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Sentenza — n. 15884/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution order correcting material calculation errors in combined sentences.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15884/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge correctly applied the material error correction procedure. The appellant argued that the execution judge merely referred to sentencing increases without establishing an independent criterion, citing nullity provisions. The court held that the correction involved only a quantitative calculation error, not a substantive change requiring a new trial, thus rejecting the procedural challenge.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: The correction of material errors in execution proceedings does not constitute a substantive change precluding the remedy, provided the modification is limited to quantitative calculation mistakes rather than a re-evaluation of the underlying judgment's reasoning.

Parole chiave

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material error correction execution proceedings combined sentences procedural nullity quantitative calculation Italian criminal procedure Corte di Cassazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 671 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACRI' GIORGIO nato a POLISTENA il 30/09/1983 avverso l'ordinanza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/gentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Francesca Romana Pirrelli, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Macrì Giorgio ricorre avverso l'ordinanza del 20 luglio 2023 della Corte di appello di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza del 12 luglio 2023, con la quale era stata accolta la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, nella determinazione della pena finale, il precedente giudice dell'esecuzione, sia nella parte motiva che nel dispositivo, aveva posto in essere un errore materiale nel momento in cui aveva calcolato la somma delle singole pene dei reati posti in continuazione, determinando erroneamente la pena finale in anni tredici, mesi sei ed euro 1.300,00 di multa invece che in quella di anni tredici di reclusione ed euro 1.300,00 di multa.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe operato un mero rinvio per relationem agli aumenti di pena detenuti dal giudice della cognizione senza chiarire il criterio autonomo da adottare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, in tema di correzione degli errori materiali, la modificazione essenziale dell'atto, preclusiva del ricorso a tale procedura, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice (Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv. 239249). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il sopra indicato principio di diritto, avendo modificato la quantificazione della pena a seguito di un errore di calcolo posto in essere dal precedente giudicante. Il ricorrente, invece, mira a rivalutare il procedimento argomentativo del provvedimento presupposto, sul quale era stata operata la procedura di correzione, senza proporre censure inerenti al provvedimento di correzione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am