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Ordinanza — n. 14338/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a sentencing order's material error regarding civil party funding status and expense liquidation amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14338/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a prior judgment concerning the funding status of civil parties. While the lower court had incorrectly treated Carlo Cadile as eligible for state-funded legal representation and fully liquidated expenses for Bondici and Lucifora, the parties argued for a reversal of these specific provisions. The court ruled that because the discrepancy stemmed solely from a clerical mistake rather than a substantive legal issue, the operative part of the sentence must be amended to reflect the correct allocation of state aid and expense reimbursement.

Regesto Legislator

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Art. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002; When a prior judgment contains a material error regarding the admission to state-funded legal aid or the liquidation of civil party expenses, the court may correct the operative provisions to align with the actual procedural status of the parties.

Parole chiave

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material error correction state funded legal aid civil party expenses Corte di Cassazione clerical mistake remedy correzione di errore materiale procedura di revisione rettifica del registro fondiario

Disposizioni normative citate

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Art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Art. 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 575 cod. pen
Con sentenza del 05/07/2023, questa sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Davide Garofalo, imputato per il reato di cui all'art. 575 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CADILE CARLO nato a BIANCAVILLA il 02/02/1953 dalla parte civile BONDICI MICHELA nato a CATANIA il 16/09/1955 dalla parte civile LUCIFORA FRANCESCO nato a BIANCAVILLA il 24/02/1952 nel procedimento a carico di: GAROFALO DAVIDE nato a ADRANO il 05/11/1975 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto la correzione degli errori materiali

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 05/07/2023, questa sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Davide Garofalo, imputato per il reato di cui all'art. 575 cod. pen., contestualmente condannandolo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle costituite parti civili, tra le quali gli odierni ricorrenti; ritenendo poi che Cadile fosse ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha disposto che la quantificazione della somma a tale titolo a lui spettante fosse da indicare - mediante separato decreto di pagamento - ad opera della Corte di assise di appello di Catania, a norma degli artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ne ha disposto, infine, il pagamento in favore dello Stato. Con la medesima sentenza, infine, è stata liquidata alle parti civili Michela Bondici e Francesco Lucifora - quale ristoro delle spese sostenute per rappresentanza e difesa - la somma di euro quattromila, oltre accessori di legge.

2. Carlo Cadile, con ricorso a firma dell'avv. Vincenzo Nicolosi, chiede la correzione di tale indicazione, rappresentando di non aver mai avanzato istanza volta all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di aver anzi depositato, unitamente alle conclusioni, anche la nota spese. Michela I3ondici e Francesco Lucifora, attraverso il medesimo difensore, segnalano invece di esser stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, di tal che il giudizio in ordine alla quantificazione della somma da liquidare, in loro favore, sarebbe stato da rimettere alla Corte di assise di appello di Catania.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la correzione degli errori materiali contenuti nella succitata sentenza, nel senso che: - per Michela Bondici e Francesco Lucifora, il dispositivo va emendato eliminando la statuizione di liquidazione delle spese, che va sostituita dalle seguenti parole: "ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002". Con trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Appello suddetta perché provveda con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002"; - per Carlo Cadile, il dispositivo deve essere corretto eliminando la frase "ammesso al patrocinio dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di Appello di Catania" e, consequenzialmente, apponendovi la relativa somma a titolo / di liquidazione.4.

Rileva la Corte che - a causa di un errore esclusivamente materiale - nel dispositivo della richiamata sentenza, la parte civile Carlo Cadile è stata considerata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, di conseguenza, sono stati adottati i sopra descritti provvedimenti; è stata invece immediatamente liquidata la somma spettante alle parti civili Michela Bondici e Francesco Lucifora, nonostante l'ammissione di queste ultime al patrocinio a spese dello Stato. Trattasi all'evidenza di un mero errore materiale, per cui è possibile senz'altro provvedere alla relativa correzione, nei termini meglio specificati in parte dispositiva e consistenti: - nella eliminazione delle parti del dispositivo in cui Carlo Cadile viene indicato come ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nonché nella elisione delle statuizioni a ciò conseguenti; - nella eliminazione della parte del dispositivo in cui viene liquidata la somma spettante, a titolo di rifusione degli esborsi per rappresentanza e assistenza, a Francesco Lucifora e Michela Bondici.

P.Q,.M. Ordina correggersi il dispositivo della sentenza n. 835/2023, emessa da questa Corte il 5/7/2023 sul ricorso di Davide Garofalo nel procedimento n. 932023 R.G. nei seguenti punti: - dopo le parole "Vadalà Petronilla" siano eliminate le parole "Cadile Carlo"; - dopo le parole "Arena Orazio" si aggiungano le seguenti: "per Cadile Carlo, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge; - siano eliminate le parole "per Lucifora Francesco e Bondici Michela, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge"; - dopo le parole "Gioco Rossella" siano inserite le parole "Lucifora Francesco e Bondici Michela".

Manda alla cancelleria per gli adempirnenti di rito.