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Sentenza — n. 15912/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court rules Milan has execution jurisdiction over the last final judgment in a conflict.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15912/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Catanzaro and Milan courts regarding an execution incident. The Catanzaro court claimed authority based on an earlier final judgment, while the General Prosecutor argued for Milan's competence. The court ruled that Milan must handle the case because its judgment became final last, establishing that execution jurisdiction belongs to the judge who issued the most recent irrevocable order.

Regesto Legislator

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Art. 665, fourth comma, cod. proc. pen.: In execution proceedings involving multiple final orders against the same person, jurisdiction belongs to the judge who issued the order that became irrevocable last.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction execution proceedings irrevocable judgment final order priority competence attribution risoluzione del conflitto giurisdizionale forza di cosa giudicata proroga di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 665, fourth comma, cod. proc. pen.
L'art. 665, quarto comma, cod.proc.pen., disciplina in modo esplicito il caso della esecuzione relativa a più provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuendo la competenza, per qualunque decisione, al «giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo».

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021
Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015
Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Rv.
Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014
Sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI CATANZARO nei confronti di: TRIBUNALE DI MILANOcon l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 17 ottobre 2023 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto di competenza con il Tribunale di Milano in ordine alla decisione sull'incidente di esecuzione promosso da Giuseppe Ferraro in data 21/06/2023, rilevando che l'ultima sentenza passata in giudicato non era, come indicato da tale giudice, quella emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 04 marzo 2019 e divenuta irrevocabile in data 19 luglio 2019, bensì quella emessa dalla Corte di appello di Milano, di mera conferma di quella emessa dal Tribunale di Milano, in quanto divenuta irrevocabile in data 23 ottobre 2019.

2. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente, il Tribunale di Milano.

2. L'art. 665, quarto comma, cod.proc.pen., disciplina in modo esplicito il caso della esecuzione relativa a più provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuendo la competenza, per qualunque decisione, al «giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo». In applicazione di questa norma, questa Corte ha costantemente stabilito che «Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo.» (Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011;

Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Rv. 264679), ed ancora più esplicitamente che «In materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa.» (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Rv. 259600). Deve altresì ribadirsi il principio secondo cui «La competenza del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e, in applicazione del principio della "perpetuatio jurisdictionis", non muta per la sopravvenuta esecutività d'altra sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008).

Nel presente caso risulta che, alla data di proposizione dell'incidente di esecuzione, l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile era la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 23 ottobre 2019, come peraltro dichiarato dall'ordinanza stessa, emessa da questo giudice. La competenza deve, pertanto, essere attribuita a tale Ufficio giudiziario.

2. Sulla base dei principi sopra esposti, il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente per l'esecuzione, il Tribunale di Milano, al quale devono pertanto essere trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 23 febbraio 2024 Il Consiglie