Cassation court dismisses appeal on surveillance proceedings, upholding territorial jurisdiction of Reggio Calabria over Brescia.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Carmelo Gallico's appeal against the Reggio Calabria surveillance tribunal's order extending his liberty surveillance measure. Gallico argued that territorial jurisdiction should lie with Brescia, where he resided from 2007 to 2021, and claimed the Brescia tribunal's prior declination of competence was untimely. The court ruled that jurisdiction is determined by the place of residence at the time the dangerousness review procedure was initiated, which was Palmi under Reggio Calabria's authority, and that the Brescia tribunal's decision was timely as it occurred at the start of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In surveillance proceedings for non-detained subjects, territorial jurisdiction is fixed by the place of residence or domicile at the moment the dangerousness review procedure is instituted, and objections to such jurisdiction must be raised within the initial phase of the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gallico Carmelo, nato a Palmi il 12/09/1963 avverso l'ordinanza del 04/07/2023 del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria confermava la decisione del locale Ufficio di sorveglianza, emanata il 13 aprile 2023, con cui la misura di sicurezza della libertà vigilata, in atto nei confronti di Carmelo Gallico, era stata prorogata di un ulteriore anno.
2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è basato fondamentalmente su due motivi, ciascuno articolato in più deduzioni. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'incompetenza territoriale della magistratura di sorveglianza di Reggio Calabria. In punto di fatto, il ricorrente rammenta che l'esecuzione della misura di sicurezza era iniziata in Brescia, il 28 marzo 2007. La misura aveva conosciuto, nel corso del tempo, aggravamenti e sospensioni, ed era stata ripristinata con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Brescia, adottato il 27 ottobre 2017 e ribadito il 23 gennaio 2019.
Entrambi i provvedimenti erano stati annullati dal locale Tribunale di sorveglianza per difetto di contraddittorio. Reinvestito della reiudicanda, il Magistrato di sorveglianza di Brescia, con provvedimento 18 febbraio 2021, aveva declinato la propria competenza territoriale, sul presupposto che Gallico, nel 2017, ossia all'atto dell'attivazione del procedimento di riesame della pericolosità sociale, risiedesse in Palmi, essendo peraltro ivi contestualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Gli atti erano stati quindi trasmessi alla magistratura di sorveglianza di Reggio Calabria, ove il procedimento era stato infine definito nel merito. In punto di diritto, il ricorrente osserva che la competenza territoriale deve determinarsi, nel procedimento di sorveglianza a carico di soggetto non detenuto, in rapporto al luogo di residenza o domicilio del medesimo. E la residenza e il domicilio propri sarebbero stati in Brescia, ininterrottamente dall'anno 2007 al marzo 2021. In ogni caso, le decisioni assunte dall'Ufficio di sorveglianza di Brescia, nell'ottobre 2017 e nel gennaio 2019, avrebbero «cristallizzato» e radicato la competenza in detto foro, apparendo tardivo, a norma dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., il successivo rilievo officioso dell'incompetenza.
In ultima analisi, il riesame della pericolosità sociale avrebbe dovuto attivarsi solo alla cessazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, avutasi il 9 maggio 2018, epoca in cui ogni legame con la realtà calabrese era sicuramente venuto meno.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 208 cod. pen. L'ordinanza impugnata valuterebbe la pericolosità sociale in chiave indebitamente retrospettiva, avendo espunto arbitrariamente dal compendio valutativo una serie di elementi di segno dimostrativo contrario (la risalenza dei commessi reati, l'irrilevanza della pendenza penale residua anche in rapporto alla sua professione d'innocenza, l'avvenuto reinserimento socio-lavorativo, gli studi effettuati, l'ampia e apprezzata pubblicistica, la sua opera artistico-teatrale, l'impegno nel volontariato), su cui il motivo ampiamente si sofferma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. La competenza per territorio è assoggettata, nelle materie di competenza della magistratura di sorveglianza, alla disciplina di cui all'art. 677 cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 1, n. 57901 del 18/09/2018, confl. comp. in proc. Ruani, Rv. 274880-01), che la correla al luogo di detenzione del soggetto interessato all'atto della instaurazione del procedimento, ovvero, se la detenzione non è in atto, al luogo di sua residenza, domicilio o dimora, secondo un criterio di effettività. Ciò posto, risulta dagli atti che l'iniziativa d'ufficio - volta al riesame della pericolosità sociale, nel merito definito solo con l'ordinanza impugnata - venne assunta dal Magistrato di sorveglianza di Brescia nell'anno 2017, allorché Gallico, libero, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Palmi, dove, giocoforza, contestualmente risiedeva e conduceva i propri interessi ed affari.
E' all'iscrizione di questo procedimento, così come verificatasi, e alla situazione di fatto a tale momento esistente, che si deve avere riguardo ai fini dell'individuazione della sede giudiziaria competente. Le considerazioni del ricorrente, in ordine al carattere prematuro dell'iscrizione stessa, non hanno alcuna diretta incidenza ai fini della soluzione della questione di competenza. Le regole al riguardo sono state dunque rispettate, posto che al riesame della pericolosità sociale ha infine provveduto la magistratura di sorveglianza di Reggio Calabria, nella cui circoscrizione territoriale ricade il territorio del Comune di Palmi, cui fa capo il criterio di collegamento sopra individuato. 1.2.
Né si può sostenere che la declinatoria d'incompetenza, adottata dal Magistrato di sorveglianza di Brescia il 18 febbraio 2021, fosse intempestiva. Vero è che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte (Sez. 1, n. 26227 del 07/07/2020, Marra, Rv. 279529-01), anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., e l'incompetenza per territorio va rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la fase del controllo della costituzione delle parti in udienza. La decisione d'incompetenza non si colloca fuori del quadro sistematico perché appunto assunta in limine litis, dopo che il procedimento era nuovamente regredito al primo grado a seguito della seconda pronuncia di annullamento, per ragioni processuali, emessa dal Tribunale di sorveglianza funzionalmente sovraordinato.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Come anche osservato dal Procuratore generale requirente, l'ordinanza impugnata ineccepibilmente motiva in ordine ai profili di persistente pericolosità sociale del condannato, facendo appropriato riferimento ai gravi reati commessi, al loro contesto mafioso, alla posizione di spicco ricoperta all'interno del sodalizio criminoso, ai pregressi periodi di latitanza, alle successive vicende giudiziarie, alla capacità di Gallico di mantenere legami con gli ambienti criminali e al carattere al cospetto non decisivo degli elementi addotti in opposizione dalla difesa. Le censure nel motivo sviluppate sconfinano nel merito e risultano estranee all'ambito del sindacato consentito alla Corte di legittimità.
3. Dalle considerazioni che precedono discende la reiezione del proposto ricorso. A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso