Italian Supreme Court dismisses appeal against execution judge's rejection of sentence recalculation in continued offenses case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Laurenza Antonio's appeal against the Naples Court of Appeal's order rejecting a request to recalculate her sentence for continued offenses. Antonio argued that the execution judge erred by applying the 'mixed criterion' for identifying the most serious violation, which she claimed should have been used instead of comparing actual imposed sentences. The court ruled that when some offenses are already final, the execution judge must compare the already imposed penalty with the new one to ensure homogeneous comparison while respecting the binding force of prior judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 657, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.: In proceedings for continued offenses where some acts are already final, the execution judge must compare the already imposed penalty with the new one to determine the most serious violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAURENZA ANTONIO nato a CAIVANO il 10/02/1955 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/i~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Laurenza Antonio ricorre avverso l'ordinanza del 6 luglio 2023 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 ottobre 2021, divenuta definitiva il 13 dicembre 2022. La Corte di appello di Napoli, con la citata sentenza, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416- bis cod. pen., commesso fino alla metà del 2015, da lei giudicato, e i reati di associazione di tipo mafioso e di estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 416-bis, 629, secondo comma, 629, terzo comma, n. 1, cod. pen. e 7 d.I.13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), giudicati dalla Corte di appello di Napoli, con la diversa sentenza emessa in data 1 marzo 2007, definitiva il 28 aprile 2007.
L'interessato aveva depositato l'istanza, perché, in caso di accoglimento, avrebbe avuto il diritto di beneficiare dell'intera espiazione patita in esecuzione di precedente titolo ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
2. Per il ricorrente la Corte di appello, con la sentenza del 19 ottobre 2021, avrebbe dovuto individuare il reato più grave in quello estorsivo, a nulla rilevando che la pena in concreto applicata dal precedente giudice della cognizione per tale reato fosse stata pari ad anni nove e mesi sei di reclusione così ridotta per il rito, posto che, nei caso di specie, non avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (secondo il quale si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave), dedicato alle sole istanze ex art. 671 cod. proc. pen. di competenza del giudice dell'esecuzione.
Il ricorrente denuncia quindi l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 657, comma 4, cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen., 3, 13, e 27 Cost., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il giudice della cognizione, dopo aver disposto l'applicazione della disciplina della continuazione, non avrebbe dovuto individuare in quel modo il reato più grave, in forza del criterio di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., applicabile solo dal giudice dell'esecuzione e la cui ratio risiederebbe nella sola tutela formale dell'intangibilità del giudicato.
La Corte di appello, in sede di cognizione, a nulla rilevando che alcuni dei reati posti in continuazione erano coperti dal giudicato, avrebbe dovuto utilizzare il c.d. "criterio misto" elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347), secondo il quale la violazione più grave ex art. 81, secondo comma, cod. pen. andava individuata con riguardo alla sanzione edittale comminata in astratto per una determinata fattispecie criminosa, temperata dalla valutazione delle sue concrete modalità di manifestazione, ovvero dalla valutazione delle circostanze emerse.
Il ricorrente, quindi, ritiene che l'applicazione al caso di specie del criterio sopra citato sia più aderente al dato letterale e sistematico della norma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Giova in diritto premettere che, in linea generale e nel procedimento cognitorio, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347). Nel caso in esame, però, la Corte di appello in sede di cognizione aveva ritenuto la sussistenza della continuazione tra reati in parte già decisi in precedenza con sentenza definitiva ed in parte oggetto del nuovo giudizio in corso.
La valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni doveva quindi essere compiuta confrontando tra loro la pena già irrogata per i fatti in precedenza giudicati con sentenza definitiva con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli, Rv. 264582). Nel caso di specie, pertanto, con l'ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione ha svolto una valutazione che ha preso in considerazione tutti i profili della pena per come determinata ed ha in modo ineccepibile ritenuto che il giudice della cognizione avesse applicato in modo corretto i principi di diritto sopra evidenziati.
2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga