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Sentenza — n. 16323/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal claiming factual error regarding civil damage quantification in tax fraud case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16323/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared inadmissible an extraordinary appeal filed by Elia Sandro Fargion against a prior ruling that dismissed a tax fraud charge due to prescription but upheld civil confiscation. Fargion alleged a factual error in the court's perception of internal documents and a misapplication of a binding precedent regarding civil damage calculation. The court rejected these claims, ruling that the alleged issues constituted errors of judgment or law, which cannot be corrected through this specific extraordinary remedy.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The extraordinary appeal for factual error under Art. 625-bis c.p.p. is inadmissible when the alleged mistake is not a perceptual error in reading internal documents but rather a matter of legal evaluation or judgment that cannot be revisited.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal factual error perceptual mistake civil damage tax fraud prescription judicial review risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis cod. proc. pen.
Avverso la sentenza di cassazione Fargion, ritualmente assistito, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., illustrato con successiva memoria.
Art. 616 cod. proc. pen.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.
legge 18 dicembre 2020, n. 176
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
art. 625-bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza di cassazione Fargion, ritualmente assistito, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., illustrato con successiva memoria.
art. 578 c.p
L'errore revocatorio, in cui sarebbe incorsa la Quinta sezione penale, sarebbe intervenuto in sede di esame del quinto motivo del ricorso ordinario, con il quale si era denunciata «la violazione di legge con riferimento all'art. 578 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni
Sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Basile
Sentenza n. 32897 del 2021
Sentenza Corte costituzionale n. 182 del 2021
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fargion Elia Sandro, nato in Libia il 20/02/1947 avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del condannato, avvocato Michael Jonathan Fargion, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione, Quinta sezione penale, pronunciava, tra l'altro, sul ricorso proposto da Elia Sandro Fargion avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17 giugno 2021 che, per quanto di ulteriore interesse in questa sede, in parziale riforma della decisione di primo grado aveva dichiarato estinto, per prescrizione, il reato all'imputato ascritto al capo 15) della rubrica (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), confermando tuttavia la confisca per equivalente, nonché la condanna al risarcimento del danno in favore dell'Amministrazione finanziaria e l'entità di quest'ultimo. La Quinta sezione penale di questa Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, e rigettava nel resto il ricorso dell'imputato.

2. Avverso la sentenza di cassazione Fargion, ritualmente assistito, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., illustrato con successiva memoria. L'errore revocatorio, in cui sarebbe incorsa la Quinta sezione penale, sarebbe intervenuto in sede di esame del quinto motivo del ricorso ordinario, con il quale si era denunciata «la violazione di legge con riferimento all'art. 578 c.p.p. in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione del danno patrimoniale in favore delle parti civili», siccome operata, quest'ultima, in sede di merito, in misura equivalente al debito tributario non assolto.

L'odierno ricorrente ricorda che la Quinta sezione aveva ritenuto il motivo manifestamente infondato, dopo aver richiamato un precedente arresto di legittimità (la sentenza n. 32897 del 2021), che assumeva essere stato citato anche nell'atto di impugnazione, e dopo avere statuito che il danno, derivante dal reato in esame, potesse ben coincidere con l'intero ammontare dell'imposta evasa, anziché doversi contenere in una misura corrispondente alla diminuzione patrimoniale conseguita alla commissione del reato stesso. Secondo il ricorrente odierno, tali affermazioni muovono da un duplice errore percettivo.

La citazione del precedente arresto di legittimità sarebbe stata contenuta nel quarto motivo del ricorso ordinario (concernente l'erronea individuazione del profitto, suscettibile di confisca per equivalente), dichiarato assorbito, e non già nel quinto motivo. Inoltre, il principio di diritto, oggetto di quell'arresto, sarebbe stato frainteso nel suo contenuto. Infine, il ricorrente odierno si duole del fatto che la Corte di cassazione, come già antecedentemente la Corte di appello, non abbia svolto, a seguito della dichiarata prescrizione del reato, alcun autonomo accertamento sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, in violazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263685-01; n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01) che l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista, o da un equivoco, in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore ulteriormente connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, mentre qualora la causa dell'errore verificatosi, o additato come tale, non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, si è al più di fronte ad un errore di giudizio, non deducibile mediante l'impugnazione straordinaria.

2. Alla stregua di tali principi, il proposto ricorso straordinario si rivela inammissibile. Balza infatti all'evidenza come esso non individui alcuna svista percettiva, traducibile in errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in cui possa essere incorsa questa Corte di legittimità nel pronunciare la sentenza oggi impugnata. Il fatto che il ragionamento giuridico, svolto in quest'ultima, echeggiasse o meno quello del ricorso ordinario, ovunque sviluppato, è privo di qualunque decisività. Ciò che, piuttosto, e in via concludente, il ricorso straordinario imputa alla sentenza impugnata sono (pretesi) errori di diritto, vuoi nella perimetrazione del danno risarcibile riferito al reato fiscale contestato, vuoi rispetto alla cognizione che residuava, agli effetti civili, dopo la declaratoria di prescrizione del reato in sede penale. E tali errori, in base alle considerazioni svolte, non possono essere denunciati con il mezzo d'impugnazione proposto, inidoneo a consentire la rivisitazione del contenuto valutativo della sentenza di cassazione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur