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Sentenza — n. 14340/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to death of appellant; no ruling on procedural extinction of crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14340/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Andrea Pratis Pagani, died on January 7, 2024, shortly after filing the request. Although the appellant argued that a prior acquittal for mental incapacity should not block the five-year statute of limitations for prosecution, the court did not address this substantive legal issue. The procedural outcome was a declaration of non-proceeding based on the death of the party, which extinguished the criminal penalty under Article 171 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 171 c.p.; Art. 606 c.p.p.: The death of the appellant before the final judgment renders the cassation appeal inadmissible, preventing any review of the merits regarding the extinction of the crime.

Parole chiave

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death of appellant inadmissibility of appeal extinction of penalty statute of limitations mental incapacity acquittal abbandono del procedimento penale remissione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 171 c.p.
La morte sopravvenuta del ricorrente, all'indomani della proposizione del ricorso, comporta che debba dichiararsi il non luogo a provvedere sull'impugnazione, risultando la pena comunque estinta ex art. 171 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 445, comma 2 c.p.p.
Il provvedimento reiettivo si fonda sull'intervento - in data 18/09/2015, ossia entro il termine indicato dall'art. 445, comma 2, cod.
Art. 530 c.p.p.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Pietro Ratti, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp.
Art. 27, comma 2 Cost.
art. 444 cod. proc. pen
pen., oggetto della sentenza del 19/11/2012 (passata in giudicato il 14/02/2013) di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Pietro Ratti, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 445 cod. proc. pen
Inoltre, il fatto che un dato provvedimento debba essere iscritto nel casellario giudiziale nulla dice, circa la sua pretesa natura ostativa, ai fini estintivi di cui all'art. 445 cod. proc. pen.
art. 171 cod. pen
La morte sopravvenuta del ricorrente, all'indomani della proposizione del ricorso, comporta che debba dichiararsi il non luogo a provvedere sull'impugnazione, risultando la pena comunque estinta ex art. 171 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANI PRATIS ANDREA (DECEDUTO) nato a SALUZZO il 10/08/1976 avverso l'ordinanza del 11/09/2023 della CORTE ASSISE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di Alessandria ha rigettato l'opposizione presentata da Andrea Pratis Pagani, avverso la decisione del 13/07/2023 della medesima Corte, che aveva respinto la richiesta di estinzione, per decorso del termine quinquennale, dei reati ex artt. 337 e 582 cod. pen., oggetto della sentenza del 19/11/2012 (passata in giudicato il 14/02/2013) di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (sentenza che aveva applicato al Pagani la pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro e giorni venti di reclusione). Il provvedimento reiettivo si fonda sull'intervento - in data 18/09/2015, ossia entro il termine indicato dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. - della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria del 18/09/2015 (pronuncia divenuta irrevocabile il 26/02/2016), che ha accertato la commissione, da parte dell'imputato, dei reati di maltrattamenti ed estorsione fino al 05/06/2013, dichiarandolo poi non imputabile per vizio totale di mente.

2. Ricorre per cassazione Andrea Pratis Pagani, a mezzo del difensore avv. Pietro Ratti, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen, per violazione ed errata applicazione degli artt.445 comma 2 e 530 cod. proc. pen., oltre che 27, comma 2 Cost. È errata l'equiparazione contenuta nell'ordinanza impugnata, fra sentenza di condanna e sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente, trattandosi di una equipollenza stabilita sulla base dell'erroneo presupposto che tale ultima tipologia di sentenza contenga, in ogni caso, un accertamento in ordine alla sussistenza del reato. Inoltre, il fatto che un dato provvedimento debba essere iscritto nel casellario giudiziale nulla dice, circa la sua pretesa natura ostativa, ai fini estintivi di cui all'art. 445 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. È stato acquisito all'incarto processuale il certificata del Comune di Ivrea datato 15/01/2024, attestante l'avvenuta morte del ricorrente Andrea Pagani Pratis, nato il 10/08/1976 a Saluzzo (CN), residente in Casalnoceto (AL) e deceduto a Ivrea (TO) il 07/01/2024.5. La morte sopravvenuta del ricorrente, all'indomani della proposizione del ricorso, comporta che debba dichiararsi il non luogo a provvedere sull'impugnazione, risultando la pena comunque estinta ex art. 171 cod. pen. P.Q.m. Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per morte del ricorrente. Così deciso in Roma, 06 febbra