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Sentenza — n. 15907/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15907/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANGIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 04/11/1992 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del PG, M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 4 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Salvatore Cangiano avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 24.10.2022, che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativamente al periodo dal 17.3.2019 al 17.3.2020. A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che il reclamo constava della sola dichiarazione di impugnazione con riserva al difensore dei motivi, i quali tuttavia non erano stati proposti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15907/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale decisione Cangiano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 69-bis ord. pen. Rileva il difensore che il provvedimento del magistrato di sorveglianza era stato notificato al solo detenuto il quale aveva proposto tempestivo reclamo al Tribunale di sorveglianza, riservando i motivi al difensore. Questo, in data 31.10.2022, aveva inoltrato tramite PEC al Tribunale i motivi di reclamo, i quali tuttavia non erano stati valutati dal Tribunale.

Parole chiave

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procedura di rivendicazione nel pignoramento impugnazione della cancellazione revoca dell'annullamento proposta con riserva di revoca opposizione tardiva revoca dell'opposizione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANGIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 04/11/1992 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del PG, M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 4 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Salvatore Cangiano avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 24.10.2022, che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativamente al periodo dal 17.3.2019 al 17.3.2020. A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che il reclamo constava della sola dichiarazione di impugnazione con riserva al difensore dei motivi, i quali tuttavia non erano stati proposti.

2. Avverso tale decisione Cangiano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 69-bis ord. pen. Rileva il difensore che il provvedimento del magistrato di sorveglianza era stato notificato al solo detenuto il quale aveva proposto tempestivo reclamo al Tribunale di sorveglianza, riservando i motivi al difensore. Questo, in data 31.10.2022, aveva inoltrato tramite PEC al Tribunale i motivi di reclamo, i quali tuttavia non erano stati valutati dal Tribunale.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato.

2. Il ricorrente ha dedotto di avere tempestivamente fatto pervenire al Tribunale di sorveglianza di Napoli, tramite PEC, i motivi di reclamo proposti dal difensore. Tale circostanza risulta comprovata dalla documentazione allegata al ricorso e, specificamente, non solo dall'atto di impugnazione recante le specifiche censure avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, ma altresì dalla copia della ricevuta di avvenuta consegna della PEC nella casella destinataria in data 31.10.2022. Il Tribunale, travisando tale dato di fatto, non ne ha tenuto conto e ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Cangiano.

3. A tanto deve conseguire l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. PQM Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.