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Sentenza — n. 15905/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for revoking suspended sentence due to contradictory reasoning on third-time limitation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15905/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a Teramo execution order that rejected a request to revoke a suspended sentence. Although the court acknowledged a legal bar to granting the benefit for the third time, it inconsistently refused revocation because the judge allegedly did not know of this fact. The Supreme Court found this reasoning logically contradictory and annulled the order, remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 1 legge 241/2006: A court order admitting a statutory bar to a benefit while refusing its revocation due to alleged ignorance constitutes a manifestly illogical contradiction requiring annulment.

Parole chiave

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suspended sentence revocation third time limitation contradictory reasoning execution order annulment procuratore della repubblica revoca della liberazione condizionale revisione della sentenza penale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, sentenza Longo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMOnel procedimento a carico di: TRIGONA GAETANO MASSIMILIANO nato a GELA il 03/11/1969 avverso l'ordinanza del 04/08/2023 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo in composizione monocratica - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato le istanze presentate dal Pubblico ministero, rispettivamente finalizzate: - alla revoca della sospensione condizionale della pena, concessa a Gaetano Massimiliano Trigona con la sentenza del Tribunale di Teramo del 06/09/2016, passata in giudicato il 12/10/2016, per esser stato tale beneficio illegittimamente accordato per la terza volta (risulta in atti, infatti, come la sospensione condizionale della pena fosse già stata concessa con riferimento alla sentenza del 21/03/2013, passata in giudicato il 23/02/2013, del Tribunale di Teramo - Sezione distaccata di Giulianova, nonché relativamente alla sentenza del 05/04/2013, passata in giudicato il 25/09/2013, della Corte di appello di L'Aquila, di parziale riforma della sentenza del 20/04/2009 del Tribunale di Teramo); - in conseguenza della prima richiesta, il Pubblico ministero aveva chiesto la revoca del medesimo beneficio, concesso dal Tribunale di Teramo - Sezione distaccata di Giulianova, con sentenza del 21/03/2006, passata in giudicato il 23/02/2013, nonché con sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 05/04/2013, passata in giudicato il 25/09/2013; - ancora per derivazione dalla domanda principale, il Pubblico ministero aveva domandato l'applicazione dell'indulto, ai sensi dell'art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241, in relazione alla sopra menzionata sentenza emessa il 21/03/2006 dal Tribunale di Teramo - Sezione distaccata di Giulianova.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L'avversato provvedimento riconosce la sussistenza della causa ostativa alla concessione del beneficio, ma evidenzia come al Tribunale essa non fosse nota, in quanto non emergente dagli atti; per questa ragione, secondo la motivazione adottata dall'ordinanza oggetto di ricorso, l'istanza di revoca inoltrata dal Pubblico ministero non avrebbe potuto trovare accoglimento. Tale affermazione, però, contraddice l'elaborazione giurisprudenziale successiva alla pronuncia Longo delle Sezioni Unite.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. Questo riconosce la sussistenza della causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena ed evidenzia come questa non fosse conosciuta dal giudice di primo grado; sulla base di ciò, però, giunge a disattendere la richiesta di revoca in executivis formulata dal Pubblico ministero. In tal modo, il Tribunale di Teramo conclude in senso sostanzialmente opposto, rispetto ai principi che esso stesso aveva richiamato in premessa, così incorrendo nel lamentato vizio di contraddittorietà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'odierno ricorrente, come già esposto in parte narrativa, ha fruito del beneficio della sospensione condizionale della pena in tre distinte occasioni; il giudice che ha concesso tale beneficio per la terza volta disponeva di un certificato del casellario incompleto, in quanto vi figurava una sola condanna. L'esistenza della preesistente causa ostativa, quindi, non poteva essere nota al giudice, allorquando veniva accordato il beneficio. Per fissare meglio i termini della questione, deve poi anche evidenziarsi che la prima concessione della sospensione condizionale della pena è stata accordata nel 2006; la seconda fruizione del beneficio è del 05/04/2013, mentre la terza sospensione è stata concessa in data 06/09/2016, con sentenza passata in giudicato il 12.10.2016 (per fatto commesso dal marzo 2011 e permanente fino all'emissione della sentenza di primo grado). 2.1.

Tale essendo la (pacifica) situazione oggettivamente risultante dall'incarto processuale, sicuramente in executivis sarebbe stato pienamente consentito provvedere alla revoca del beneficio, illegittimamente accordato con la sentenza del 06/09/2016 (divenuta irrevocabile il 12/10/2016), in quanto concesso per la terza volta, quindi oltre i limiti di legge. 2.2. Secondo quanto correttamente dedotto dal Pubblico ministero in sede di impugnazione, dunque, emerge chiaramente la contraddittorietà - logica e intratestuale - della conclusione contenuta nel provvedimento impugnato, con riferimento alla terza concessione del beneficio.

Tale vizio si annida nel fatto che l'ordinanza impugnata prende atto, effettivamente, della sussistenza di una causa ostativa rispetto alla concessione del beneficio, ma conclude nel senso che la stessa - ignota al giudice di primo grado, in quanto non risultante dagli atti - non possa comportare la revoca, in sede di esecuzione, del beneficio illegittimamente accordato. Trattasi di conclusione non solo errata, ma anche incoerente rispetto alle regole ermeneutiche richiamate dallo stesso giudice dell'esecuzione, nella premessa del provvedimento. 0- 2.3.

La richiesta di applicazione dell'indulto, infine, risulta assorbita dalla valutazione della richiesta presentata, in via principale, dal Pubblico ministero.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di