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Sentenza — n. 15610/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court allows prisoner's appeal against videoconference denial but dismisses it due to lack of counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15610/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione annulled the lower court's order declaring the appeal inadmissible and reclassified the prisoner's personal complaint as a formal appeal. While the Court acknowledged that decisions on prisoner communication rights are directly appealable, it found the appeal inadmissible because the prisoner filed it personally without a registered defense attorney. Consequently, the appeal was dismissed despite the procedural correction.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 7 Cost.; Art. 568, comma 5 c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: Decisions on prisoner communication rights are directly appealable, but an appeal filed personally by the detainee without a registered defense attorney is inadmissible.

Parole chiave

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prisoner communication rights videoconference denial direct appeal to Cassazione lack of defense attorney inadmissible appeal reclassification of complaint custodial measures corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7 Cost.
Art. 568, comma 5 c.p.p.
E' esatta altresì la successiva deduzione, secondo cui il giudice a quo, a fronte di impugnazione proposta con mezzo diverso da quello legislativamente prescritto, avrebbe dovuto, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, Avola
Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura
pen., riqualificare l'impugnazione e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice funzionalmente competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.
Sez. 3, n. 50305 del 10/11/2023, Geraci
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Turiano Francesco, nato a Messina il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 18/08/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava inammissibile - perché non ammesso dalla legge - il reclamo, personalmente proposto da Francesco Turiano (assoggettato a custodia cautelare in carcere, nonché al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.) avverso i provvedimenti del Presidente dell'organo giudiziario, che avevano negato al detenuto la possibilità di svolgere in videoconferenza i colloqui con i suoi familiari.

2. Ricorre Turiano per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice a quo non si sarebbe dovuto limitare alla constatazione della non reclamabilità del provvedimento impugnato, ma avrebbe dovuto convertire l'impugnazione, nel merito certamente fondata, in ricorso per cassazione e ordinare la trasmissione degli atti a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso coglie nel segno, nella parte in cui deduce che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, e sulle modalità del loro svolgimento, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari sono ricorribili direttamente in Cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (in termini, tra le molte, Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Avola, Rv. 265927-01). E' esatta altresì la successiva deduzione, secondo cui il giudice a quo, a fronte di impugnazione proposta con mezzo diverso da quello legislativamente prescritto, avrebbe dovuto, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., riqualificare l'impugnazione e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice funzionalmente competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01).

2. Ciò posto, nel caso di specie, nel quale il giudice adito dall'impugnante ha omesso di procedere alla riqualificazione, e alla trasmissione degli atti in Cassazione, questa Corte deve annullare senza rinvio l'adottata decisione di inammissibilità, in quanto erronea, e ritenere il giudizio, dopo aver qualificato l'atto di impugnazione come ricorso (da ultimo, Sez. 3, n. 50305 del 10/11/2023, Geraci, Rv. 285540-01). L'impugnazione, convertita in ricorso, si profila allora come inammissibile, perché proposta personalmente dall'interessato, in violazione delle norme codicistiche che prevedono ormai che il ricorso debba essere in ogni caso sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificato il reclamo come ricorso, lo dichiara i