Cassation Court dismisses appeal against preliminary judge's order due to lack of immediate appeal right under Art. 586. The defendant argued for nullity based on procedural delays, but the court ruled such orders are only appealable with the final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's order was not independently appealable under Article 586 of the Criminal Procedure Code. The defendant argued that the ten-day deadline for scheduling the expert hearing was mandatory and violated procedural rights, while the Public Prosecutor requested dismissal. The court held that preliminary investigative orders must be challenged only through the final judgment, rendering the immediate appeal invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 586, comma 1, cod. proc. pen.; Ordinances issued by the preliminary judge during the investigation phase are not independently appealable and must be contested only with the final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KANE OUSMANE nato in Mali il 18/02/1992 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta del difensore dell'indagato, avv. Mario Turi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 settembre 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha ammesso l'incidente probatorio chiesto dal pubblico ministero per assumere perizia medico legale in procedimento in cui è indagato Ousmane Kane.
Nell'udienza del 17 ottobre 2023, fissata per il conferimento dell'incarico al consulente, il difensore di Kane ha eccepito la violazione dell'art. 398, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che tra la ordinanza che ammette l'incidente probatorio e l'udienza devono intercorrere non più di dieci giorni. Il giudice ha respinto l'eccezione ritenendo tale termine non perentorio, ed ha aggiunto che la fissazione di una udienza in tempi superiori rispetto a quelli fissati dalla legge si era resa necessaria per rintracciare la persona offesa.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che il termine di cui all'art. 398, comma 2, cod. proc. pen. è previsto a pena di nullità, e che si tratta, in particolare, di una nullità relativa, che era stata tempestivamente eccepita nella prima udienza utile. Inoltre, deduce che la circostanza che sia stata fissata una udienza in tempi più lunghi per la necessità di reperire la persona offesa non è prevista dalla legge come caso di deroga al termine.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr.ssa Olga Mignolo, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria scritta il difensore dell'indagato, avv. Mario Turi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha impugnato una ordinanza endoprocedimentale, con cui il giudice dell'incidente probatorio ha respinto una eccezione di nullità. Si tratta di un atto non autonomamente impugnabile. Nel sistema processuale esiste una regola generale, prevista dall'art. 586, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui "quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza".
La norma è dettata per le ordinanze del giudice del dibattimento, ma è espressione di un principio più generale, alla luce del quale è stata affermata anche la non impugnabilità delle ordinanze del giudice dell'udienza preliminare (Sez. 3, Sentenza n. 36372 del 08/09/2021, PM in proc. Usai, Rv. 281948) e delle ordinanze istruttorie emesse dal giudice dell'incidente probatorio (Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 25/10/2023, dep. 2024, I. Rv. 285712). Peraltro, nel sistema del codice di procedura penale, l'incidente probatorio costituisce una anticipazione del dibattimento (Sez. 1, n. 13338 del 04/03/2015, Zappone, n.nn.;
Sez. 2, n. 41150 del 26/09/2013, Cirelli, n.m.; Sez. 4, n. 31298 del 18/04/2013, Marchi, n.nn.), talchè l'applicazione alle ordinanze del giudice 2 dell'incidente probatorio della norma dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen. non trova ostacoli interpretativi. Nella memoria depositata in corso di giudizio il ricorrente insiste nel ricordare che a sostegno delle ragioni del ricorso deporrebbe quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nelle pronunce Sez. 5, Sentenza n. 184 del 22/11/2005, dep. 2006, Bratti, rv 233389, e Sez. 2, Sentenza n. 47845 del 30/11/2012, Ferro, n.m.
In realtà, però, in entrambi casi la Suprema Corte aveva deciso (affermando, peraltro, solo in obiter la sussistenza della nullità, perché il motivo in concreto è stato dichiarato inammissibile in entrambe) ricorsi che erano stati presentati contro le sentenze che avevano definito il giudizio di merito, ad ulteriore conferma dell'applicazione al caso in esame della previsione dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen. sull'impugnabilità differita di tali ordinanze. Né l'impugnabilità immediata di questo tipo di ordinanza può essere recuperata attraverso la categoria dell'abnormità (su cui v.
Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590), peraltro neanche prospettata in ricorso, in quanto "non sono immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai quali l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito" (Sez. 5, Sentenza n. 49291 del 15/11/2023, Calderoli, Rv. 285541; in senso conforme, con riferimento all'ordinanza di ammissione delle prove, Sez. 2, Sentenza n. 22599 del 08/05/2014, Somma, Rv. 259626). Il ricorso è, in definitiva, inammissibile.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f