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Sentenza — n. 15891/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming recidivism omission, citing lack of merit and principle of res judicata.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15891/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Pierri Rocco's appeal against the Avellino Tribunal's rejection of his prescription claim. Rocco argued that the lower court failed to verify the elements of reiterated recidivism despite applying an increased sentence. The court ruled that this objection was inadmissible because it should have been raised during the original trial, not after the judgment became final.

Regesto Legislator

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Art. 172, comma 7, cod. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An objection regarding the verification of recidivism elements must be raised in the first instance; failure to do so precludes raising it in execution proceedings due to the principle of res judicata.

Parole chiave

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reiterated recidivism principle of res judicata admissibility of appeal prescription of penalty duty of motivation revoca della sospensione condizionale pericolo di reiterazione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 172, comma 7, cod. pen.
A tal fine, ha osservato che la contestazione e l'applicazione, in quel procedimento, della recidiva reiterata preclude, ai sensi dell'art. 172, settimo comma, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Pierri al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIERRI ROCCO nato a MERCATO SAN SEVERINO il 25/06/1964 avverso l'ordinanza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 luglio 2023, il Tribunale di Avellino ha rigettato l'istanza, presentata da Rocco Pierri, intesa, tra l'altro, alla declaratoria di estinzione, per prescrizione, della pena inflittagli dal Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Mercato San Severino, con sentenza del 29 settembre 2006, divenuta irrevocabile il 14 gennaio 2010. A tal fine, ha osservato che la contestazione e l'applicazione, in quel procedimento, della recidiva reiterata preclude, ai sensi dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., l'invocata declaratoria di prescrizione.

2. Rocco Pierri propone, con l'assistenza dell'avv. Roberto Concilio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge sul rilievo che, nel caso di specie, pur essendo stato applicato un aumento di pena per la recidiva, il giudice della cognizione ha omesso la dovuta verifica della sussistenza dei relativi elementi costitutivi, onde la recidiva non può dirsi accertata né riconosciuta.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. È pacifico che il giudice della cognizione, con la sentenza del 29 settembre 2006, apportò sulla pena irrogata a Rocco Pierri un aumento a titolo di recidiva reiterata, operazione che — dal punto di vista logico prima ancora che giuridico — postula il previo scrutinio, con esito positivo, dell'esistenza delle relative condizioni di legge, in termini sia di precedenti, plurime condanne che di attitudine della più recente condotta illecita a dimostrare la maggiore colpevolezza e la più intensa capacità a delinquere del reo. Ciò posto, Pierri deduce, a sostegno della spiegata impugnazione, che la sentenza di condanna non sarebbe, sotto questo profilo, supportata da adeguato impegno motivatorio: in tal modo, va tuttavia replicato, egli articola un'obiezione che avrebbe dovuto essere sollevata nella sede di merito e che, divenuta la decisione irrevocabile, non può essere proposta nella sede esecutiva, in tal senso militando il principio di intangibilità del giudicato.3.

Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Pierri al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.