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Sentenza — n. 16492/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against life sentence for mafia-related murder and illegal weapon possession.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16492/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Pasquale Manfredi's appeal against a life sentence with day isolation imposed by the Court of Appeal of Catanzaro. Manfredi argued that new prison recordings should have altered the court's reasoning regarding his guilt for the murder of Pasquale Tipaldi and illegal weapon possession. The court rejected these claims, finding the appellate judge's logical connection between the intercepted conversations and the criminal facts to be sound and consistent with the entire evidentiary complex.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellate court's reasoning remains valid if the new evidence is logically integrated into the existing proof without rendering the overall argumentation illogical, provided the evaluation of the result remains within the scope of the remitted case.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia-related crimes intercepted conversations life imprisonment sentence logical consistency of reasoning evidentiary evaluation remitted trial continuing offense recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
articolo 113 c.p
3847/10 R.G.N.R.) a carico di Manfredi Pasquale è stato ricostituito nel senso del rigetto dell'istanza, ai sensi dell'articolo 113 c.p.p.» 2.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANFREDI PASQUALE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 06/02/1977 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice dott.ssa Francesca Costantini che conclude reiterando le conclusioni della precedente udienza, nella quale era stata richiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avvocato Guido Contestabile che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e Avvocato Salvatore Staiano che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 novembre 2012, la Corte di assise di Catanzaro, per quanto rileva in questa sede, dichiarava Pasquale Manfredi colpevole dei reati, aggravati anche da metodologia e finalità mafiose, descritti al capo "1", di tentato omicidio in danno di Carmine Arena, e al capo "2", di detenzione e porto illegale delle armi utilizzate per commettere il primo reato; ritenuta la continuazione, condannava Pasquale Manfredi alla pena di tredici anni di reclusione; assolveva Pasquale Manfredi dai reati, aggravati anche da metodologia e finalità mafiose, descritti al capo "5", di omicidio di Pasquale Tipaldi, e al capo ''6", di detenzione e porto della armi, alcune clandestine, utilizzate per commettere quest'ultimo omicidio.

2. Con sentenza del 5 dicembre 2014, la Corte di assise di appello di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero e in parziale riforma della menzionata sentenza di primo grado, condannava Pasquale Manfredi anche per i citati reati a lui ascritti ai capi "5" e "6" della rubrica; ritenuta la continuazione, rideterminava la pena, per tutti i reati predetti, in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi; confermava, nel resto, la sentenza di primo grado.

3. Con sentenza n. 12315-17, emessa il 12 aprile 2016, la Corte Suprema di cassazione annullava la citata sentenza di appello, con riguardo ai capi "5" e "6" dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio in proposito e in ordine al trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro; rigettava, nel resto, i ricorsi del Pubblico Ministero e di Pasquale Manfredi.

4. Con sentenza del 16 maggio 2022, la Corte di assise di appello di Catanzaro, in esito al giudizio di rinvio, e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava Pasquale Manfredi anche per i citati reati a lui ascritti ai capi "5", omicidio di Pasquali Tipaldi, e "6", di detenzione e porto delle armi utilizzate per commettere quest'ultimo omicidio; rideterminava la pena, ritenuta la continuazione con i reati di cui ai capi "1" e "2", in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei.

5. La difesa di Pasquale Manfredi ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi, e ha presentato anche motivi aggiunti.5.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge, con riguardo agli artt. 3, 24 e 111 Cost., e conseguente nullità della citata sentenza del 16 maggio 2022, per l'avvenuta partecipazione alla decisione relativa al giudizio di rinvio, in qualità di Presidente del Collegio della Corte di assise di appello, del dott. Fabrizio Cosentino, il quale aveva presentato istanza di astensione che, secondo la prospettazione del ricorrente, era stata accolta. 5.2.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamenta violazioni di legge, con riguardo agli artt. 627, comma 3, 546, comma 1, lett. e), e 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen., per l'omissione del giudizio di attendibilità del collaboratore Vincenzo Marino. Ad avviso della difesa, il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente suddetta, emessa dalla Corte di cassazione il 12 aprile 2016, poiché avrebbe omesso di rinnovare il giudizio di credibilità del collaboratore Vincenzo Marino, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Il giudice del rinvio non avrebbe assolto all'onere di rendere idonea motivazione specificando gli elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, capaci di giustificare, in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Marino, valutazioni opposte rispetto a quelle espresse dal giudice di primo grado. Secondo il cfictum della Corte di cassazione, il giudice del rinvio avrebbe dovuto raffrontare le dichiarazioni rinnovate di Marino con quelle precedentemente rese nel giudizio di primo grado, valutarne l'attendibilità sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo e rendere conto dei risultati e dei criteri adottati per ritenere e giustificare il mutamento del giudizio rispetto a quello di primo grado in proposito. 5.3.

Con il terzo motivo di ricorso la difesa lamenta, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., vizi di motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento alla parte relativa alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Marino. Il mancato rispetto del principio di diritto enunciato nel giudizio rescindente, ad avviso della difesa avrebbe determinato un grave vizio motivazionale nel provvedimento del giudice del rinvio. La difesa afferma che il bagaglio conoscitivo di Marino con riferimento all'omicidio Tipaldi è alquanto limitato, al pari delle informazioni sull'omicidio Arena, dal quale Pasquale Manfredi è stato assolto.

Per la difesa, in sede di rinnovamento della testimonianza (udienza del 26 ottobre 2018), Marino avrebbe affermato diverse circostanze del tutto incongruenti con le dichiarazioni rese nel primo giudizio. A fronte delle incongruenze emerse nelle dichiarazioni di Marino, il giudice del rinvio non aveva motivato facendo riferimento ad elementi dotati di scardinante forza persuasiva, che potessero giustificare un opposto giudizio di attendibilità rispetto a quello reso dal giudice di primo grado; al contrario, il giudice del rinvio, secondo la difesa ricorrente, ha affermato apoditticamente che Marino abbia specificato, ribadito e tenuto ferme le proprie dichiarazioni. 5.4.

Con il quarto motivo di ricorso la difesa, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta travisamento della prova in merito alle valutazioni inerenti alle conversazioni intercettate in carcere tra Pasquale Manfredi e altri soggetti a lui vicini. In primo luogo, la difesa rileva il travisamento del contesto temporale delle intercettazioni, poiché queste sarebbero riferite a fatti avvenuti in epoca antecedente agli omicidi di Mario Manfredi e di Pasquale Tipaldi. Ulteriore travisamento dovrebbe ravvisarsi relativamente alla pretesa del giudice di rinvio di interpretare il riferimento, di Pasquale Manfredi a una pena di trent'anni di carcere a suo carico, come riguardante la pena dell'ergastolo, che poteva essergli irrogata in esito al presente processo; secondo la difesa, invece, la pena di trent'anni alla quale Pasquale Manfredi si riferiva in una certa conversazione era quella già cumulata dallo stesso per effetto di altre sentenze di condanna per fatti diversi.

D'altra parte, la conversazione si svolse quando la sentenza di condanna a carico di Pasquale Manfredi per l'omicidio Tipaldi era stata annullata, quindi sarebbe stato del tutto incongruente un riferimento ad una pena inflitta con una sentenza annullata. 5.5. Con il quinto motivo di ricorso la difesa lamenta vizi di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riguardo alle dichiarazioni rese dal collaboratore Vincenzo Marino e al riconoscimento dell'attendibilità di costui. Le dichiarazioni di Marino, secondo la difesa, non troverebbero alcun riscontro, poiché gli elementi rilevati dal giudice del rinvio sarebbero deboli e inconciliabili con altri dati emersi nel processo, ma sottaciuti.

In particolare, l'attendibilità oggettiva di Marino poggia sulle dichiarazioni di Bonaventura, di Oliverio e di Pugliese. Il riscontro con le dichiarazioni di Bonaventura sarebbe del tutto generico; il riscontro individuato nelle informazioni fornite da Oliverio sarebbe insussistente, per la debolezza del valore che può assumere una confidenza fondata su meri sospetti, in quanto resa da un soggetto, anch'egli informatore de relato, appartenente al clan avverso; il riscontro con la conversazione intercettata sarebbe del tutto illogico e contrastante con la parte della sentenza divenuta irrevocabile con l'emissione della citata sentenza della Corte di cassazione del 12 aprile 2016, atteso che le confidenze di Michele Pugliese conducevano all'assoluzione di costui, di Gualtieri e di Corda e, quindi, non potrebbero porsi a fondamento delle dichiarazioni rese da Marino.

Né la mera circostanza della presunta compartecipazione di Francesco Capicchiano al tentato omicidio di Carmine Arena potrebbe ritenersi elemento idoneo a giustificare la causale dell'omicidio, poiché tale elemento sarebbe stato ricavato mediante l'utilizzo di una doppia presunzione, non ammissibile nel rispetto delle regole che informano la valutazione degli indizi di reato.

6. La difesa dell'imputato ha presentato atto di motivi aggiunti. 6.1. In primo luogo, ribadisce la nullità della sentenza impugnata, poiché emessa da un Collegio giudicante a cui ha partecipato un magistrato al quale era stato consentito di astenersi dal giudizio. 6.2. In secondo luogo, si censura il costrutto motivazionale della sentenza impugnata, in quanto dagli elementi emersi nel processo e rilevati dal giudice del rinvio non emergerebbe un efficace quadro probatorio. I dati emersi dalle conversazioni captate all'interno dell'istituto penitenziario ove era ristretto Pasquale Manfredi mancherebbero del necessario carattere di chiarezza e decifrabilità dei significati e, quindi, non potrebbero essere interpretati univocamente quali fonte di prova, bensì come meri indizi, che necessitano di altri elementi che possano definire chiaro e concordante l'esito di valutazione complessiva delle risultanze processuali; al contrario, il giudice del rinvio avrebbe parcellizzato e congetturato il contenuto delle intercettazioni, arrivando ad affermare che dalle parole di Manfredi emergeva una confessione stragiudiziale.

Il riferimento di Manfredi alla pena di trenta anni sarebbe stato interpretato come ammissione dell'omicidio Tipaldi, perché Manfredi avrebbe voluto riferirsi alla pena dell'ergastolo che gli era stata irrogata in precedenza; al contrario, tale riferimento non può che indicare la pena che Manfredi già sta espiando; infatti, quella a trent'anni sarebbe proprio la pena risultante dal cumulo materiale delle sentenze di condanna emesse nei confronti di Manfredi. Il riferimento al breve tempo di deliberazione della condotta (un minuto ci ho messo) non può assurgere a prova dell'omicidio di Tipaldi, in quanto Manfredi si riferiva all'assenza di lucidità nell'intraprendere decisioni da giovane, veicolate dall'ambiente in cui viveva, tali da incoraggiare il figlio Antonio (interlocutore nella conversazione) ad allontanarsi da quell'ambito; peraltro, le stesse dichiarazioni rese da Marino farebbero emergere un punto di illogicità nelle argomentazioni del giudice del rinvio, poiché tale collaboratore aveva narrato dell'esasperazione di Manfredi dopo la morte del padre e dell'intento di vendicarsi.

Sarebbe stata, dunque, una decisione d'impeto (un minuto), quella riferita da Manfredi, di certo opposta e inconciliabile con l'irremovibile determinazione di vendicare la morte del padre Mario, così come affermato da Marino. Piuttosto, il riferimento ai trent'anni potrebbe avvalorare la tesi che si parlasse delle condotte per cui Pasquale Manfredi era stato già condannato e, in particolare, del tentato omicidio di Carmine Arena. Ulteriore punto di illogicità della motivazione della sentenza del giudice del rinvio sarebbe il riferimento alla conversazione intercettata tra Claudio Papaleo e Antonio Manfredi.

Il giudice del rinvio avrebbe valorizzato una ricostruzione frammentaria e univocamente diretta ad affermare che si parlasse dell'omicidio Tipaldi. In ultimo, la stessa frase di Manfredi nel riferirsi all'impeto (un minuto) della condotta per cui avrebbe dovuto espiare una pena di trent'anni non può conciliarsi con i dati di esperienza, per cui il sodale non può agire liberamente all'interno di un'organizzazione mafiosa, ma deve condividere gli obiettivi con gli altri sodali e riceverne, peraltro, il consenso; nel caso in esame, la necessaria programmazione dell'omicidio non avrebbe potuto valicare la rigida gerarchia dei clan, atteso che i fatti del presente processo si collocano all'interno di un sanguinoso conflitto tra cosche mafiose.

7. In questa sede, all'udienza del 27 settembre 2023 le parti concludevano. Il Procuratore generale della Repubblica chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. I Difensori dell'imputato chiedevano l'accoglimento del ricorso. Questo Collegio disponeva l'acquisizione, ritenuta assolutamente necessaria, del dispositivo - o della ricostruzione - del provvedimento, citato nel decreto n. 6/2022 del Presidente della Corte di appello di Catanzaro, relativo all'esito della dichiarazione di astensione presentata in data 1 aprile 2022 dal dott. Fabrizio Cosentino, Presidente e relatore del Collegio giudicante nel giudizio di rinvio definito dalla Corte di assise di appello di Catanzaro a carico di Manfredi Pasquale con la sentenza oggetto ora di ricorso per cassazione.

8. All'udienza del 16 ottobre 2023, il Presidente di questo Collegio informava che il 13 ottobre 2023 era pervenuta una PEC della Corte di appello di Catanzaro, di risposta alla richiesta di acquisizione menzionata. Copia cartacea della PEC veniva consegnata ai Difensori dell'imputato, i quali si dichiaravano pronti a concludere su tale punto. Il Procuratore generale concludeva reiterando le conclusioni presentate alla precedente udienza. I Difensori dell'imputato chiedevano l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È infondato il primo motivo di ricorso, ripreso con il primo motivo aggiunto e volto a far ritenere la nullità - in conseguenza della partecipazione alla decisione del dott. Fabrizio Cosentino - della sentenza ora in esame, emessa dalla Corte di appello il 16 maggio 2022 nei confronti di Pasquale Manfredi.La partecipazione del dottor Fabrizio Cosentino alla celebrazione del processo e alla deliberazione della sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro in data 16 maggio 2022 non ha dato luogo ad alcun vizio, perché l'istanza di autorizzazione all'astensione del predetto magistrato fu rigettata.

Il documento trasmesso a questa Corte con PEC del 13 ottobre 2023, a firma del Presidente f.f. della Corte di appello di Catanzaro, reca infatti la seguente conclusione: «Dà atto che il dispositivo del decreto del Presidente della Corte di appello di Catanzaro con il quale è stata esitata la dichiarazione di astensione presentata in data 1.4.2022 dal dott. Fabrizio Cosentino in relazione al processo svoltosi innanzi alla Corte di assise di appello di Catanzaro, iscritto al n. 14/17 R.G. (n. 3847/10 R.G.N.R.) a carico di Manfredi Pasquale è stato ricostituito nel senso del rigetto dell'istanza, ai sensi dell'articolo 113 c.p.p.» 2.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione di legge in riferimento al giudizio di attendibilità del collaboratore di giustizia Vincenzo Marino, è infondato. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez.

U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 255145 - 01). 2.2. Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la Corte di assise di appello di Catanzaro, in esito al giudizio di rinvio, ha ragionevolmente ritenuto le dichiarazioni rese dal collaboratore Vincenzo Marino attendibili, all'esito di un condivisibile vaglio della credibilità soggettiva di costui, della oggettiva e intrinseca attendibilità delle dichiarazioni e dell'esistenza di riscontri esterni individualizzanti. Peraltro, è opportuno sottolineare che la Corte di cassazione, nella sentenza del 12 aprile 2016, in esito al giudizio di legittimità riguardante la precedente sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, aveva annullata con rinvio tale provvedimento, rilevando un deficit motivazionale, nonché la violazione del contraddittorio per la mancata audizione del citato collaboratore di giustizia Vincenzo Marino, le cui dichiarazioni erano state diversamente rivalutate nel giudizio di appello senza il previo rinnovo di tale audizione.Il giudice del rinvio, quindi, ha dovuto riformulare il giudizio circa l'attendibilità di Vincenzo Marino, previa sua audizione nel contraddittorio tra le parti.

Le dichiarazioni del collaboratore sono state, quindi, sottoposte a un nuovo giudizio di credibilità e attendibilità, e i dati emersi sono stati confrontati con gli elementi di riscontro. Il giudice del rinvio ha evidenziato, anzitutto, la credibilità del dichiarante e l'attendibilità delle dichiarazioni sulla base di diversi elementi ritenuti collimanti, quali: la specificazione dei fatti di causa; le risultanze dei processi in cui Vincenzo Marino aveva collaborato; l'avviamento dell'iter per la reintroduzione al programma di protezione; l'esistenza di numerosi riscontri esterni individualizzanti; la conformità al materiale relativo alle intercettazioni.

Alla luce di tali argomentazioni, deve constatarsi l'infondatezza delle doglianze difensive, posto che il giudice del rinvio ha correttamente valutato le dichiarazioni rese dal collaboratore, in ossequio ai principi, pienamente condivisibili, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Il terzo e il quinto motivo di ricorso, con i quali sono dedotti vizi di motivazione relativamente alle valutazioni delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Vincenzo Marino, possono ricevere congiunta trattazione, per identità di oggetto; entrambi i motivi risultano infondati. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che sussiste il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono; sussiste, invece, il vizio di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico- giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105 - 01). 3.2.

Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la Corte di assise di appello di Catanzaro, in esito al giudizio di rinvio, dopo aver svolto il rinnovato esame del collaboratore di giustizia Vincenzo Marino, ha evidenziato la piena corrispondenza tra le dichiarazioni nuovamente rese e quelle espresse in precedenza, dalle quali emergeva il pieno coinvolgimento di Manfredi nell'omicidio di Tipaldi. In particolare, è stato segnalato che Vincenzo Marino aveva riferito incontrato diverse volte Pasquale Manfredi.

Il giudice del rinvio ha sottolineato che Vincenzo Marino ha raccontato di un suo incontro, avvenuto nei pressi della Banca Popolare di Crotone, con Franco Capicchiano e Pasquale Manfredi, intenti all'acquisto di munizioni per armi, e che in tale occasione aveva constatato l'emersione del loro coinvolgimento nell'omicidio di Tipaldi - cugino di Carmine Arena del contendente clan - perché ritenuto responsabile della morte di Mario Manfredi, il padre dell'imputato. Quest'ultima circostanza è stata logicamente ricondotta dal giudice del rinvio ai rapporti con l'opposto dan Arena.

Il giudice del rinvio ha coerentemente evidenziato che Vincenzo Marino ha riferito nuovamente delle tendenze militari di Manfredi, della sua dimestichezza con le armi e del tendenziale cambiamento successivo alla morte del padre, tale da sottolinearne un elevato grado di esasperazione dovuta alla sete di vendetta nutrita contro l'opposto clan. La Corte del rinvio, inoltre, ha evidenziato che Vincenzo Marino raccontava anche di un summit, tra i clan in contesa, al quale egli non aveva partecipato personalmente, ove Manfredi e i suoi "si accollarono" l'omicidio di Tipaldi, creando una tregua, che poi venne meno dopo l'attentato ai danni di Luca Megna.

Per il giudice del rinvio, il legame fra tutti gli elementi probatori raccolti si addensava ragionevolmente nella causale dell'omicidio Tipaldi, ritenuto responsabile della morte di Mario Manfredi e, quindi, da eliminare; la frettolosità stessa della vicenda omicidiaria è stata coerentemente evidenziata dal giudice del rinvio, posto che dalle stesse dichiarazioni di Pasquale Manfredi, intercettate in carcere, emergeva che costui eseguì l'omicidio a sole tre settimane di distanza dalla morte del padre, senza una precisa organizzazione. Infine, il giudice del rinvio ha correttamente evidenziato l'esistenza di riscontri alle dichiarazioni rese dal collaboratore Vincenzo Marino, quali: le informazioni di Luigi Bonaventura, di conferma della causale dell'omicidio e della sua riconducibilità ai figli di Mario Manfredi; le dichiarazioni di Francesco Oliverio, di conferma della compartecipazione di Capicchiano e Manfredi; quelle di Michele Pugliese, di conferma della particolare propensione di Pasquale Manfredi all'uso di armi e di abiti militari; il patrimonio di intercettazioni sopravvenuto. 3.3.

Alla luce di tali argomentazioni, la motivazione del provvedimento impugnato risulta assistita da logici riferimenti a una concatenazione di elementi che danno ragionevole riscontro alle dichiarazioni rese dal collaboratore Vincenzo Marino. Le doglianze difensive sono rivalutative dei dati già sottoposti al vaglio del giudice del rinvio e, peraltro, presentano una lettura frammentaria dell'iter logico giuridico reso dalla Corte di assise di appello, non riuscendo a cogliere la prospettiva concordante dell'intero compendio probatorio.

4. Sono infondati il quarto motivo di ricorso e il secondo motivo aggiunto, che possono ricevere unica trattazione per identità della materia. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specific:amente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01). 4.2.

Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il ragionamento che la Corte di assise appello di Catanzaro ha sviluppato, in esito al giudizio di rinvio, con riguardo alla sopravvenienza di alcune registrazioni di conversazioni in carcere - raccolte nel corso di una diversa indagine (c.d. Tisifone) - è assistito da logicità e non contraddittorietà rispetto all'intero complesso probatorio. In particolare, con riguardo alla prima conversazione captata, quella tra Pasquale Manfredi e il figlio Antonio, il giudice del rinvio ragionevolmente ha evidenziato che l'imputato, rammaricato per le proprie precedenti scelte intraprese con impeto, aveva dichiarato che, se avesse agito con calma, non avrebbe rischiato l'elevata pena che doveva espiare; con motivazione congrua e adeguata, il giudice del rinvio ha riferito tale conversazione ai fatti del presente processo, valorizzando la circostanza che l'omicidio di Tipaldi avvenne nell'immediatezza della morte di Mario Manfredi.

Con riferimento alla seconda conversazione captata, avvenuta tra Antonio Manfredi, figlio dell'imputato, Pasquale Manfredi senior, zio dell'imputato, Claudio Papaleo e il nipote Claudio Santo Papaleo, il giudice del rinvio ha logicamente affermato che la condotta omicidiaria tenuta dall'imputato era la conseguenza dell'omicidio di Mario Manfredi, padre dell'imputato. A sostegno di tale argomentazione, il giudice del rinvio ha coerentemente evidenziato che, da un lato, l'anziano Papaleo aveva sottolineato l'errore di valutazione compiuto nell'immediatezza della morte di Mario Manfredi da Pasquale Manfredi, che agì d'impulso e senza una programmazione più oculata; dall'altra parte, Antonio Manfredi aveva difeso la condotta di Pasquale Manfredi, affermando che aveva fatto la cosa giusta reagendo prontamente, in difesa dell'onore del genitore defunto, all'affronto subito dalla famiglia.

Peraltro, il giudice del rinvio ha dato sostegno alle proprie argomentazioni evidenziando: l'interesse di Pasquale Manfredi, specifico e diretto, alla vendetta nei confronti del rivale clan a seguito dell'uccisione del padre Mario Manfredi; il contenuto della conversazione captata tra Michele Pugliese e Nicola Lentini, su di una riunione operativa nella quale si decise, alla presenza di Pasquale Manfredi, di vendicare la morte di Mario Manfredi; le dichiarazioni del sopraggiunto collaboratore di giustizia Francesco Oliverio che, nel riferire sugli esecutori materiali dell'omicidio Tipaldi, affermò la presenza di Pasquale Manfredi.

In conclusione, l'iter logico seguito dal giudice del rinvio, in ordine alla valutazione delle conversazioni intercettate, è congruamente sorretto da idonea e adeguata motivazione, sicché le critiche rilevate dalla difesa risultano infondate.

6. I