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Sentenza — n. 15879/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conditional release denial for violating mandatory adversarial proceedings before issuing a de plano decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15879/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Tribunal of Surveillance's order denying conditional release without prior adversarial proceedings. The applicant argued he could not fulfill civil obligations due to long-term incarceration and lack of income, while the Prosecutor requested annulment with remittal. The Court ruled that the Tribunal erred by issuing a de plano decision without hearing the parties, as the law requires a full assessment of the applicant's ability to pay and remorse.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; In proceedings for conditional release, a de plano decision on inadmissibility is prohibited unless the request lacks statutory requirements without needing cognitive or discretionary assessment, ensuring the principle of adversarial proceedings is respected.

Parole chiave

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conditional release proceedings adversarial proceedings requirement de plano decision prohibition civil obligations fulfillment Tribunal of Surveillance powers prescrizione della pena esenzione dalla pena semilibertà

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il provvedimento impugnato risulta, invero, essere stato emesso senza la previa instaurazione del contraddittorio, ciò che, in materia, tra l'altro, di liberazione anticipata, presuppone la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 666, comma 2, cod.
Art. 176 cod. pen.
Ha, in proposito, rilevato che Di Giacomo non ha dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato né di essere nell'impossibilità di adempierle, come previsto dall'art. 176 cod. pen..
Art. 16-novies della legge 15 gennaio 1991, n. 8
pen., avuto riguardo all'inesigibilità della sua collaborazione con la giustizia, situazione che avrebbe dovuto essere equiparata a quella dei collaboratori che, ai sensi dell'art. 16-novies della legge 15 gennaio 1991, n.
art. 176 cod. pen
Ha, in proposito, rilevato che Di Giacomo non ha dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato né di essere nell'impossibilità di adempierle, come previsto dall'art. 176 cod. pen..
articolo 176 cod. pen
195932 - 01), che il risarcimento del danno previsto dall'ultimo comma dell'articolo 176 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso
pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv.
Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere
Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere, Rv.
Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000, Angemi
251490 - 01; Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000, Angemi, Rv.
Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida
anche Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv.
Sez. 1, n. 5132 del 11/12/1992, Di Miccoli
Tanto, a cagione del fatto, da tempo segnalato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 5132 del 11/12/1992, Di Miccoli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO PAOLO nato a GELA il 22/05/1959 avverso l'ordinanza del 02/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 2 maggio 2023, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata da Paolo Di Giacomo, intesa ad essere ammesso alla liberazione condizionale in relazione alla pena inflittagli, con sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 22 settembre 2023, quale autore di plurimi omicidi e partecipe di un'associazione mafiosa. Ha, in proposito, rilevato che Di Giacomo non ha dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato né di essere nell'impossibilità di adempierle, come previsto dall'art. 176 cod. pen..

2. Paolo Di Giacomo propone, con l'assistenza dell'avv. Raffaela Cristofaro, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge per avere il Presidente del Tribunale di sorveglianza escluso che egli fosse impossibilitato ad adempiere alle obbligazioni civili derivanti dai commessi reati sebbene ristretto in carcere da oltre trent'anni, dodici dei quali trascorsi in regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero in una condizione preclusiva alla produzione di redditi da destinare allo scopo indicato.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che il provvedimento impugnato trascura la rilevanza, dal punto di vista lato sensu riparatorio, della sua dedizione ad attività di volontariato che, sul piano morale, può essere assimilata ad una compensazione di tipo pecuniario. Con il terzo ed ultimo motivo, deduce, ancora in chiave di violazione di legge e vizio di motivazione, che egli avrebbe potuto essere ammesso alla liberazione condizionale anche in assenza dei presupposti indicati all'art. 176 cod. pen., avuto riguardo all'inesigibilità della sua collaborazione con la giustizia, situazione che avrebbe dovuto essere equiparata a quella dei collaboratori che, ai sensi dell'art. 16-novies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, possono essere ammessi alla liberazione condizionale a prescindere dall'adempimento delle obbligazioni civili.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.2. Il provvedimento impugnato risulta, invero, essere stato emesso senza la previa instaurazione del contraddittorio, ciò che, in materia, tra l'altro, di liberazione anticipata, presuppone la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sub specie di manifesta inammissibilità dell'impygtaziptie. Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha compiuto una valutazione che, lungi dal discendere in via diretta ed automatica da quanto da lui prospettato, ha costituito il portato del potere discrezionale riconosciuto a fronte della formulata richiesta, in ordine, innanzitutto, all'enucleazione ed all'apprezzamento delle ragioni sottese all'omesso adempimento agli obblighi civilistici da parte dell'istante, nonché all'incidenza delle sue condizioni economico-reddituali sulla concreta possibilità di provvedervi.

Così facendo — e considerato che Di Giacomo, in caso di fissazione e svolgimento dell'udienza in camera di consiglio, avrebbe potuto sottoporre il proprio punto di vista alla libera valutazione dell'organo decidente — il Presidente del Tribunale di sorveglianza si è determinato in sostanziale violazione del principio, da tempo costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può 0 4/1 essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01;

Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere, Rv. 251490 - 01; Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000, Angemi, Rv. 215368 - 01; con specifico riferimento all'ammissibilità della richiesta di liberazione condizionale, cfr. anche Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017 - 01). Tanto, a cagione del fatto, da tempo segnalato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 5132 del 11/12/1992, Di Miccoli, Rv. 195932 - 01), che il risarcimento del danno previsto dall'ultimo comma dell'articolo 176 cod. pen. non può essere considerato come un elemento a sé, ma, piuttosto, deve, nel quadro delle dimostrazioni di ravvedimento che il condannato deve fornire, essere valutato come atto comprovante, con il pentimento e la riprovazione per il delitto commesso, la fattiva volontà del reo di eliminarne o attenuarne, le conseguenze dannose.Dovendo tale elemento essere considerato non tanto nella sua funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, quanto sotto il profilo soggettivo, come concreta manifestazione del sincero proposito di fare tutto il possibile per sanare le conseguenze del delitto, è logico inferire, dunque, che, da una parte, la «impossibilità di adempiere» le obbligazioni civili nascenti dal reato (come causa della condizione di cui trattasi) non può identificarsi con la mancanza assoluta di ogni risorsa economica e, dall'altra, che occorre accertare se il condannato abbia o meno dimostrato un effettivo interessamento e abbia fatto quanto in suo potere per eliminare le conseguenze materiali del delitto da lui commesso.

3. L'attivazione della procedura de plano al di fuori delle condizioni di legge impone, in conclusione, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso, ovvero per la nuova trattazione, nel contraddittorio tra le parti, dell'istanza di liberazione condizionale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'