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Sentenza — n. 15894/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls home detention denial due to miscalculation of residual sentence pending conditional suspension revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15894/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the surveillance court's order denying home detention while rejecting requests for probation and semi-liberty. The lower court incorrectly calculated the residual sentence as exceeding legal limits, failing to account for pending revocation proceedings for conditional suspensions and prior time served. Consequently, the Court ruled that the detention threshold was not actually met and remanded the case for a new assessment of the residual sentence.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 47, 48 Ord. pen.: The court must accurately calculate the residual sentence for alternative measures, considering pending revocation proceedings and prior time served; an error in this calculation renders the denial of home detention voidable.

Parole chiave

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surveillance court home detention residual sentence conditional suspension penal execution Cassation annulment probation denial restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Biazzo Simone ricorre avverso l'ordinanza del 31 maggio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n.
Art. 47 Ord. pen.
Biazzo Simone ricorre avverso l'ordinanza del 31 maggio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n.
Art. 48 Ord. pen.
Art. 191 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 191 cod.
Art. 666, comma 6 cod. proc. pen.
Art. 678 cod. proc. pen.
art. 191 cod. proc. pen
Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 191 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 41601 del 11/11/2005, Rv. 232597 - 01
Come più volte evidenziato da questa Corte di legittimità, la mancata notifica del provvedimento conclusivo incide sulla decorrenza del termine ad impugnare a favore del difensore (Sez. 2, n. 41601 del 11/11/2005, Rv. 232597 - 01), ma nel caso di specie, tale diritto è stata esercitato ritualmente dalla difesa.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIAZZO SIMONE nato a CATANIA il 28/07/1999 avverso l'ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/teatite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Biazzo Simone ricorre avverso l'ordinanza del 31 maggio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 48 Ord. pen., con riferimento alla residua pena di anni cinque, mesi sette e giorni diciannove di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 2 novembre 2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare era inammissibile, poiché la pena residua era superiore al limite stabilito dal legislatore, e che le ulteriori misure richieste non potevano essere concesse, in considerazione della particolare gravità dei reati commessi (relativi a condotte di detenzione di sostanza stupefacente al fine della cessione), del procedimento pendente per un ulteriore reato specifico, commesso fino a dicembre 2018 (per il quale lo stesso aveva riportato una condanna in primo grado pari ad anni otto di reclusione), e delle non positive informazioni risultanti dalla nota della Polizia di Stato (dalla quale si evinceva la dedizione del condannato a condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ritenendo in maniera errata che la pena residua da espiare fosse superiore al limite stabilito dal legislatore. In realtà, il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che nei procedimenti nei quali erano state irrogate le condanne di anni uno e mesi otto di reclusione e di mesi sei di arresto era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (benefici per i quali era stata richiesta la revoca del beneficio e per i quali, quindi, risultava un procedimento esecutivo pendente non ancora concluso).Inoltre, dalla pena in esecuzione bisognava decurtare anche il presofferto di anni due, mesi dieci e giorni cinque di reclusione, subìto da Biazzo dal 2 agosto 2020 al 7 giugno 2023.

In sintesi, secondo il ricorrente, la residua pena risultava essere pari ad anni uno, mesi uno e giorni quattordici di reclusione e, quindi, inferiore ai limiti indicati dal legislatore nell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 191 cod. proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata affermato che, dalla nota della Polizia di Stato, erano emersi elementi negativi, quando le uniche informazioni in tal senso presenti nel fascicolo erano da rinvenirsi nella relazione della Polizia della Questura di Catania del 13 marzo 2023, che aveva dato atto della regolarità della condotta di Biazzo durante il periodo trascorso agli arresti domiciliari. 2.3.

Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 666, comma 6, e 678 cod. proc. pen., perché l'ordinanza oggi impugnata non sarebbe stata notificata anche al secondo difensore di fiducia, avv. Eleonora Baratta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Manifestamente infondato è il motivo che assume la nullità della decisione dalla mancata notifica dell'ordinanza impugnata al secondo difensore. Come più volte evidenziato da questa Corte di legittimità, la mancata notifica del provvedimento conclusivo incide sulla decorrenza del termine ad impugnare a favore del difensore (Sez. 2, n. 41601 del 11/11/2005, Rv. 232597 - 01), ma nel caso di specie, tale diritto è stata esercitato ritualmente dalla difesa. 1.2. Anche il rigetto della richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali è adeguatamente motivato, perché il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato l'assenza di un progetto di risocializzazione da svolgere in ambito extramurario e le negative informazioni di polizia che evidenziano la continuativa attività del condannato nel settore del traffico di sostanze stupefacenti. 1.3.

Quanto invece alla determinazione della pena espianda, il Tribunale ha tratto la soglia massima di ammissibilità dal provvedimento di cumulo del 2 novembre 2022 emesso dalla Procura della Repubblica di Catania, da cui emerge una pena residua superiore ai limiti legali di ammissibilità alla detenzione domiciliare, senza svolgere una valutazione più attenta con riferimento alle condanne indicate a n. 1 e al n. 2 del medesimo ordine di esecuzione rispettivamente di anni 1 e 8 mesi di reclusione e di 6 mesi di arresto per le quali era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Infatti, in data 29.9.2023 era stata fissata l'udienza dinanzi al Tribunale di Catania per decidere sulla richiesta di revoca di detti benefici, sicché nel momento in cui è stata emessa (il 31.5.2023) l'ordinanza impugnata non era stato ancora pronunciato il provvedimento su detta revoca ed andava fatta un'attenta valutazione dell'entità delle pene la cui richiesta di revoca era ancora sub iudice, per il calcolo della pena complessiva da considerare come ostativa agli effetti della misura alternativa richiesta in via subordinata.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura alternativa della detenzione domiciliare, rigettando nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorve