Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15867/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls conviction for illegal possession of weapons due to statute of limitations and suspends sentence review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15867/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the second-instance judgment regarding the charge of illegal possession of weapons because the offense had expired under the statute of limitations. The defendant argued that the lower courts failed to declare this extinction, while the prosecution requested dismissal on this ground. The court ruled that the five-year limitation period had fully elapsed before the appeal decision, necessitating the removal of the penalty for that specific charge without remittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 697 cod. pen.; Art. 445 cod. proc. pen.: The court must annul a judgment if the prosecution fails to declare the extinction of a crime by statute of limitations, and the suspension of sentence may be reconsidered if a prior offense has been extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations extinction of crime illegal possession of weapons conditional suspension of sentence Italian criminal procedure revoca della sospensione condizionale remissione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 697 cod. pen.
Art. 445 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che i giudici di merito hanno negato la sospensione condizionale della pena in ragione della presenza di un precedente ostativo che, però, attiene reato estinto ex art. 445, comma 2, cod.
Art. 81 cod. pen.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio in relazione alla contravvenzione oggetto di addebito sub B), potendosi già in questa sede procedere all'eliminazione della pena irrogata per tale irrogata a Galati Pricchia e fissata dal Tribunale, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 445 cod. proc. pen
Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che i giudici di merito hanno negato la sospensione condizionale della pena in ragione della presenza di un precedente ostativo che, però, attiene reato estinto ex art. 445, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Il motivo di impugnazione articolato in proposito è senz'altro ammissibile, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità che, nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021
Sez. U, n. 31 del 22/11/2000
Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep.
Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019
218529 - 01, nonché, in tempi più recenti, Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv.
Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021
276076 - 01) che, eventualmente, della concreta possibilità di formulare, anche alla luce del reato estinto (cfr., al riguardo, Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALATI PRICCHIA CARMELO nato a BRONTE il 20/07/1965 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, quanto al reato di cui al capo B), per prescrizione, e con rinvio, limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena, e quelle del difensore dell'imputato, che si è associato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 marzo 2023, la Corte di appello di Catania ha confermato quella con cui il Tribunale della stessa città, I'l marzo 2018, ha dichiarato Carmelo Galati Pricchia colpevole dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo e di munizioni e ricettazione e gli ha applicato la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 400 euro di multa.

2. Carmelo Galati Pricchia propone, con l'assistenza dell'avv. Agostino Scaffidi, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di dichiarare l'estinzione della contravvenzione ascrittagli al capo B) per prescrizione, intervenuta prima della decisione di secondo grado. Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che i giudici di merito hanno negato la sospensione condizionale della pena in ragione della presenza di un precedente ostativo che, però, attiene reato estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen..

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 29 dicembre 2023, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo B), per essere lo stesso estinto per prescrizione, e con rinvio, limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena. Il ricorrente, con atto del 4 gennaio 2024, ha condiviso le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. L'imputato risponde, tra l'altro, della contravvenzione sanzionata dall'art.697 cod. pen., la cui consumazione non si è protratta oltre il 12 dicembre 2017, data dell'eseguito sequestro, sicché il previsto termine quinquennale massimo si è integralmente consumato in data antecedente all'emissione della sentenza impugnata. Il motivo di impugnazione articolato in proposito è senz'altro ammissibile, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità che, nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01), ha precisato che «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen.». La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio in relazione alla contravvenzione oggetto di addebito sub B), potendosi già in questa sede procedere all'eliminazione della pena irrogata per tale irrogata a Galati Pricchia e fissata dal Tribunale, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in venti giorni di arresto e 33,33 euro di ammenda (pena stabilita a titolo di aumento per la continuazione, un mese di arresto e 50 euro di ammenda, ridotta di un terzo per la scelta del rito).

3. Per quanto concerne la residua doglianza, va rilevato che i giudici di merito hanno concordemente escluso la sospensione condizionale della pena sul postulato che la sanzione applicata, cumulata a quella di nove mesi di reclusione e 206,58 euro, inflitta, con sentenza del 22 marzo 2003, a Galati Pricchia per il delitto di tentata truffa e pure condizionalmente sospesa, supera il previsto limite massimo biennale e preclude, dunque, in radice l'accesso al beneficio. In tal modo determinandosi, hanno trascurato di considerare che, essendo stata la pena più risalente applicata su richiesta di parte, il decorso di cinque anni, a far data dall'irrevocabilità della sentenza (nel caso di specie intervenuta il 14 aprile 1993), ha determinato l'estinzione di quel reato, effetto che si è prodotto ipso iure ed a prescindere dall'adozione di apposito provvedimento (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 - 02).

Si impone, pertanto, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per un nuovo giudizio sul punto che, nondimeno, resta libero nell'esito, che dovrà tenere conto sia delle conseguenze prodotte dall'estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. sulla ulteriore concedibilità della sospensione condizionale (in argomento, cfr. Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01, nonché, in tempi più recenti, Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01) che, eventualmente, della concreta possibilità di formulare, anche alla luce del reato estinto (cfr., al riguardo, Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377 - 01), una prognosi favorevole sul futuro comportamento di Galati Pricchia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo B) della rubrica, perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni venti di arresto ed euro 33,33 di ammenda. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra se