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Sentenza — n. 15908/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for withdrawal; no costs or fine imposed due to lack of contestation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15908/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible due to the appellant's valid withdrawal of the request. Although the appellant argued the lower court erred in applying specific preventive measures, her lawyer formally notified the withdrawal after the investigating judge revoked the original measure. The Court ruled that this procedural outcome precludes any adverse consequences, such as court costs or fines, because the loss of interest was not attributable to the appellant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1; Art. 275, commi 1 e 2 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The inadmissibility of a cassation appeal due to subsequent lack of interest does not entail a condemnation for court costs or pecuniary fines, as the loss of interest is not considered a loss of the case.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal lack of interest court costs pecuniary fine preventive measures procedural outcome divieto di frequentare le osterie

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 275, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod.
art. 290 cod. proc. pen
al fine di evitare che l'indagato acceda a determinati edifici, trattandosi di finalità cui è preordinata la misura di cui all'art. 290 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale
Sez. 3, n.29593 del 26/5/2021, Lombardi
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmives
Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli
Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino
Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Papajani
Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Haeres Equita Sri
Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STORTI GILDA (RINUNCIANTE) nato a PATERNOPOLI il 27/03/1971 avverso l'ordinanza del 27/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del PG PIETRO GAETA, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 27 luglio 2023, il Tribunale del riesame di Bari ha respinto la richiesta di riesame avanzata da Gilda STORTI avverso l'ordinanza coercitiva emessa dal GIP presso il Tribunale di Trani nell'ambito di indagini svolte per i reati di cui all'art. 416, 440, 515, 516, 483, 48 e 479 cod.pen., e ha confermato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Avellino, così sostituita con provvedimento in data 17 luglio 2023.

2. Contro tale ordinanza Gilda Storti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274, comma 1 e 275, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e del principio di proporzionalità. In particolare, si rileva che, al fine di fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato, è illegittimo il provvedimento che - come nella specie - applichi la misura di cui all'art. 283 cod. proc pen. al fine di evitare che l'indagato acceda a determinati edifici, trattandosi di finalità cui è preordinata la misura di cui all'art. 290 cod. proc. pen. di divieto temporaneo di esercizio di determinate professioni.

3. Con memoria in data 29 dicembre 2023, il difensore di Storti, avv. Iacobacci, ha dato atto che, con provvedimento in data 18 dicembre 2023, il GIP aveva revocato la misura cautelare applicata alla ricorrente, sicché era venuto meno l'interesse della medesima al ricorso e pertanto ha dichiarato di rinunciarvi.

4. L'Avvocato generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo la ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

3. Questo Collegio, pur consapevole di un contrario orientamento (espresso da Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, Haeres Equita Sri, Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325), ritiene di dover aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo, secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 3, n.29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785;

Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561). Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo le quali la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.

Per tale ragione, si è affermato che «alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)».

4. A tale affermazione consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbra