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Sentenza — n. 15872/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on attempted burglary sentencing, upholding correct statutory penalty reduction calculations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15872/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Michele Stoik's appeal against a second-instance sentence regarding attempted burglary in a residence. Stoik argued the appellate court incorrectly applied the statutory minimum penalty for attempted theft, failing to properly account for statutory reductions. The court found the appellate court's calculation method compliant with legal constraints on penalty reduction ratios and statutory timelines.

Regesto Legislator

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Art. 56, Art. 624-bis c.p.; The court must strictly adhere to statutory minimums and reduction caps when sentencing attempted crimes, ensuring all statutory reductions are applied in the correct chronological order relative to legislative changes.

Parole chiave

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attempted burglary statutory minimum penalty penalty reduction ratio legislative timeline sentencing calculation tentato furto furto di lieve entità delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 56 c.p.
pen., in ragione della erronea applicazione dell'art. 56 cod.
Art. 624-bis c.p.
La prima sentenza della Corte di appello di Firenze, nel ritenere Stoik colpevole del reato di all'art. 624-bis, terzo comma, cod.
Art. 625 c.p.
pen., concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 cod.
Art. 62-bis c.p.
- di mesi sei di reclusione ed euro 135 di multa; la riduzione operata ai sensi dell'art. 62-bis cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
a) legge 23 giugno 2017, n. 103 e, in seguito, dall'art.
Legge 26 aprile 2019, n. 36
a) legge 26 aprile 2019, n. 36; è anche utile sottolineare che l'ultimo comma dell'art.
art. 56 cod. pen
pen., in ragione della erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
- di mesi sei di reclusione ed euro 135 di multa; la riduzione operata ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
Trattasi infatti della pena vigente in epoca antecedente ai successivi inasprimenti sanzionatori dell'art. 624-bis cod. pen., operati prima dall'art.
art. 625 cod. pen
pen., concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., impedendo di computare le suddette attenuanti con il criterio dell'equivalenza o della prevalenza, è successivo al fatto, essendo stato introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic
Resta fermo, ovviamente, il fatto che nessuno dei due sistemi sopra descritti possa sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi, inerenti al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta il vizio di violazione di legge (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv.
Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016, Di Figlia
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STOIK MICHELE CUI 04NOCTT nato a APRILIA il 05/10/1997 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/05/2017, il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha ritenuto Michele Stoik colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen., per aver compiuto - in concorso con altro soggetto - atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi di beni esistenti all'interno di alcuni appartamenti, non riuscendo nell'intento perché sorpreso dalla Polizia, mentre era intento a forzare, servendosi di un grosso cacciavite, il portone d'ingresso dello stabile e per l'effetto - riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché esclusa la contestata circostanza aggravante ex art. 625 n.

2) cod. pen. e, infine, applicata la diminuente del rito - lo ha condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro sessanta di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 1.1. Con sentenza del 15/05/2018, la Corte di appello di Firenze ha riformato tale decisione ed ha ritenuto l'imputato responsabile del reato come originariamente contestato, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa. 1.2. La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 13/06/2019, ha annullato tale sentenza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo esame, sul punto specifico, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. 1.3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha rideterminato la pena in mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 86,00 di multa.

2. Ricorre per cassazione Michele Stoik, a mezzo del difensore avv. Andrea Caniato, deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in ragione della erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen. Il reato tentato è fattispecie autonoma di reato e non forma circostanziata del relativo reato consumato. La Corte di appello, invece, ha calcolato la pena muovendo da una pena base individuata in relazione alla fattispecie consumata, dichiarando espressamente di voler partire dal minimo edittale; ma la pena minima per il furto tentato in abitazione era pari - secondo la legge vigente all'epoca dei fatti - a mesi quattro di reclusione ed euro 103 di multa; la riduzione connessa alle già concesse circostanze attenuanti generiche avrebbe portato, pertanto, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 69 di multa, mentre la diminuzione susseguente alla scelta del rito abbreviato avrebbe dovuto determinare la fissazione della pena finale in mesi uno e giorni ventiquattro di reclusione ed euro 46 di multa, in luogo della pena inflitta in concreto, come detto pari a mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 86 di multa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L'art. 56 cod. pen. non consente di operare una diversa misura percentuale di diminuzione della pena in relazione al minimo (rispetto al quale, tale percentuale dovrebbe essere pari a 2/3) ed al massimo edittale (rispetto al quale essa dovrebbe essere invece di 1/3) del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto consumato. Il contenimento della riduzione di pena, infatti, è stabilito secondo una misura percentuale che spazia da un terzo a due terzi, indipendentemente da qualsiasi rilievo concernente gli estremi della forbice edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In diritto, giova preliminarmente ricordare come il delitto tentato integri una autonoma figura di reato, connotata da una propria oggettività giuridica e da una peculiare struttura, che sono l'esito del raccordo fra lo specifico modello legale e la disposizione di carattere contenuta nell'art. 56 cod. pen.; quest'ultima svolge dunque la funzione di rendere punibili, con applicazione di pena autonomamente determinata, fatti che resterebbero - in assenza di tale norma - privi di sanzione, per essersi arrestati prima dello stadio della consumazione.

Dall'autonomia strutturale dell'illecito tentato e della relativa sanzione, rispetto al delitto consumato, deriva che - in presenza di un delitto giunto al solo stadio del tentativo - la determinazione della pena possa essere compiuta ricorrendo indifferentemente a un duplice metodo di calcolo, è cioè consentita tanto l'adozione del cosiddetto metodo "diretto" o "sintetico", che porta a stabilire la pena base per il reato tentato in via immediata, quindi senza previamente operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, quanto il ricorso al calcolo cosiddetto "bifasico", in quanto realizzato mediante la scissione dei due momenti sopra indicati.

Resta fermo, ovviamente, il fatto che nessuno dei due sistemi sopra descritti possa sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi, inerenti al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta il vizio di violazione di legge (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 - 01; Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016, dep. 2017, Di Figlia, Rv. 270353 - 01). \V" 3. Dall'esame degli atti si evince, come più ampiamente chiarito in parte narrativa, che il Tribunale aveva fissato la pena finale di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 60 di multa, muovendo dalla pena base - individuata dopo aver computato, in via preliminare, la diminuzione ex art. 56 cod. pen. - di mesi sei di reclusione ed euro 135 di multa; la riduzione operata ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. aveva portato tale sanzione a mesi quattro di reclusione ed euro 90 di multa, mentre la diminuente del rito abbreviato aveva determinato la fissazione della sopra detta pena finale.

La prima sentenza della Corte di appello di Firenze, nel ritenere Stoik colpevole del reato di all'art. 624-bis, terzo comma, cod. pen. nella forma tentata, aveva rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa. 3.1. Conformemente ai sopra ricordati principi di diritto e in ossequio alle indicazioni dettate dalla decisione rescindente, la sentenza impugnata è partita da una pena detentiva pari ad anni uno di reclusione, corrispondente a quella che, al tempo, era la pena minima edittale stabilita per il delitto di furto in abitazione semplice consumato.

Trattasi infatti della pena vigente in epoca antecedente ai successivi inasprimenti sanzionatori dell'art. 624-bis cod. pen., operati prima dall'art. 1, comma 6, lett.

a) legge 23 giugno 2017, n. 103 e, in seguito, dall'art. 5, comma 1, lett.

a) legge 26 aprile 2019, n. 36; è anche utile sottolineare che l'ultimo comma dell'art. 624-bis cod. pen., che ha attribuito la natura "privilegiata" alle circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen., concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., impedendo di computare le suddette attenuanti con il criterio dell'equivalenza o della prevalenza, è successivo al fatto, essendo stato introdotto dall'art. 1, comma 6 lett.

c) legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017. Su tale pena base, la Corte di appello ha operato le successive diminuzioni, ossia: - la riduzione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (riduzione computata in ragione di 1/3, conformemente a quanto già stabilito dalla sentenza poi annullata della Corte di appello); - la diminuzione conseguente al fatto che si tratti di un reato tentato e non consumato (diminuzione computata in ragione della metà, come già fatto dal Tribunale). 3.2. A prescindere dalla modalità di calcolo prescelta, dunque, la pena finale fissata nella sentenza impugnata risulta correttamente indicata, in conformità alle sopra richiamate regole dì diritto.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente