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Sentenza — n. 16499/2024 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court annuls execution order for lack of distinct sentencing justification for satellite crimes in continued offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the execution order regarding the sentencing calculation for satellite crimes in a continued offense. The appellant argued the lower court failed to justify the specific penalty increases for each satellite crime, merely referencing a prior decision. The Court ruled that the execution judge must explicitly calculate and motivate the penalty increase for every satellite offense separately, rather than relying on previous determinations without explanation.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; In cases of continued offenses, the judge must calculate and motivate the penalty increase distinctly for each satellite offense, rather than relying on prior determinations without specific justification.

Parole chiave

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continued offense satellite crime penalty increase execution order lack of motivation Supreme Court sentencing guidelines aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 629 cod. pen.
Il giudice a quo individuava la violazione più grave nel reato di c:ui all'art. 629 cod.
Art. 133 cod. pen.
Nel provvedimento impugnato, invero, non si forniscono in alcun modo, neppure attraverso un generico richiamo ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., gli elementi di valutazione tenuti presenti dal giudicante per addivenire all'applicazione delle frazioni di pena determinate per i reati-satellite già indicati.
art. 629 cod. pen
Il giudice a quo individuava la violazione più grave nel reato di c:ui all'art. 629 cod.
art. 133 cod. pen
Nel provvedimento impugnato, invero, non si forniscono in alcun modo, neppure attraverso un generico richiamo ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., gli elementi di valutazione tenuti presenti dal giudicante per addivenire all'applicazione delle frazioni di pena determinate per i reati-satellite già indicati.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone
C. Cost., 9 luglio 2013, n. 183
Tanto impone l'annullamento, in parte qua„ dell'ordinanza censurata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione (C. Cost., 9 luglio 2013, n. 183), che dovrà colmare le lacune motivazionali evidenziate attenendosi ai principi enunciati da Sez.
Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Rizzane
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA GUIDO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 14/02/1965 avverso l'ordinanza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata da Guido Z,4GARIA, riconosceva la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse dalla suddetta Corte di Appello nelle date del 14 dicembre 2005 (irrevocabile il 6 luglio 2007), 22 aprile 2013 (irrevocabile il 15 luglio 2015) e 9 aprile 2021 (irrevocabile il 24 marzo 2023), e, per l'effetto, rideterminava la pena complessiva in 15 anni e 4 mesi di reclusione e 2.500,00 euro di multa. Il giudice a quo individuava la violazione più grave nel reato di c:ui all'art. 629 cod. pen., oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 9 aprile 2021, irrogante la pena di 10 anni di reclusione e 1.600,00 euro di multa: tale pena veniva :3umentata di 2 anni di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato-satellite di estorsione aggravata, giudicato con sentenza della medesima Corte territoriale in data 14 dicembre 2005 (già diminuita per il rito abbreviato), e ulteriormente aumentata di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 100,00 euro di multa per il reato-satellite di associazione mafiosa, giudicato con sentenza della stessa Corte di Appello in data 22 aprile 2013, in misura corrispondente a quella applicata con l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 7 gennaio 2016, con la quale tali due ultimi reati erano già stati unificati con il vincolo della continuazione in executivis.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione sulla frazione di aumento di pena applicata per i singoli reati- satellite: il giudice dell'esecuzione non avrebbe speso una parola per giustificare detto aumento, riportandosi, di fatto, alle pene determinate con l'ordinanza resa in data 7 gennaio 2016 dalla Corte di Appello di Napoli in sede di esecuzione. Ci si duole anche, in generale, dell'applicazione immotivata di aumenti eccessivi di pena operati a titolo di continuazione.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alle tesi del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fo.ndato nella sua censura principale e va, pertanto, accolto.

2. Il giudice dell'esecuzione, all'evidenza, non ha tenuto conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in argomento, hanno affermato il seguente principio: "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel provvedimento impugnato, invero, non si forniscono in alcun modo, neppure attraverso un generico richiamo ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., gli elementi di valutazione tenuti presenti dal giudicante per addivenire all'applicazione delle frazioni di pena determinate per i reati-satellite già indicati.

Tra l'altro, il giudice a quo non spiega perché ha, nella sostanza, "ribaltato" la gerarchia delle pene applicate tra i due reati-satellite oggetto delle sentenze sub nn. 1 e 2, siccome fissata nel precedente provvedimento del 7 gennaio 2016, con il quale era stata riconosciuta la continuazione fra di essi: infatti, con quell'ordinanza, era stato individuato come reato più grave quello di estorsione pluriaggravata, mentre nel provvedimento oggi impugnato il reato-satellite più gravemente punito risulta quello associativo mafioso.

3. Tanto impone l'annullamento, in parte qua„ dell'ordinanza censurata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione (C. Cost., 9 luglio 2013, n. 183), che dovrà colmare le lacune motivazionali evidenziate attenendosi ai principi enunciati da Sez. U, "Rizzane". Le ulteriori censure restano assorbite.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa () CORTE ELrnrr SUPREMA DI CASSAZ10,IQ j Deposr22 1 Rom a, iì .. : ....................... .. ..... APk -zua • IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZTOT A t • G 7 C TUDTZLARIO Z,72/ CASSAZIONE. ." CENTRALE ()-Ln eU-ee £n,\ c,A0t. (5- Ci 53 I — CI. I\A4+,[7- 41 '5. 4 .1 x), flo Qicet' e ,n,u* Q 1r u(./ (V)A-n kr° cA-ce14_ d(CA Q cuul 4tett, 0;(3 p(•-•0 FìV t í Rk u,A:4 ( 134 i 3 ) C -Lk ate ,np (:),0( ,„ c, 0-e,k