Cassation annuls execution order suspension due to aggravated offenses remaining an obstacle despite mitigating circumstances equivalence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica successfully appealed the Pavia Court's order suspending the execution of concurrent sentences for the defendant. The court found that the lower judge erred by allowing suspension even though the defendant was convicted of aggravated offenses listed in Article 4-bis of the Ordinance on Penalties, which act as statutory obstacles. The Supreme Court ruled that such obstacles persist regardless of whether generic mitigating circumstances outweigh the aggravating ones, as the legal comparison only affects the sentence length, not the qualifying elements of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis Ord. pen.; Art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.: The suspension of sentence execution is barred for offenders convicted of aggravated offenses listed in Article 4-bis of the Ordinance on Penalties, even when generic mitigating circumstances are deemed equivalent to the aggravating factors, since the latter constitute an absolute legal obstacle independent of the sentencing calculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIAnel procedimento a carico di: KHALIL MOHAMED ABDELSHAFEI MAHMOU nato il 05/05/1997 avverso l'ordinanza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, «sospendeva» l'ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla locale Procura della Repubblica il 5 luglio 2023 nei confronti di Mohamed Abdelshafei Mahmou Khalil, ordinandone la rimessione in libertà.
2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia e deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo avere premesso che Khalil è stato condannato, tra gli altri, per i reati di cui agli artt. 628, terzo comma, cod. pen. e 629, secondo comma, cod. pen., compresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), richiamato espressamente dal citato art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. quale condizione ostativa alla sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal quinto comma della medesima disposizione di legge, ha osservato in primo luogo l'erroneità della tesi difensiva, seguita dal Giudice dell'esecuzione, secondo cui l'ostatività del reato verrebbe meno nel caso - come quello che ci occupa - nel quale le aggravanti siano state elise dal giudizio di equivalenza con le riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Ha, poi, stigmatizzato la decisione del Giudice dell'esecuzione che - a fronte del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica - aveva provveduto a «sospendere» lo stesso (peraltro sulla scorta di un non consentito giudizio sulla sussistenza o meno di «pericolo o allarme sociale»), invece di limitarsi a dichiararne la temporanea inefficacia, al fine di consentire al condannato di presentare istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 23 dicembre 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui la condanna per i delitti aggravati costituenti reati ostativi alla sospensione dell'ordine di esecuzione impedisce la concessione del beneficio sospensivo anche quando la sentenza ha ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti tipiche di tale delitto, giacché il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (Sez. 1 n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Chilelli, Rv. 253784; Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Grasso, Rv. 217096).
2. A seguito della novella dell'art. 656, comma nove, lett.
c) c.p.p. ad opera della legge 5 dicembre 2005 n. 251, la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva — anche se costituente residuo di maggior pena — non superiore a tre anni di reclusione (o sei anni nei casi disciplinati dagli artt. 90 e 94 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni), contemplata dal quinto comma della medesima disposizione di legge, non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis 1. n. 354 del 1975. L'art. 656, comma primo, c.p.p., che delinea l'oggetto e l'ambito di applicazione della norma, contiene un esplicito e univoco riferimento all'esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva e alle relative competenze del pubblico ministero, organo propulsivo dell'esecuzione.
I commi successivi costituiscono l'ulteriore articolazione del principio generale contenuto nel primo comma, laddove dettano un'articolata disciplina modulata sull'entità della pena detentiva da espiare, sulle differenti modalità di esecuzione, finalizzate, tra l'altro, alla possibile applicazione di benefici penitenziari e delineano in maniera tassativa le preclusioni alla sospensione dell'esecuzione della pena, fondate sull'esclusivo riferimento alla concreta pena detentiva da eseguire e non certo alla configurazione normativa di un "tipo d'autore" (quale, nel caso di specie, il recidivo ex 99, comma quarto, c.p.) e a una scelta generai- preventiva che si porrebbe in evidente contrasto con la finalità rieducativa della pena e vanificherebbe i principi di proporzione e di individualizzazione della stessa (Sez.
Un. 30 maggio 2006, ric. Aloi). In particolare, il quinto comma dell'art. 656 c.p.p. individua i presupposti generali per la sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive brevi, funzionale alla formulazione della domanda di ammissione ad una misura alternativa, rinviando alle deroghe disciplinate dai successivi commi sette e nove (il Pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione). Il nono comma della medesima disposizione contiene, a sua volta, l'elencazione tassativa delle situazioni derogatrici al principio generale fissato dal precedente quinto comma, stabilendo, in particolare, alla lett.
a) che la sospensione dell'esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis ord. pen.Il tenore letterale della disposizione in esame e il richiamo, quale condizione ostativa, all'intervenuta condanna per uno dei delitti indicati nell'art. 4-bis Ord. pen., rendono dunque evidente che il legislatore, ai fini del diniego del beneficio, ha voluto attribuire rilievo esclusivo a tale profilo (Sez. I, 2 aprile 2008, n. 16741; Sez. I, 10 ottobre 2001, n. 45638; Sez. II, 20 settembre 2001, n. 36764). Pertanto, il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena opera anche quando la sentenza abbia ritenuto l'equivalenza o, come nel caso in esame, la prevalenza, sull'aggravante contestata, delle attenuanti generiche, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam, ma non incide sugli elementi circostanziali, tipizzanti la condotta dell'agente.
3. L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione al caso di specie del combinato disposto degli artt. 4-bis Ord. Pen. e 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., così come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità suindicata e, per tali ragioni, s'impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata che dovrà essere comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. P.Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. C