Cassation court annuls surveillance court order denying probation due to flawed reasoning on recidivism assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Rome Surveillance Court's order denying probation and home detention to Vito Altieri. The lower court rejected the request despite positive indicators from the observation team, citing a need for further review of the defendant's critical revision of deviant values. The Court found the lower court's reasoning contradictory and arbitrary because it ignored explicit evidence in the observation report showing the defendant had already recognized the gravity of his violent acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 c.p.p.; Art. 177 c.p.p.: The surveillance judge must evaluate all positive and negative elements from observation reports to assess the defendant's readiness for alternative measures, and cannot arbitrarily reject requests based on unsubstantiated claims of insufficient critical revision when clear evidence of such revision exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALTIERI VITO nato a AQUILONIA il 14/09/1975 avverso l'ordinanza del 26/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 maggio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare proposte da Vito Altieri, ritenendo prematura la concessione dei benefici a cagione della gravità dei reati, commessi in epoca recente, che gli sono valsi la condanna alla pena della cui esecuzione si discute, del fine pena, non prossimo, e dell'assenza di un'adeguata ed approfondita osservazione inframuraria con riguardo al profilo di revisione critica degli agiti devianti.
2. Vito Altieri propone, con l'assistenza dell'avv. Marina Condoleo, ricorso per cassazione articolando un solo motivo, con il quale deduce il travisamento della prova in riferimento alla risocializzazione del condannato ed il vizio della motivazione, carente e contraddittoria. Ascrive, in specie, al Tribunale di sorveglianza di avere rigettato le istanze pur dopo avere indicato plurimi elementi, tutti univocamente deponenti nell'opposto senso del loro accoglimento e ignorando la conclusione positiva contenuta nella relazione dell'équipe di osservazione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.
2. È pacifico che, ai fini della concessione delle misure alternative, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Rv. 278174;
Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602). Invero, una delle condizioni fondamentali - in particolare - per la concessione dell'affidamento in prova è che sia stato positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Rv. 189375). Il Tribunale di sorveglianza, pure in presenza di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può, nondimeno, legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, finalizzati a verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre all'atto dell'accesso ad una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037).
Tale valutazione non può, tuttavia, prescindere dalla corretta ricognizione degli elementi di giudizio, tratti, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato. Il giudice, invero, non è vincolato alle considerazioni ivi espresse, ma deve comunque apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016). Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, deve tener conto dell'esame effettuato dagli organi dell'osservazione, fermo restando che, nella sua autonomia valutativa, può giustificare la decisione reiettiva sulla base di una diversa considerazione degli elementi esaminati dall'équipe o sulla base di elementi diversi, da questa non scrutinati.
3. Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto a tali criteri. Di fatti, l'ordinanza impugnata, dopo aver segnalato una pluralità di indici suscettibili di positiva valutazione (l'assenza di condanne precedenti a quella in esecuzione e di procedimenti pendenti; la regolarità della condotta desunta dalla relazione trattamentale; l'assenza di rilievi disciplinari, la fattiva adesione alle attività trattamentali; le buone opportunità di inserimento sociale e lavorativo), ha rigettato l'istanza di ammissione alle misure alternative invocando un approfondimento sul processo di revisione critica rispetto agli agiti devianti, senza, però, tener conto del passaggio della relazione di sintesi, riportato nell'ordinanza impugnata, nel quale si evidenzia che l'interessato, invitato a riflettere sulle conseguenze del reato, ha riconosciuto che i fatti commessi costituivano una grave forma di violenza psicologica.
Ferma restando l'insindacabilità nel merito del giudizio relativo al principio di gradualità nell'applicazione del trattamento rieducativo, occorre prendere atto, al riguardo, della sostanziale apparenza della motivazione sottesa al rigetto dell'istanza del condannato, non essendo dato comprendere quale sia il dato che, nell'ottica del giudice a quo, sarebbe meritevole di approfondimento ai fini della valutazione del processo di revisione critica, e non apparendo, peraltro, legittimo, in base ai principi suindicati, far ricadere sul detenuto un asserito difetto di istruttoria che il giudice ben avrebbe potuto colmare in autonomia, a fronte di numerosi e pregnanti indici che lo avrebbero potuto indurre in direzione opposta a quella prescelta.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, cui è demandato un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia condotto nel rispetto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata tol rinvio per nuovo giudizi