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Sentenza — n. 16505/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for insufficient reasoning on satellite crime penalty increase in continued offense case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16505/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order regarding the penalty increase for the satellite crime while rejecting the claim about the most serious violation. The applicant argued the fraud judgment was more severe due to higher damages, but the Court confirmed the bankruptcy conviction was the gravest offense because it carried the higher final sentence after procedural reductions. However, the Court found the judge failed to adequately justify the specific one-year increase for the satellite crime, violating the duty to provide specific reasoning for such enhancements.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; In cases of continued offenses, the execution judge must specifically justify the magnitude of the penalty increase for the satellite crime, as the mere recognition of a common criminal design implies lesser offensiveness of the additional conduct.

Parole chiave

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continued offense execution judge penalty increase satellite crime duty to motivate insufficient reasoning annulment with remand proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione presentata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Riccardo BALLERINI, con riguardo ai reati giudicati con le seguenti pronunce irrevocabili:
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Con una recentissima sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine a un risalente contrasto, hanno affermato il principio, secondo cui «Ai fini dell'individuazione della 2 CL violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp.
C. cost. 9 luglio 2013, n. 183
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione presentata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Riccardo BALLERINI, con riguardo ai reati giudicati con le seguenti pronunce irrevocabili:
artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Roma in data 27 ottobre 2022 per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
267/1942, commesso il 9 novembre 2016 in Roma, di applicazione della pena, concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., di un anno e quattro mesi di reclusione;
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
Con una recentissima sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine a un risalente contrasto, hanno affermato il principio, secondo cui «Ai fini dell'individuazione della 2 CL violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023
Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020
Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017
Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALLERINI RICCARDO nato a COMO il 17/04/1970 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione presentata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Riccardo BALLERINI, con riguardo ai reati giudicati con le seguenti pronunce irrevocabili:

a) sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Roma in data 27 ottobre 2022 per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, commi 1 e 2, n.1), e 223, commi 1 e 2, n. 2), R.D. n. 267/1942, commesso il 9 novembre 2016 in Roma, di applicazione della pena, concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., di un anno e quattro mesi di reclusione;

b) sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Como in data 8 ottobre 2019, all'esito di giudizio abbreviato, riformata in punto di pena dalla sentenza della Corte di appello di Milano del 10 novembre 2021, per il reato di cui agli artt. 110 cod. per). e 216, commi 1 e 2, e 223 R.D. n. 267/1942, commesso il 29 dicembre 2014 in Como, di condanna alla pena di due anni di reclusione. Per l'effetto, il giudice dell'esecuzione rideterminava la pena finale in tre anni di reclusione, oltre alla pena accessoria prevista dall'art. 216 R.D. n. 267/1942, sulla base del seguente calcolo: pena base di due anni di reclusione, per il reato di cui alla sentenza sub b), ritenuto più grave "in ragione delle modalità della consumazione e dell'importo distratto", aumentata di un ulteriore anno di reclusione per il fatto illecito giudicato con la sentenza sUb a), stimando congrua tale maggiorazione.

2. L'interessato, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento suddetto, deducendo vizio di motivazione sotto un duplice profilo: in primo luogo, per avere il giudice a quo articolato un ragionamento incongruo con riguardo alla scelta del reato più grave, non avendo considerato che il danno causato dalla bancarotta di cui alla sentenza sub a) era stato più ingente rispetto a quello prodotto dall'omologo reato di cui alla sentenza sub b); in secondo luogo, per non aver adeguatamente giustificato l'entità dell'aumento di pena apportato per il reato-satellite.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente individuato la violazione più grave nel reato di bancarotta giudicato con la sentenza sub b), ma lo ha fatto con un ragionamento palesemente errato in diritto. Con una recentissima sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine a un risalente contrasto, hanno affermato il principio, secondo cui «Ai fini dell'individuazione della 2 CL violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza».

La stessa decisione ha, inoltre, precisato che: «In tema di continuazione in sede esecutiva, nel caso di riconoscimento del vincolo tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione, per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato» (Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 01, Rv. 285865 - 02). Calando gli enunciati principi nel caso di specie, la bancarotta punita con la sentenza emessa, in esito a rito abbreviato, dalla Corte di appello di Milano in data 10 novembre 2021, costituisce, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., certamente la "violazione più grave", in quanto per essa è stata inflitta dal giudice della cognizione la pena "più grave", siccome concretamente irrogata al netto della riduzione per il rito alternativo (due anni di reclusione rispetto alla pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. di un anno e quattro mesi di reclusione applicata con l'altra sentenza) e non perché, come erroneamente ritenuto dal giudice di merito, avrebbe dovuto tenersi conto delle "modalità di consumazione" del reato e dell'entità dell'importo sottratto.

In tal senso, va corretta la motivazione addotta a sostegno della, comunque, corretta individuazione della "violazione più grave" nella bancarotta fraudolenta giudicata con la citata sentenza della Corte di appello di Milano sub b). Dato atto della correzione, deve ritenersi senz'altro infondato il primo motivo di ricorso, in quanto, diversamente da quanto preteso dal ricorrente, mai si sarebbe potuto individuare il reato più grave in quello punito con la sanzione concretamente inferiore.

3. Si ritiene, viceversa, fondato il secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha affermato che, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice che, per il reato-satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva (Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020, Di Lorito, Rv. 278792;

Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, Manganaro, Rv. 273050; sul tendenziale obbligo del giudice di motivare sui distinti aumenti di pena applicati per i reati-satellite, v. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). A tale principio non si è uniformato il giudice dell'esecuzione, posto che, in relazione al reato-satellite, ha apportato un aumento di un anno di reclusione, cioè una frazione di pena inferiore di soli quattro mesi rispetto a quella irrogata in sede di cognizione, limitandosi a reputarlo, laconicamente, "congruo", senza indicare, tuttavia, i termini di raffronto e proporzione relativi alla congruità affermata.

Tale carenza motivazionale impone, in parte qua, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in diversa persona fisica (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà a sanare la lacuna evidenziata in coerenza con i principi di legittimità richiamati. Nel resto, come detto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Rigetta n