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Sentenza — n. 14674/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal, ruling incomplete evidence transmission does not void custody measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14674/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a lower court order that invalidated a prison custody measure due to incomplete evidence transmission. The court found the prosecutor failed to prove total omission, noting that relevant video frames were included in the police annotation. Consequently, the court ruled the measure remained valid and annulled the lower court's decision with a remand for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.; The loss of effectiveness of personal precautionary measures does not occur when investigative acts are transmitted defectively rather than omitted, provided the court can exercise its power to request integrative transmission.

Parole chiave

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precautionary measures loss of effectiveness incomplete transmission investigative acts custody in prison remand for new trial defective transmission indagine per omicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.
Ha ritenuto, perciò, violato il disposto dell'art. 309, commi 5 e 10, cod.proc.pen., con conseguente perdita di efficacia della misura.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 39103 del 27/06/2018
Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019
pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria» (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: MORELLO BRYAN nato a PESCARA il 17/06/2005 avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto Antonio Balsamo, che ha chiesto, con requisitoria scritta„ l'accoglimento del ricorso, con rinvio per nuovo giudizio; lette le conclusioni scritte depositate dal ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 26 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di L'Aquila ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata in data 09 ottobre 2023 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara a Bryan Morello per il delitto di cui agli artt. 56, 575 cod.pen. commesso in danno di Sasha Florindi. Secondo il Tribunale, il pubblico ministero non ha trasmesso tutti gli atti di indagine, omettendo, in particolare, la trasmissione di una Chiavetta USB contenente un video dell'aggressione girato dal teste Ianotaro, menzionato nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e ritenuto utile, dalla difesa, per sostenere l'innocenza dell'indagato. Ha ritenuto, perciò, violato il disposto dell'art. 309, commi 5 e 10, cod.proc.pen., con conseguente perdita di efficacia della misura.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c:od.proc.pen. in relazione all'art. 309, comma 5, cod.proc.pen. Il Tribunale ha comminato la sanzione della perdita di efficacia della misura cautelare, ma nel caso di specie non vi è stata una omessa trasmissione degli atti indagine, bensì solo una trasmissione incompleta. Tutti gli atti sono confluiti nel fascicolo del Gip, nel quale vi è anche un supporto DVD, non trasmissibile in via informatica.

La presenza in atti di tale supporto, però, era nota al Tribunale, avendolo il Gip menzionato nella sua ordinanza, per cui i giudici avrebbero dovuto attivarsi per chiederne l'invio. Peraltro, il contenul:o di tale DVD era esplicitato nell'annotazione di polizia giudiziaria datata 18/09/2023, nella quale erano riportati i fotogrammi ritenuti di interesse investigativo. La difesa, inoltre, non ha indicato quali elementi decisivi siano stati sottratti alla verifica da parte del Tribunale del riesame, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per poter applicare la sanzione della perdita di efficacia della misura applicata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.

4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, ribadendo la necessità della trasmissione della chiavetta del video, al fine di ascoltare l'audio delle riprese.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto 2. La giurisprudenza di legittimità distingue l'ipotesi della omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, dalla trasmissione incompleta o difettosa', che non comporta la perdita di efficacia della misura, a differenza della prima ipotesi. E' stato stabilito, infatti, che «In tema di misure cautelari personali, la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si verifica qualora la copia di parte degli atti già sottoposti al vaglio del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa venga per errore trasmessa al tribunale del riesame in modo incompleto perché non chiaramente leggibile, ricollegandosi tale inefficacia alla sola "mancata" trasmissione e non alla trasmissione "difettosa" (In motivazione la Corte ha precisato che, in questo caso, il tribunale può decidere prescindendo da tali atti, se non determinanti, ovvero esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti)» (Sez. 5, n. 39103 del 27/06/2018, Rv. 273879).

L'ordinanza impugnata non si conforma a tale principio. Appare infatti evidente, nel caso di specie, che la trasmissione degli atti, anche con riferimento al supporto informatico, non è stata 1:otalmente omessa, ma è stata difettosa, in quanto le immagini registrate sono state trasmesse in parte, allegando all'annotazione di polizia giudiziaria dal:ata 18/09/2023 i fotogrammi ritenuti rilevanti, ovvero quelli utilizzati dagli inquirenti. Il ricorrente lamenta, in particolare nella memoria successivamente depositata, che la trasmissione di quei soli fotogrammi sarebbe insufficiente ai fini difensivi, ritenendo necessaria la visione dell'intero filmato soprattutto per ascoltarne l'audio.

Anch'egli denuncia, quindi, non una totale omissione nella trasmissione di tale atto di indagine, bensì solo la sua incompletezza. 2.1. Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, esercitare i suoi poteri e sollecitare l'invio integrale del supporto informatico, previa valutazione della sua rilevanza. Sotto questo profilo, infatti, non va dimenticato l'ulteriore principio, secondo cui «In tema di riesame di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria» (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Rv. 276444).

La richiesta di trasmissione integrale del supporto, pertanto, è legittima in quanto la sua visione venga ritenuta rilevante per la decisione. 2.2. L'affermazione della perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'indagato, pertanto, è erronea, in quanto pronunciata in assenza del presupposto stabilito dall'art. 309, commi 5 e 10, cod.proc.pen..

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di L'Aquila, quale giudice del riesame, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 309,