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Sentenza — n. 15885/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claims and lack of novelty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15885/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Strummiello inadmissible, citing manifestly unfounded legal arguments and a lack of novelty. The appellant challenged the lower court's refusal to re-evaluate sentences based on a Constitutional Court ruling and to resolve cumulative punishments, arguing procedural violations. The court rejected these claims because the requests were merely repetitions of previously examined matters and lacked substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is based on manifestly unfounded grounds and constitutes a mere repetition of issues already decided by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded repetition of issues execution of sentences ne bis in idem procedural economy costs of proceedings revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Ha, ulteriormente, osservato che, costituendo le più recenti richieste mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di quelle già vagliate, sussiste la causa di inammissibilità prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen..
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
40 del 2019, delle pene irrogategli, con sette diverse sentenze di condanna, per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
art. 671 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STRUMMIELLO GIUSEPPE nato il 06/11/1969 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 14 giugno 2023, la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da Giuseppe Strummiello ed intesa:

1) alla rideterminazione, in executivis ed in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, delle pene irrogategli, con sette diverse sentenze di condanna, per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

2) all'applicazione, con riferimento alle medesime decisioni, della disciplina del reato continuato;

3) al riconoscimento del ne bis in idem tra due reati associativi per i quali egli ha riportato separate condanne definitive;

4) all'esclusione, nei casi in cui è stata applicata, della recidiva.

2. Giuseppe Strummiello propone, con l'assistenza dell'avv. Gianluca Pammolli, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione. Ascrive, in particolare, al giudice dell'esecuzione di avere indebitamente declinato la competenza a provvedere sulla richiesta avanzata ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., che è rimasta inevasa, e di avere disatteso, senza il conforto di idonea motivazione e limitandosi ad evocare precedenti decisioni, le istanze finalizzate alla declaratoria del ne bis in idem ed alla rideterminazione della pena in conseguenza del mutamento della cornice edittale derivato dall'intervento della Corte costituzionale. Lamenta, infine, che, una volta completata l'espiazione delle pene inflittegli per i reati associativi, non si sia proceduto allo scioglimento del cumulo in ossequio alle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2022.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria ,scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.2. La Corte di appello di Lecce ha spiegato — in termini dei quali il ricorrente mostra di non tenere in alcun modo conto — che le richieste dirette, rispettivamente, alla rideterminazione, in executivis ed in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, delle pene irrogategli, con sette diverse sentenze di condanna, per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, all'applicazione, con riferimento alle medesime decisioni, della disciplina del reato continuato ed al riconoscimento del ne bis in idem tra due reati associativi per i quali egli ha riportato separate condanne definitive sono state già in precedenza esaminate con autonomi provvedimenti, dei quali ha indicato gli estremi identificativi e l'esito.

Ha, ulteriormente, osservato che, costituendo le più recenti richieste mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di quelle già vagliate, sussiste la causa di inammissibilità prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.. Tanto premesso, le obiezioni mosse con il ricorso si esauriscono, da un canto, nella generica deduzione di carenza di motivazione che, per quanto appena segnalato, non si confronta con le ragioni, espressamente ed analiticamente enunciate, che hanno dato luogo alla declaratoria di inammissibilità, e, dall'altro, in censure del tutto disancorate dal contenuto del ii n provvedimento impugnato, in quanto vertenti su una pretesa, ed insussistente, declaratoria di incompetenza (che la Corte di appello ha, invece, evocato in relazione alla pretesa di escludere, in fase di esecuzione, la recidiva riconosciuta dal giudice della cognizione) in ordine all'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., oltre che su un tema, lo scioglimento del cumulo, del tutto estraneo all'istanza originaria.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C