Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing and proper notification to defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Scotella's appeal inadmissible because the request was filed after the statutory ten-day deadline. Although Scotella argued the order was not properly notified to his appointed lawyer, the court found the document had been regularly served to both him and his counsel on the same day it was issued. Consequently, the court ruled that the procedural requirements were met and the delay in filing the appeal was unjustified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69-bis Ord. pen.; The order granting or denying early release must be notified to the appointed defense counsel, and failure to file the appeal within the prescribed period renders it inadmissible regardless of subsequent changes in legal representation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCOTELLA GIOVANNI nato a BARI il 09/01/1981 avverso l'ordinanza del 25/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 25 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Giovanni Scotella avverso l'ordinanza emessa in data 03 aprile 2023 dal magistrato di sorveglianza di Udine in materia di liberazione anticipata, notificata a lui stesso e al suo difensore in pari data, in quanto proposto il 16 aprile 2023 e quindi oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 69 Ord.pen.
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso Giovanni Scotella, per mezzo del suo difensore avv. Federica Zambon, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge, con riferimento all'art. 69-bis Ord.pen. Il decreto impugnato è errato, in quanto l'istanza fu presentata dal detenuto in proprio al magistrato di sorveglianza, per cui il provvedimento di questi non è stato notificato al difensore, perché non ne era stato nominato alcuno. L'art. 69- bis Ord.pen, però, impone di notificare anche al difensore il provvedimento in materia di liberazione anticipata, eventualmente nominando al detenuto un difensore di ufficio, se egli sia privo di un difensore di fiducia.
Nel presente caso tale nomina non è stata effettuata, ed il provvedimento del magistrato di sorveglianza è stato notificato ad alcun difensore. L'avv. Zambon è stata nominata di fiducia solo in data 11/04/2023 ed ha presentato il reclamo cinque giorni dopo tale nomina, senza peraltro avere mai ricevuto la notifica del provvedimento impugnato, per cui non può ritenersi spirato il termine per l'impugnazione, stabilito dall'art. 69-bis Ord.pen.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'art. 69-bis Ord.pen., relativo al procedimento applicabile in materia di liberazione anticipata, stabilisce che l'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza venga notificata «ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale», tra i quali sono compresi i difensori. La sentenza Sez. U., n. 12581 del 25/02/2021, Rv. 280736, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha stabilito che «L'ordinanza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni».
Pertanto, come affermato dal ricorrente, qualora il detenuto sia privo di un difensore il giudice deve nominarne uno di ufficio, al fine di effettuare la notifica dell'atto prescritta dalla norma indicata. L'inosservanza di questa procedura costituisce una nullità di ordine generale per violazione dei diritti della difesa, c:ome ritenuto dalla sentenza citata, e rende necessario l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, affinché completi il procedimento mediante la notifica dell'ordinanza al difensore. 1.2.
Dagli atti contenuti nel fascicolo, che il giudice di legittimità può consultare quando, come nel presente caso, vengano proposti motivi di ricorso per vizi di carattere processuale (vedi .Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta però che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza in data 03 aprile 2023 è stata regolarmente notificata al difensore del ricorrente. Nella stessa data del 03 aprile 2023 in cui è stata depositata, infatti, l'ordinanza risulta notificata all'avv.
Antonio Del Vecchio, che il ricorrente aveva nominato suo difensore di fiducia in data 24/11/2022 in relazione a questo procedimento, nonché notificata personalmente allo stesso ricorrente. Correttamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che gli adempimenti stabiliti dall'art. 69-bis Ord,pen. siano stati rispettati, ed ha calcolato il termine per l'impugnazione dalla data in cui l'ordinanza è stata notificata sia al ricorrente, sia al suo difensore. L'avv. Zannbon ha proposto il reclamo solo in data 16/03/2023, tra l'altro senza eccepire, in quel momento, l'omessa notifica dell'atto ad una delle parti necessarie e senza giustificare in alcun modo il ritardo:
è pertanto evidente la tardività dell'impugnazione, e la sua inammissibilità è stata dichiarata legittimamente. Nessun rilievo può avere, per escludere detta tardività, il fatto che il ricorrente abbia nominato un diverso difensore, e che lo abbia fatto in prossimità della scadenza del termine per impugnare, trattandosi di una scelta volontaria, che non può comportare la disapplicazione delle norme processuali.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0