Cassation Court annuls surveillance magistrate's de plano order for non-contradictory compliance request under Art. 35-bis Ord. Pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the surveillance magistrate's decrees which had rejected the prisoner's compliance request without a hearing. The defense argued that the magistrate erred by treating the case as already defined and failed to hold the required adversarial proceedings mandated by law. The court ruled that the magistrate must conduct a hearing before deciding on compliance requests to ensure due process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, comma 5, ord. pen.; Art. 35-bis, comma 6, ord. pen.: The magistrate of surveillance is bound to hold adversarial proceedings and a hearing before ruling on a request for compliance with a prior judgment, prohibiting de plano decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a Siracusa il 16/07/1970 avverso i decreti del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia del 7 giugno 2023 udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F. Ceroni, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.11 Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, con provvedimenti resi in data 7 e 8 giugno 2023, ha ritenuto il procedimento n. 2018/5266 "già definito" e ha trasmesso gli atti a questa Corte per le proprie determinazioni, in ordine alla richiesta di ottemperanza, proposta da Alessio Attanasio, relativamente all'ordinanza del 10 aprile 2014, n. 2013-7698 in tema di intervallo, quanto all'esecuzione di sanzioni disciplinari dell'EAC. Si tratta di ordinanza in relazione alla quale si insta per l'ottemperanza, emessa all'esito di giudizio di rinvio disposto dalla sezione Prima penale di questa Corte di cassazione, n. 8501 del 14 dicembre 2012, dep. 2013, che aveva fissato il principio secondo il quale tra l'esecuzione successiva di sanzioni disciplinari dell'EAC deve decorrere un termine corrispondente alla durata della sanzione precedentemente inflitta (dunque, ad esempio, di quindici giorni se si scontano sanzioni disciplinari EAC di quindici giorni).
2. Avverso i provvedimenti ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, avv. M. T. Pintus, ha dedotto con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2 cod. proc. pen. e 35 -bis, comma 5, ord. pen. La difesa, citati alcuni precedenti indicati come in termini, rileva che la dichiarazione (implicita) di sostanziale inammissibilità dell'istanza di ottemperanza è stata adottata de plano, in entrambi i decreti impugnati, in contrasto con giurisprudenza costante della Corte di legittimità. Nel merito, poi, si rimarca che il provvedimento del 7 giugno 2023 sarebbe errato perché il procedimento indicato dal Magistrato di sorveglianza è quello n. 2018/5266 SIUS, mentre Attanasio insta per l'ottemperanza dell'indicata ordinanza in ordine a comportamenti dell'Amministrazione successivi al 2018 e, anzi, protrattisi all'attualità.
Inoltre, si sottolinea che la citata ordinanza del 2014 si atteneva al principio di diritto, dettato dalla sentenza rescindente, a fronte dell'applicazione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, sulla base della Circolare DAP n. 0160093 del 6 maggio 2015, di un intervallo pari ad almeno cinque giorni tra sanzioni EAC successive, così finendo per applicare retroattivamente il regolamento. Infine, si denuncia la scarsa chiarezza dei provvedimenti assumendo che tale natura dell'atto impugnato è, di per sé, vizio dell'atto stesso che, invece, in quanto diretto a un destinatario, deve essere tale da porre, necessariamente, quest'ultimo in condizioni di comprendere, agevolmente, il motivo del mancato esame nel merito.Nella specie, invece, non si indica né la decisione adottata, né la data del provvedimento, né ancora il motivo per il quale il Magistrato ha inteso non intervenire, trattandosi, invero, di asserita mancata esecuzione dell'ordinanza da parte dell'Amministrazione penitenziaria successiva ad un precedente intervento dell'Autorità giudiziaria.
3. Sono pervenute a mezzo p.e.c., le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, F. Ceroni, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Va premesso che risultano impugnabili direttamente per cassazione i provvedimenti adottati de plano dal giudice di sorveglianza, ex art. 35-bis Ord. pen. (Sez. 1, n. 21940 del 08/06/2020, Rv. 279334 - 01) 1.2. Ciò posto, si rileva che nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce, come prima censura, la nullità dei decreti impugnati, in quanto adottati de plano. Sul punto, si osserva che la richiesta di ottemperanza era specificamente diretta a ottenere che, rispetto alla decisione adottata in data 10 aprile 2014, l'Amministrazione applicasse, quale intervallo tra sanzioni, una durata pari a quella della sanzione precedentemente irrogata, chiarendo che, invece, era stato tenuto in considerazione un intervallo diverso e più breve (cfr. p. 1 della richiesta di giudizio di ottemperanza).
Si tratta, dunque, di richiesta sulla quale il Magistrato, al di là dell'epilogo decisorio, avrebbe dovuto pronunciarsi solo all'esito di un'udienza in contraddittorio. 1.2. L'art. 35-bis ord. pen. — introdotto nell'ordinamento dall'art. 3, comma 1, lett. b), dl. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, al fine di colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti e internati, stigmatizzato dalla sentenza costituzionale n. 26 del 1999 — istituisce e regola, allo scopo, un procedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa.
Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale e, al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela rispetto ad eventuali condotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto, i commi 5 ss. del citato art. 35-bis strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza della ( precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi d'impugnazione. Esso rappresenta una "prosecuzione funzionale" del giudizio di cognizione rivelatosi non ancora pienamente satisfattivo (cfr.
Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996-01) nel quale, da un lato, non possono trovare ingresso profili nuovi di lesione, e, d'altra parte, non possono essere rimessi in discussione le statuizioni di accoglimento già adottate. In tal modo la legge delinea un rimedio giudiziario particolarmente incisivo, all'esito del quale il giudice adito può dettare all'Amministrazione tempi e modalità di adempimento, può dichiarare nulli gli atti della medesima violativi o elusivi del giudicato e, all'occorrenza, può nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi, che opera sotto il suo controllo (art. 35-bis, comma 6, Ord. pen.).
In linea con la natura del rimedio così introdotto, il giudice competente ad assumere la decisione a seguito della richiesta di ottemperanza (il magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento), è tenuto a procedere in contraddittorio tra le parti all'esito dell'udienza fissata a tal fine (cfr. Sez. 1, n. 21940 del 08/06/2020, Attanasio, Rv. 279334 - 01; Sez. 1, n. 30382 del 30/05/2019, Attanasio, Rv. 276406 - 01; Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996 - 01; Sez. 1, n. 2017 del 23/5/2017, Attanasio, n.m.; Sez.1, n 41839 del 25/2/2016, Attanasio, n.m.). 1.3.Nel caso di specie il Magistrato di sorveglianza, considerato che il ricorrente aveva proposto "richiesta di ottemperanza", ha provveduto de plano indicando il procedimento n. 2018/5266 come già definito e, comunque, trasmettendo gli atti a questa Corte.
I provvedimenti, pertanto, stante l'assenza di contraddittorio rispetto alla prevista udienza devono essere annullati e gli atti vanno rinviati al Magistrato di sorveglianza per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla i decreti impugnati con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di R