Cassation court allows appeal against probation supervision order due to lack of assessment on post-sentence conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Catania probation supervision tribunal's order rejecting Antonino Fichera's request for community service probation. Fichera argued the lower court relied on stereotyped reasoning and ignored his positive rehabilitation efforts during his ten-year home detention. The court held that the trial judge failed to evaluate Fichera's post-sentence conduct, a necessary element for assessing his reintegration potential and residual danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 271 c.p.; Art. 177 c.p.: The granting of probation requires a critical assessment of the convict's post-sentence conduct and rehabilitation progress, which the lower court must evaluate independently of the original crime's gravity.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FICHERA ANTONINO nato a CATANIA il 26/11/1945 avverso l'ordinanza del 19/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 luglio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Antonino Fichera — il quale sta scontando, in regime di detenzione domiciliare, la pena detentiva inflittagli per il delitto di omicidio aggravato — in ragione della ritenuta inidoneità della misura, desunta dal reato che gli è valso la condanna alle pena in corso di esecuzione, commesso nel 2009, e dagli ulteriori pregiudizi da lui vantati per i reati di furto, ricettazione e di violazione delle disposizioni sulle armi.
2. Antonio Fichera propone, con l'assistenza dell'avv. Salvatore Cannata, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione addebitando al Tribunale di sorveglianza di essersi limitato a svolgere considerazioni stereotipate e di avere, in particolare, omesso di assegnare il giusto rilievo alla misura della pena ancora da espiare, al percorso risocializzante da lui seguito nel corso della patita restrizione ed a quanto esposto, in apposita relazione, dai servizi sociali.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.
2. È pacifico che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Rv. 278174;
Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602). Invero, una delle condizioni fondamentali per la concessione dell'affidamento in prova è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Rv. 189375). Questa valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio, tratti, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato: in proposito, il giudice non è vincolato alle considerazioni ivi espresse, ma deve comunque apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (cfr.
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).
3. Ciò premesso, la censura del ricorrente coglie nel segno. Invero, il giudice a quo, con motivazione apparente, si è limitato a dar conto, peraltro in via meramente ricognitiva, del curriculum criminale del condannato ed è, al contempo, venuto meno al dovere di valutare il comportamento da lui serbato successivamente alla condanna e, in particolare, nel corso della decennale detenzione. Ha, in tal modo, formulato un giudizio prognostico negativo in ordine al possibile reinserimento sociale del condannato, alla tenuità delle prescrizioni che connotano l'invocata misura alternativa alla detenzione ed alla loro idoneità a favorire l'iter rieducativo che, in concreto, appare svincolato dalla dovuta considerazione di tutti gli elementi rilevanti e, perciò, irrimediabilmente viziato.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania, cui è demandato un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia condotto nel rispetto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata CatirinviaP per nuovo giudizio al Tribunale di sorveg