritenuto che la patente di guida era stata revocata all'imputato per effetto della misura di prevenzione irrogata dal Tribunale di Brindisi il 10 maggio 2015, senza considerazione che tale misura non risultava applicata ad Andrea De Mitri al momento del controllo di polizia. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la misura di prevenzione personale irrogata ad Andrea De Mitri il 10 maggio 2015 dal Tribunale di Brindisi era stata sospesa in attesa della rivalutazione il 21 gennaio 2021 ed era stata successivamente confermata il 26 febbraio 2021.
Tale dato processuale impone di ritenere fondato l'assunto difensivo, secondo cui la revoca della patente di guida, non conseguendo all'esecuzione di una misura di prevenzione personale nei confronti di De Mitri, non consentiva di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato al capo A, ex art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011.Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui le connotazioni di offensività della fattispecie di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, che hanno indotto il legislatore a qualificarla come reato, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 116 Cod. strada, che integra una semplice sanzione amministrativa, risiede nella circostanza che la condotta illecita è posta in essere da un soggetto sottoposto a misura di prevenzione in quanto attualmente pericoloso per la sicurezza pubblica (tra le altre, Sez. 1, n. 36857 del 03/02/2023, Castiglia, Rv. 285237 - 01;
Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, Tatangelo, Rv. 283820 - 01). Tale opzione ermeneutica trae ulteriore sostegno dalla sentenza della Corte costituzionale 27 ottobre 2022, n. 121, secondo cui l'art. 73 «nel prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, rispetto a quello della disposizione di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, è finalizzata a tutelare l'ordine pubblico [...], cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità nei confronti di soggetti pericolosi».
Ne discende che, non essendo la misura di prevenzione personale irrogata ad Andrea De Mitri il 10 maggio 2015 dal Tribunale di Brindisi stata ancora eseguita nella data del commesso reato, individuata nel 18 gennaio 2021, devono ritenersi insussistenti i presupposti soggettivi della fattispecie di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, che presuppone la condizione «di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale». Le considerazioni esposte di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso cui conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
3. Devono, invece, ritenersi infondati il secondo e il terzo motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano di ritenere legittimo il possesso della mazza di legno di cui al capo B, senza confrontarsi con le giustificazioni fornite dal ricorrente, secondo cui tale oggetto serviva a sorreggere uno dei sedili dell'autovettura alla guida della quale l'imputato veniva controllato dalle Forze dell'ordine.
Osserva il Collegio che con la doglianza in esame il ricorrente, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Messina con un percorso argomentativo congruo e conforme alle emergenze probatorie. Tale riesame, invero, non è consentito quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali, che, nel caso di specie, corroborano le conclusioni della Corte di merito (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Tanto premesso, deve osservarsi che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Messina, il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, tenuto conto degli accertamenti svolti dai Carabinieri della Stazione di Santo Stefano di Camastra il 18 gennaio 2021 - che devono ritenersi incontroversi, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste Monterosso -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole ad Andrea De Mitri, con riferimento all'ipotesi di reato di cui al capo B, ascritta all'imputato ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.
Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita, delle caratteristiche della mazza di legno rinvenuta all'interno dell'autovettura del ricorrente e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche investigative dalle quali traeva origine il presente procedimento, condotte dai Carabinieri di Santo Stefano di Camastra. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto:
«Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona"» (Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101 - 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.
4. Deve, infine, ritenersi fondato il quarto motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, non risultando individuato il reato più grave, tra quelli 5 t contestati ai capi A e B, su cui calcolare l'aumento di pena disposto a titolo di continuazione. Deve, invero, rilevarsi che i Giudici di merito affermavano indistintamente l'esistenza del vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi A e B, senza indicare quale tra le due fattispecie dovesse ritenersi connotata da maggiore gravità e non enucleando per ciascuna di esse le frazioni sanzionatorie applicabili all'imputato.
Né tale carenza motivazionale è superabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., dovendosi evidenziare che, al contrario, l'individuazione del reato di maggiore gravità assume un rilievo decisivo ai presenti fini, per effetto della ritenuta insussistenza della fattispecie di cui al capo A, che comporta lo scorporo delle frazioni detentive applicate dai Giudici di merito, eseguendo un'operazione dosimetrica preclusa a questo Collegio. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del quarto motivo di ricorso, cui conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo A. La sentenza impugnata, invece, deve essere annullata con rinvio relativamente al reato di cui al capo B, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Nel resto, infine, il ricorso proposto da Andrea De Mitri deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 73 d.lgs. 159 del 2011 contestato al capo A perché il fatto non sussiste; annulla, altresì, la sentenza impugnata in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 contestata al capo B limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di 9 o 2a