Cassation annuls lower court order voiding bail due to incomplete, not missing, evidence transmission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica successfully appealed a lower court order that voided a detention measure due to incomplete evidence transmission. The court found that while the USB drive containing video evidence was not fully transmitted, the police report included relevant still frames, meaning the transmission was defective rather than omitted. Consequently, the court annulled the lower court's decision to void the bail and remanded the case for a new hearing where the complete evidence must be considered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.; In tema di misure cautelari, la perdita di efficacia della misura non si verifica per una trasmissione difettosa o incompleta degli atti, ma solo per una totale omissione, richiedendo al giudice del riesame di sollecitare l'integrazione dei documenti mancanti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: MORELLO KEVIN nato a PESCARA il 20/04/2004 avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto Antonio Balsamo, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del ricorso, con rinvio per nuovo giudizio; lette le conclusioni scritte depositate dal ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 26 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di L'Aquila ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata in data 09 ottobre 2023 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara a Kevin Morello per il delitto di cui agli artt. 56, 575 cod.pen. commesso in danno di Sasha Florindi. Secondo il Tribunale, il pubblico ministero non ha trasmesso tutti gli atti di indagine, omettendo, in particolare, la trasmissione di una chiavetta USB contenente un video dell'aggressione girato dal teste Ianotaro, menzionato nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e ritenuto utile, dalla difesa, per sostenere l'innocenza dell'indagato. Ha ritenuto, perciò, violato il disposto dell'art. 309, commi 5 e 10, cod.proc.pen., con conseguente perdita di efficacia della misura.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione all'art. 309, comma 5, cod.proc.pen. Il Tribunale ha comminato la sanzione della perdita di efficacia della misura cautelare, ma nel caso di specie non vi è stata una omessa trasmissione degli atti‘indagine, bensì solo una trasmissione incompleta. Tutti gli atti sono confluiti nel fascicolo del Gip, nel quale vi è anche uri supporto DVD, non trasmissibilé in via informatica.
La presenza in atti di tale supporto, però, era nota al Tribunale, avendolo il Gip menzionato nella sua ordinanza, per cui i giudici avrebbero dovuto attivarsi per chiederne l'invio. Peraltro, il contenuto di tale DVD era esplicitato nell'annotazione di polizia giudiziaria datata 18/09/2023, nella quale erano riportati i fotogrammi ritenuti di interesse investigativo. La difesa, inoltre, non ha indicato quali elementi decisivi siano stati sottratti alla verifica da parte del Tribunale del riesame, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per poter applicare la sanzione della perdita di efficacia della misura applicata.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, ribadendo la necessità della trasmissione della chiavetta del video, al fine di ascoltare l'audio delle riprese.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto, 2. La giurisprudenza di legittimità distingue l'ipotesi della omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame, da parte del pubblico ministero, dalla trasmissione incompleta o difettosa, che non comporta la perdita di efficacia della misura, a differenza della prima ipotesi. E' stato stabilito, infatti, che «In tema di misure cautelari personali, la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si verifica qualora la copia di parte degli atti già sottoposti al vaglio del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa venga per errore trasmessa al tribunale del riesame in modo incompleto perché non chiaramente leggibile, ricollegandosi tale inefficacia alla sola "mancata" trasmissione e non alla trasmissione "difettosa" (In motivazione la Corte ha precisato che, in questo caso, il tribunale può decidere prescindendo da tali atti, se non determinanti, ovvero esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine ultimo di dieci giorni entro i quali decidere, a far data dal primo invio di atti)» (Sez. 5, n. 39103 del 27/06/2018, Rv. 273879).
L'ordinanza impugnata non si conforma a tale principio. Appare infatti evidente, nel caso di specie, che la trasmissione degli atti, anche con riferimento al supporto informatico, non è stata totalmente omessa, ma è stata difettosa, in quanto le immagini registrate sono state trasmesse in parte, allegando all'annotazione di polizia giudiziaria datata 18/09/2023 i fotogrammi ritenuti rilevanti, ovvero quelli utilizzati dagli inquirenti. Il ricorrente lamenta, in particolare nella memoria successivamente depositata, che la trasmissione di quei soli fotogrammi sarebbe insufficiente ai fini difensivi, ritenendo necessaria la visione dell'intero filmato soprattutto per ascoltarne l'audio.
Anch'egli denuncia, quindi, non una totale omissione nella trasmissione di tale atto di indagine, bensì solo la sua incompletezza. 2.1. Il Tribunale avrebbe dovuto, pertanto, esercitare i suoi poteri e sollecitare l'invio integrale del supporto informatico, previa valutazione della sua rilevanza. Sotto questo profilo, infatti, non va dimenticato l'ulteriore principio, secondo cui «In tema di riesame di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria» (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Rv. 276444).
La richiesta di trasmissione integrale del supporto, pertanto, è legittima in quanto la sua visione venga ritenuta rilevante per la decisione. 2.2. L'affermazione della perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'indagato, pertanto, è erronea, in quanto pronunciata in assenza del presupposto stabilito dall'art. 309, commi 5 e 10, cod.proc.pen..
3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di L'Aquila, quale giudice del riesame, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deci