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Sentenza — n. 14853/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares appeal judgment non-executable due to failure to notify defendant of summary judgment extract.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14853/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Cassino Tribunal's order declaring the Rome Court of Appeal's judgment non-executable. The defendant argued the appeal judgment lacked validity because the summary judgment extract was never notified to him. The court ruled that the lower tribunal erred in applying transitional laws regarding absent defendants, holding that notification of the summary judgment is mandatory regardless of the defendant's disinterest. Consequently, the appeal judgment remains non-executable, the detention order is suspended, and the summary judgment extract must be notified.

Regesto Legislator

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Art. 670 cod. proc. pen.; Art. 548, comma 3 cod. proc. pen.: The failure to notify an absent defendant of the summary judgment extract renders the subsequent appeal judgment non-executable, regardless of the defendant's disinterest or lack of knowledge.

Parole chiave

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non-executability declaration summary judgment notification absent defendant rights transitional criminal procedure detention order suspension appeal judgment validity procedural defect annulment grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 670 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Dylber Kaja, volta ad ottenere, cu mulativa mente: - la declaratoria di non esecutività, ai sensi dell'art. 670 cod.
Art. 548, comma 3 cod. proc. pen.
272411-01), in modo che anche la sentenza di appello fosse notificata all'imputato ai sensi dell'art. 548, comma 3, cod.
Art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
pen., che questa Corte può direttamente adottare, a norma dell'art. 620, comma 1, lett.
Legge 28 aprile 2014, n. 67
Legge 11 agosto 2014, n. 118
Sicché, con l'entrata in vigore della disciplina transitoria di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 118 - che, inserendo l'art.
art. 670 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Dylber Kaja, volta ad ottenere, cu mulativa mente: - la declaratoria di non esecutività, ai sensi dell'art. 670 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47542 del 03/10/2016
Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017
118, il processo avrebbe dovuto continuare a svolgersi, nelle fasi e gradi ulteriori, nelle forme contumaciali (tra le molte, Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep.
Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012
Non essendo l'adempimento stato curato, non sono mai decorsi, per lo stesso imputato, i termini per la proposizione dell'impugnazione (ex multis, Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Porcino, Rv.
Sez. 1, n. 50471 del 14/09/2018
548, comma 3, privo come tale di equipollenti (Sez. 1, n. 50471 del 14/09/2018, Manto, Rv.
Sez. 2, n. 3792 del 11/09/2019
274527-01), aveva lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché egli potesse conoscerla ed esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione (Sez. 2, n. 3792 del 11/09/2019, dep.
Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012
277968-02; Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Marcello, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Kaja Dylber, nato in Albania il 06/07/1978 avverso l'ordinanza del 24/07/2023 del Tribunale di Cassino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Dylber Kaja, volta ad ottenere, cu mulativa mente: - la declaratoria di non esecutività, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., per mancata notificazione dell'estratto contumaciale, della sentenza emessa a suo carico dalla Corte di appello di Roma in data 10 giugno 2021 (confermativa della sentenza di condanna del 19 giugno 2014 del Tribunale di Cassino), formalmente irrevocabile; - la declaratoria di nullità del relativo ordine di carcerazione, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, per mancata sua traduzione in lingua albanese.

2. In ordine alla prima questione, il giudice dell'esecuzione riferiva che il giudizio di primo grado si era svolto nella contumacia dell'imputato, dichiarata anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo che la notificazione della citazione era stata eseguita mediante consegna al difensore, a norma dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., pro-tempore applicabile; l'imputato infatti, detenuto per altra causa presso il carcere albanese di Burrel, ricevuta la raccomandata prevista dalla menzionata disposizione, aveva omesso di dichiarare o eleggere in Italia.

Il giudizio di primo grado era stato poi definito con sentenza pronunciata il 19 giugno 2014, allorché la legge n. 67 del 2014 era già vigente. Secondo il giudice dell'esecuzione, il totale disinteresse dimostrato da Kaja rispetto al processo pendente a suo carico equivaleva ad una sostanziale rinuncia a comparire, sufficiente a rendere applicabile, in realtà, il rito degli irreperibili. Sicché, con l'entrata in vigore della disciplina transitoria di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 118 - che, inserendo l'art. 15 -bis nel corpo della legge n. 67 del 2014, era venuta a stabilire il subentro dell'istituto dell'assenza nell'ulteriore corso dei procedimenti nei quali il dispositivo di primo grado non fosse stato già pronunciato alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, a condizione che non ricorresse lo stato di contumacia, a meno che quest'ultimo non fosse accompagnato dalla condizione di irreperibilità - il processo di secondo grado si era legittimamente svolto secondo la nuova normativa (in regime di assenza, e non di contumacia) e all'imputato non spettava la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello.3.

In ordine alla seconda questione, il giudice dell'esecuzione reputava che Kaja conoscesse sufficientemente la lingua italiana e che la traduzione dell'ordine di carcerazione non fosse pertanto necessaria.

4. Dylber Kaja ricorre per cassazione avverso la decisione nei suoi confronti adottata, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al tema della esecutività della sentenza di condanna. Egli nega di avere mai espressamente rinunciato a partecipare al processo che lo vedeva imputato in Italia, né la sua condizione sarebbe in alcun modo paragonabile a quella dell'irreperibile (essendo egli, al tempo, dimorante all'estero in luogo certo, coincidente con il carcere albanese di Burrel).

La contumacia, ritualmente dichiarata in primo grado, avrebbe dovuto, dunque, regolare lo svolgimento del processo anche nel grado ulteriore, alla stregua della citata normativa transitoria, con conseguente necessità di notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di appello. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in elazione al tema della traduzione dell'ordine di esecuzione. La conoscenza della lingua italiana, in capo a lui, in livello adeguato alle contingenze, sarebbe stata fatta derivare da indici malfermi, in violazione del principio che vorrebbe presunta la non adeguata conoscenza da parte dello straniero non residente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. E' pacifico che Kaja fosse stato dichiarato contumace nel corso del dibattimento di primo grado, all'esito di notificazione eseguita al difensore a norma dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., pro-tempore vigente. Era accaduto, in precedenza, che l'imputato, detenuto per altra causa presso un ben individuato istituto penitenziario estero, avesse ivi regolarmente ricevuto la raccomandata, che lo invitava a dichiarare o eleggere in Italia per il processo, ma non avesse curato il relativo adempimento. La contumacia non risulta purgata da alcuna espressa rinuncia a comparire, di cui non vi è alcuna evidenza.

Né Kaja rivestiva la posizione processuale di soggetto irreperibile, non potendo considerarsi tale l'imputato, residente o dimorante all'estero in luogo certo, che rifiuti di ricevere la raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'informazione sull'addebito e l'invito ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, ovvero ne ometta il ritiro all'ufficio postale (da ultimo, Sez. 5, n. 47542 del 03/10/2016, F., Rv. 268538-01), o anche ne prenda cognizione senza poi dare, però, utile corso al predetto invito. Kaya era dunque un imputato dichiarato in primo grado contumace, al di fuori di una situazione d'irreperibilità, e ciò prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014.

3. Alla luce della normativa transitoria, recata dall'art. 15 -bis di tale legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, il processo avrebbe dovuto continuare a svolgersi, nelle fasi e gradi ulteriori, nelle forme contumaciali (tra le molte, Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411-01), in modo che anche la sentenza di appello fosse notificata all'imputato ai sensi dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., pro-tempore vigente. Non essendo l'adempimento stato curato, non sono mai decorsi, per lo stesso imputato, i termini per la proposizione dell'impugnazione (ex multis, Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Porcino, Rv. 253917-01) e la sentenza d'appello non è mai divenuta esecutiva. Il contrario assunto dell'ordinanza impugnata è erroneo.

4. La notificazione dell'estratto di cui al citato art. 548, comma 3, privo come tale di equipollenti (Sez. 1, n. 50471 del 14/09/2018, Manto, Rv. 274527-01), aveva lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché egli potesse conoscerla ed esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione (Sez. 2, n. 3792 del 11/09/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 277968-02; Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Marcello, Rv. 252957- 01). Il disinteresse, eventualmente mostrato dall'imputato per le vicende processuali culminate nella pronuncia della sentenza contumaciale, tradottosi nella mancata conoscenza dell'esistenza di quest'ultima, non incideva sull'obbligo di notificare l'estratto - la cui funzione era proprio quella di sopperire a tale eventuale difetto di conoscenza - e non elideva le conseguenze derivanti dalla mancata notificazione.

5. Seguono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, nonché le statuizioni consequenzialmente previste dall'art. 670, comma 1, cod. proc. pen., che questa Corte può direttamente adottare, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. I), dello stesso codice, senza pronunciare rinvio, ossia la declaratoria di non esecutività del titolo (cui consegue la sospensione della relativa esecuzione) e l'ordine di effettuazione della notificazione non eseguita. L'ordine di carcerazione resta per l'effetto travolto e il secondo motivo di ricorso risulta assorbito. La presente sentenza deve essere comunicata al pubblico ministero competente per l'esecuzione, perché siano adottati i provvedimenti conseguenti di sua spettanza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara non esecutiva la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 5223/21 R.G. sentenze, del 10.06.2021. Sospende l'esecuzione della predetta sentenza e dispone la liberazione dell'imputato se non detenuto per altro titolo o causa. Dispone che l'avviso di deposito contenente l'estratto della sentenza sia notificato all'imputato a cura della cancelleria della Corte di appello di Roma. Si comunichi al Procuratore