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Sentenza — n. 14850/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest after the convicted person served the sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14850/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the convicted person had already served the imposed sentence. Although the lower court revoked the home detention based on failure to report income and prior control violations, the appellant formally withdrew the appeal while the proceedings were pending. The court ruled that the subsequent completion of the sentence created a lack of interest in continuing the legal action.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The loss of interest in the appeal due to the subsequent service of the sentence renders the cassation request inadmissible.

Parole chiave

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loss of interest subsequent service of sentence inadmissibility of appeal cassation procedure surrender of appeal revoca del permesso di dimora detentore del domicilio svincolo della cittadinanza

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
Tale esito non comporta condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mazza Marco, nato a Savona il 23/07/1970 avverso l'ordinanza dell'08/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli revocava la detenzione domiciliare, già concessa a Marco Mazza, sul duplice presupposto: - che il condannato, percettore del reddito di cittadinanza, non avesse comunicato all'INPS, nel termine di legge, la sopravvenuta applicazione della misura alternativa, rientrante tra le «informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio», ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla legge n. 26 del 2019, pro-tempore vigente; - in precedente occasione, il condannato avesse violato le prescrizioni, omettendo di dare riscontro ai Carabinieri che eseguivano un controllo presso la sua abitazione.

2. Ricorre Mazza per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Mediante unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 47, commi 5 e 6, Ord. pen., e 7, comma 2, di. n. 4 del 2019, citato. Secondo il ricorrente, sotto nessun profilo la sopravvenuta detenzione domiciliare avrebbe potuto incidere sul percepimento del reddito di cittadinanza, posto che, a norma di legge, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che si trova in detenzione domiciliare. Non vi sarebbe stato, dunque, alcun obbligo di comunicazione all'INPS che potesse dirsi violato. Caduto il primo presupposto giustificativo della revoca, il secondo sarebbe stato già giudicato (dal medesimo Tribunale di sorveglianza, con ordinanza 12 dicembre 2022) inidoneo, di per sé solo, a sorreggere la misura di rigore.

3. Mazza, nelle more del giudizio di legittimità, ha formalmente rinunciato al ricorso per avere cessato di espiare la pena inflittagli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'intervenuta espiazione della pena determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso, che deve per l'effetto essere dichiarato inammissibile.

2. Tale esito non comporta condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di inter