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Sentenza — n. 15865/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense lawyer lacked specific mandate to appeal under new procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15865/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense lawyer lacked the specific mandate required to challenge the lower court's decision. Although the defendant had obtained a temporary residence permit, the core issue was the absence of a separate authorization to appeal filed alongside the request for state-funded legal aid. The court held that without this specific mandate, the lawyer was not legitimized to introduce the new degree of jurisdiction, rendering the entire act ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; The defense lawyer's lack of a specific mandate to appeal renders the appeal inadmissible, even if filed concurrently with a request for state-funded legal aid.

Parole chiave

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specific mandate to appeal defense lawyer legitimacy inadmissible appeal state-funded legal aid procedural requirements permessi di dimora soggiorno illegale allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
La nuova disposizione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come introdotta dall'art.
Art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
La necessità, per il difensore, di essere munito di specifico mandato a impugnare era già prevista all'interno dell'ordinamento penale nel caso in cui l'imputato fosse stato dichiarato contumace: ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art.
art. 96 cod. proc. pen
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, aveva avuto modo di chiarire che la semplice nomina, conferita dall'imputato ai difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2282 del 17/06/1999, Panconi
Ciò privava il difensore della legittimazione ad impugnare e rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio (Sez. 3, n. 2282 del 17/06/1999, Panconi, Rv.
Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa
Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar
In tema di impugnazioni, infatti, la causa di inammissibilità di cui alla citata norma, nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARAJAS ANTONIO FERNANDO ( CUI 04IBID4 ) nato a FLORIDABLANCA( COLOMBIA) il 05/11/1979 avverso la sentenza del 21/03/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY h.a nneit tqo CfliedenCtO Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Barajas Antonio Fernando impugna la sentenza resa dal G.d.P. di Roma il 21 marzo 2023, con la quale è stato condannato alla pena di euro 4.200,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, commi 5 -bis e 5 -ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 2 febbraio 2022, senza giustificato motivo, non aveva ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato disposto dal Questore di Roma con provvedimento del 26 novembre 2021.

2. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, perché il 6 marzo 2023, prima della deliberazione della sentenza del giudice di merito, l'imputato avrebbe ottenuto il permesso di soggiorno provvisorio, ex art. 4, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. Secondo la difesa, quindi, considerato che il decreto di espulsione del 9 agosto 2020 era stato emesso a seguito della non sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il reato sarebbe venuto meno, posto che tale decreto di espulsione era stato superato dalla successiva concessione del permesso di soggiorno provvisorio.

3. Il Tribunale di Roma, con una prima ordinanza del 12 luglio 2023, dopo aver rilevato che l'imputato non avrebbe potuto proporre appello contro la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva applicato una pena pecuniaria, prima di procedere alla riqualificazione dell'impugnazione, aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello, evidenziando l'assenza di specifico mandato a impugnare ex art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. Il Tribunale, poi, con successiva ordinanza del 21 luglio 2023, rilevato che contestualmente all'atto di appello era stata depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenente l'elezione di domicilio e la nomina dell'avv.

Cristina Conti, quale difensore di fiducia dell'imputato con specifico riferimento al procedimento penale, ha revocato la precedente ordinanza e ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello come ricorso per cassazione ex art. 37, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spettasse alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La nuova disposizione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione e l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

La necessità, per il difensore, di essere munito di specifico mandato a impugnare era già prevista all'interno dell'ordinamento penale nel caso in cui l'imputato fosse stato dichiarato contumace: ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., infatti, contro una sentenza contumaciale, il difensore poteva proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato contestualmente alla nomina. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, aveva avuto modo di chiarire che la semplice nomina, conferita dall'imputato ai difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., senza espressa attribuzione della facoltà di impugnare l'eventuale sentenza di condanna pronunciata in sua contumacia, era un atto diverso e non equipollente allo specifico mandato richiesto dall'art. 571, comma 3, cod. proc. pen.

Ciò privava il difensore della legittimazione ad impugnare e rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio (Sez. 3, n. 2282 del 17/06/1999, Panconi, Rv. 214798). Secondo la Corte di cassazione, quindi, la mancanza dello specifico mandato da parte dell'imputato non presente (e dichiarato - secondo la normativa allora vigente - contumace) privava il difensore della legittimazione ad impugnare e rendeva l'atto medesimo inidoneo a introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollegava la possibilità di emettere una pronunzia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, determinando una causa di inammissibilità originaria del gravame che precludeva anche l'esame di qualsiasi eccezione formulata.

Con riferimento alla ratio dell'istituto in esame, la giurisprudenza più recente, richiamando quanto sopra evidenziato, ha ribadito come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324-01).

Nel caso di specie, l'imputato, contestualmente al deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si era limitato a nominare genericamente, quale difensore di fiducia, l'avv. Cristina Conti. In forza di quanto sopra, pertanto, l'impugnazione, riqualificata in ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile, perché presentata da difensore non munito di specifico mandato a impugnare ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. In tema di impugnazioni, infatti, la causa di inammissibilità di cui alla citata norma, nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso