Italian Supreme Court annuls attempted murder conviction due to lack of explicit reasoning on direct intent versus eventual intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's confirmation of a convicted sentence for attempted murder. The defendant argued the lower court failed to recognize voluntary desistance and mischaracterized his mental state as eventual intent rather than direct intent. The Court ruled that the lower court's failure to explicitly distinguish between these forms of intent violated the statutory requirement for 'unequivocal acts directed at causing death,' necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 cod. pen.; The lower court must explicitly distinguish between direct intent and eventual intent when convicting for attempted murder, as eventual intent is legally incompatible with the crime of attempt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANISCALCO DAVID nato a PALERMO il 06/09/2001 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY elze 4aa ccuar_luso e-Ne:ferrei-e Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato CACIOPPO ANTONINO del foro di PALERMO in difesa di MANISCALCO DAVID conclude insistendo nell'accoglimento nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Maniscalco David ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza resa il 10 gennaio 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Palermo all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione, in ordine al reato di tentato omicidio, ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen., perché 1'8 marzo 2020 aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di La Milia Salvatore Emmanuel, avendolo colpito due volte con una bottiglia di birra piena, che si era infranta dopo l'impatto e che aveva provocato alla vittima una ferita lacerocontusa sulla superficie latero- posteriore del collo. Secondo la Corte di appello, gli atti compiuti dall'imputato erano stati idonei e univocamente finalizzati a causare la morte della vittima, evento non verificatosi per opera delle altre persone presenti ai fatti, che avevano immediatamente portato il ferito in ospedale.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 56, terzo comma, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l'imputato, una volta sferrato il colpo con l'utilizzo di una bottiglia, si era allontanato spontaneamente dai luoghi dell'aggressione, desistendo dal dare seguito al proposito omicida, e non che lo stesso - come erroneamente accertato nella sentenza impugnata - era stato allontanato dalle altre persone presenti.
Nel ricorso, infatti, si evidenzia che Castello Dario, Mulè Giuseppe e Gucciardi Sebastiano non avevano riferito di aver allontanato l'imputato e di essersi frapposti tra questi e la parte offesa. La Corte di appello, quindi, ponendo in essere un vero e proprio travisamento della prova, avrebbe omesso di accertare che l'imputato, una volta sferrato il colpo, pur avendo potuto portare a termine l'azione, aveva deciso di fermare la sua condotta, circostanza che aveva permesso alla parte offesa di recarsi al pronto soccorso dell'ospedale. Così facendo, il giudice di merito avrebbe omesso di riconoscere all'imputato un atteggiamento di desistenza volontaria e, conseguentemente, avrebbe omesso di applicare la pena prevista per gli atti compiuti che, al massimo, avrebbero integrato l'ipotesi del reato di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen.2.2.
Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56 e 582 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare che l'imputato non aveva agito con un animus necandí, poiché aveva colpito la parte offesa senza la volontà di cagionarne la morte, ma per caso. Il ricorrente, quindi, lamenta l'omessa riqualificazione del fatto nel reato di lesioni personali ex art. 582 cod. pen. Dalla lettura degli atti di indagine, infatti, non vi sarebbe prova del fatto che l'imputato aveva inflitto un doppio colpo con la bottiglia, il primo dei quali sarebbe stato contundente (durante il quale si sarebbe rotta la bottiglia) e il secondo lacerante: questa ricostruzione del fatto sarebbe stata smentita dalle versioni fornite dai testimoni oculari, i quali avevano riferito di un unico colpo, durante il quale la bottiglia si sarebbe rotta, e dalla perizia della dott.ssa Lanzarone, la quale si era limitata ad evidenziare una dinamica bifasica dell'aggressione, una contundente e l'altra tagliente, ma non anche che tale dinamica fosse stata determinata da due e autonomi colpi di bottiglia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono, con assorbimento delle altre questioni sollevate. 1.1. La Corte di appello nella ricostruzione delle singole fasi della vicenda ha argomentato la propria ricostruzione del dolo dell'imputato, asserendo l'esistenza di un forte movente dell'agente. Tuttavia, la Corte non esplicita in cosa esso sia consistito, né nella prima parte della sentenza, quando viene introdotto il tema del movente, né nella parte della motivazione in cui è stato sviluppato il tema del dolo eventuale; sicché la Corte territoriale per rispondere ai rilievi difensivi dedotti coi motivi di appello avrebbe dovuto motivare in modo più completo e approfondito.
Come è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente e costantemente affermato che il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato (Sez. 6, n. 14342 del 20/03/2012, R., Rv. 252565); al contrario, solo il dolo diretto, anche nella forma di dolo alternativo, è compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 5586 del 17/02/2022, Kurganov Igor n.m.; Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, Ganapini, Rv. 266915). Si tratta di insegnamento costante - che si basa sul tenore dell'art. 56 cod. pen., che richiede il compimento di "atti diretti in modo non equivoco" - che la Corte territoriale non dimostra di aver tenuto in considerazione.
2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare con rinvio la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altr