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Sentenza — n. 15375/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls partial revocation of early release for non-intentional crime due to lack of reintegration assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15375/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Supervision Tribunal's partial revocation of early release for Davide Sicilia regarding a non-intentional crime committed during execution. The appellant argued the tribunal failed to assess the crime's impact on reintegration and inconsistently limited the revocation period without justification. The court ruled that the tribunal must evaluate the specific effect of the offense on the reeducation process and the degree of recovery achieved before deciding on revocation.

Regesto Legislator

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Art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354; The Supervision Tribunal must independently evaluate the impact of a non-intentional crime on the reeducation process and the degree of recovery achieved, rather than applying automatic revocation rules.

Parole chiave

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early release revocation non-intentional crime reeducation impact assessment Supervision Tribunal powers partial revocation annulment revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato, ex art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari
Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Balsamo
277789; Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Balsamo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SICILIA DAVIDE nato a MILANO il 29/11/1989 avverso l'ordinanza del 29/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata-

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato, ex art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) la liberazione anticipata concessa a Davide Sicilia nella misura di centotrentacinque giorni, per i semestri compresi dal 15 ottobre 2019 al 14 ottobre 2020. A ragione della decisione ha evidenziato che, con ordinanza del 16 settembre 2021, aveva revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova c.d. terapeutico poiché Sicilia, in pendenza della misura concessa e, segnatamente il 3 agosto 2021, aveva consumato fatti di reato ex art. 609-bis, comma 3, cod. pen., poi divenuti oggetto di condanna passata in giudicato.

Richiamati, pertanto, i principi espressi in sede di legittimità in punto di necessità della verifica dell'incidenza del reato commesso sull'opera di rieducazione e sul grado di recupero fino a quel momento manifestato, ha limitato la revoca del beneficio della liberazione condizionale ai semestri suindicati e, ferma la gravità del reato commesso, ha valorizzato il notevole lasso temporale intercorso tra il reato e le precedenti liberazioni anticipate concesse.

2. Ricorre Sicilia per cassazione e, denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54, comma 3, Ord. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, pur dimostrando di conoscere i principi giurisprudenziali che escludono ogni automatismo nella revoca della liberazione anticipata nell'ipotesi in cui l'interessato subisca una condanna per il delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione e dopo la concessione del beneficio medesimo, ha omesso di valutare l'incidenza della commissione del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero manifestato fino a quel momento. L'ordinanza impugnata, nell'accogliere solo parzialmente la richiesta di revoca, sarebbe in insanabile contrasto quella precedente del Tribunale di sorveglianza di revoca dell'affidamento in prova terapeutico, pur richiamato nel proprio provvedimento, che prevedeva una revoca ex nunc dell'indicata misura alternativa.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, intervenuto con requisitoria scritta in data 9 agosto 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o a un'occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789; Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Balsamo, Rv. 246946).

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano non solo ha omesso qualsiasi valutazione sull'incidenza del fatto di reato commesso sul percorso rieducativo del ricorrente, ma è giunto all'individuazione del periodo riguardo al quale la revoca poteva essere disposta, peraltro inferiore rispetto alla richiesta del Procuratore della Repubblica, senza alcuna indicazione delle ragioni per cui la revoca dovesse riguardare l'intero periodo decorrente dal 15 aprile 2019 al 14 ottobre 2020. Altro profilo di criticità è ravvisato dal Collegio nella laconica affermazione inerente alla distanza temporale tra il reato e le precedenti liberazioni anticipate concesse, poiché - come osservato dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta - anche ove il riferimento fosse legato alla maggior prossimità dei semestri oggetto di revoca rispetto alla nuova violazione penale commessa, tuttavia il provvedimento non fornisce alcuna giustificazione sul fatto che detti semestri, a differenza di quelli immediatamente precedenti, fossero particolarmente interessati con riferimento al buon andamento del percorso trattamentale in corso.

E ciò, osserva il Collegio, a maggior ragione, tenuto conto del fatto che l'affidamento terapeutico era stato, viceversa e con motivazione espressa, revocato ex nunc.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano, cui gli atti vanno rinviati per un nuovo esame, che, comunque libero nell'esito, riconsideri, alla luce di tutte delle evidenze disponibili, il formulato giudizio di gravità e tenga conto, ai fini del giudizio finale in ordine alla partecipazione del condannato all'attività di rieducazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 20 ottobre