Cassation court annuls appeal judgment due to failure to notify defense counsel, violating mandatory defense rights under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment regarding Armando Lupoli's appeal for carrying a firearm. Lupoli argued the trial was null because his newly appointed defense lawyer, Antonio Pollio, was not notified of the hearing date and thus could not attend. The court ruled that failing to notify the timely-appointed defense counsel constitutes an absolute nullity when their presence is mandatory, rendering the absence of the specific defense lawyer fatal to the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c); Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.: The failure to notify the defense counsel timely appointed by the accused or convicted person constitutes an absolute nullity when their presence is mandatory, and the presence of another lawyer does not remedy the violation of the right to be assisted by their own counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUPOLI ARMANDO nato a NAPOLI il 20/11/1976 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 giugno 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, il 28 dicembre 2021, ha dichiarato Armando Lupoli colpevole del reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e gli ha applicato la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di un anno, cinque mesi e ventitrè giorni di reclusione e 335 euro di multa.
2. Armando Lupoli propone, con l'assistenza dell'avv. Antonio Pollio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione della legge processuale. Deduce, in specie, la nullità della sentenza impugnata, emessa all'esito di un giudizio cui il suo difensore di fiducia non ha partecipato per non essergli stato notificato il relativo decreto di citazione.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 29 dicembre 2023, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. Risulta, in fatto, che Armando Lupoli, il 25 luglio 2022, indicò, quale unico difensore di fiducia, l'avv. Antonio Pollio, contestualmente revocando ogni altra, precedente nomina. Sebbene l'atto di nomina fosse stato ritualmente trasmesso, a mezzo PEC, all'ufficio giudiziario procedente, il 26 luglio 2022, il decreto di citazione per l'udienza fissata per il 6 giugno 2023 in vista della trattazione dell'appello venne erroneamente notificato al precedente difensore di Lupoli, avv. Sara Della Morte; il giudizio di secondo grado, si svolse, dunque, nelle forme della trattazione orale, in assenza — secondo quanto risulta dal verbale — del difensore di fiducia dell'imputato.
3. In diritto, la giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio intende attenersi, è ferma nel ritenere che «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza» (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 262598 - 01; Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Nyaballi, Rv. 281071 - 01). Tale patologia risulta insanabile laddove abbia determinato, come accaduto nel caso in esame, l'assenza di quel difensore all'udienza (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199 - 01), a nulla rilevando l'eventuale partecipazione di altro legale, che «non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma primo, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv. 259614 - 01).
4. Le superiori considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché proceda a nuovo giudizio, previa rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato e al suo difensore di fiducia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appel