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Sentenza — n. 16510/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's order denying drug trafficking crime continuation due to prior cognitive court finding.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16510/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the execution judge's order denying the application of the crime continuation rule. The lower judge had rejected the request despite the cognitive court previously establishing a continuity link based on identical drug types, co-defendants, and spatial-temporal context. The court ruled that the execution judge failed to respect the factual and legal evaluation already made in the cognitive phase, violating procedural principles regarding continuity.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The execution judge cannot disregard the continuity assessment already performed in the cognitive phase and must justify any deviation from the cognitive court's established facts and legal reasoning.

Parole chiave

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crime continuation rule execution judge powers cognitive court findings drug trafficking offenses procedural contradiction internal continuity link annulment of order traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Occorre rammentare, in premessa, che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 73 d.P.R. n. 309/90
A tale principio non si è conformato il giudice dell'esecuzione, tenuto conto che il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 74 d.P.R. n. 309/90
309/90, giudicato con la sentenza sopra indicata sub a), risulta commesso il 15 maggio 2001, vale a dire in una data ricompresa nell'arco temporale di operatività dell'associazione dedita al narcotraffico di cui all'art. 74 d.P.R.
art. 671 cod. proc. pen
Occorre rammentare, in premessa, che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
A tale principio non si è conformato il giudice dell'esecuzione, tenuto conto che il reato di cui all'art. 73 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv.
C. cost. 9 luglio 2013, n. 183
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARMIGERO MICHELE nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 07/12/1981 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; (;,

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Michele ARMIGERO al fine di ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 74, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, giudicati con le seguenti pronunce irrevocabili:

a) sentenza emessa in data 20 dicembre 2005 dalla Corte di assise di appello di Bari, in riforma della decisione resa il 14 dicembre 2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bari;

b) sentenza emessa in data 12 dicembre 2006 dalla Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza n. 734/2005 resa il 6 dicembre 2005. A ragione della decisione, il giudice a quo osservava come non ricossero, in concreto, elementi rivelatori di un medesimo disegno criminoso, anche alla luce della distanza temporale tra i fatti (circa sette mesi).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare, arrecando un vulnus alla tenuta logica del provvedimento, che il vincolo di continuazione (interna) era già stato riconosciuto in sede di cognizione nel procedimento conclusosi con la sentenza di cui al punto b), alla stregua di quattro indici rappresentativi del medesimo disegno criminoso, costituiti dall'omogeneità dei reati, dalla coincidente tipologia di sostanze stupefacenti smerciate, dall'identità dei coimputati e dal contesto spazio-temporale.

3. Il Procuratore Generale di questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Occorre rammentare, in premessa, che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809;

Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001 Rv. 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781).3. A tale principio non si è conformato il giudice dell'esecuzione, tenuto conto che il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, giudicato con la sentenza sopra indicata sub a), risulta commesso il 15 maggio 2001, vale a dire in una data ricompresa nell'arco temporale di operatività dell'associazione dedita al narcotraffico di cui all'art. 74 d.P.R. citato e di commissione dei reati-fine di cui all'art. 73, giudicati con la sentenza sopra indicata sub b) e avvinti, per decisione del giudice della cognizione, dal vincolo della continuazione interna.

4. Il mancato confronto con la valutazione già operata in sede cognitoria impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in diversa persona fisica (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), che riesaminerà l'istanza di continuazione alla luce dei principi richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. Così deciso in R