Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 14322/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to missing post-sentence defense mandate under new procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14322/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to deposit a specific mandate to appeal after the judgment was pronounced. The defendant argued he was forced to act as a smuggler by threats, but the court focused on the procedural defect. The court ruled that the new statutory requirement for a post-sentence mandate applies to cassation appeals to ensure the accused knows the process is progressing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 33, comma 1, lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; The requirement to deposit a specific mandate to appeal after the judgment is a valid legislative choice that applies to cassation appeals to ensure the accused's knowledge of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal post-sentence mandate defense representation procedural defect cassation jurisdiction notification of proceedings legislative choice motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Italo Alia, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
La nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod.
Art. 33, comma 1, lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Italo Alia, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 69 cod. pen
286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo tipizzato ai primo comma dei medesimo articolo e, in quanto tali, sono soggette al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar Ndiaye
Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum
Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv.
Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano
285342; Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv.
Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa Mohamed Khmayes
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUEYE BAYE nato il 05/09/1989 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con dichiarazione di manifesta infondatezza della proposta eccezione di illegittimità costituzionale RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 06/11/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, che aveva ritenuto Baye Gueye responsabile del reato di cui all'art. 12, commi 1, 3 lett. a), lett.

b) e lett.

c) e 3-bis d.igs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto - riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente del rito - lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.200.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare.

2. Ricorre per cassazione Baye Gueye, a mezzo del difensore avv. Italo Alia, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art.54 cod. pen. Il ricorrente è un giovane migrante, divenuto scafista solo per esser stato costretto - dietro minaccia posta in essere con l'uso di armi - dall'organizzazione criminale libica promotrice del viaggio, a svolgere le attività necessarie alla conduzione dell'imbarcazione carica di altri migranti. L'unico scopo dell'imputato, al pari delle intenzioni di tutti gli altri migranti, era quello di affrontare la traversata al fine di lasciare il proprio paese d'origine; il ricorrente, quindi, non intendeva di certo favorire la altrui immigrazione clandestina. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, in punto di mancato bilanciamento fra circostanze. Le fattispecie di cui all'art. 12, comma 2 digs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo tipizzato ai primo comma dei medesimo articolo e, in quanto tali, sono soggette al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, nonché di dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale formulata dalla difesa. La nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.„ anzitutto, si applica anche al ricorso per cassazione; allorquando la sentenza impugnata risalga ad epoca posteriore al 30 dicembre 2022, occorre uno specifico mandato, ai fini della valida proposizione del ricorso per cassazione. La questione di legittimità costituzionale della disposizione è manifestamente infondata, come ribadito dalle più recenti pronunce di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva il Collegio, infatti, che il ricorso è stato proposto da difensore non munito di specifico mandato ad impugnare, ai sensi dell'art. 581, comma 1- quater cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett.

d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, secondo cui "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Trattasi di norma pacificamente applicabile, laddove la sentenza oggetto dell'impugnazione sia stata emessa in epoca posteriore al 30 dicembre 2022, anche al giudizio di cassazione, dal momento che tale nuova causa di inammissibilità - non sussistendo contrarie disposizioni normative, né essendovi indici contrari di carattere sistematico - trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione; ciò in quanto la sopra detta norma, volta ad assicurare all'imputato la conoscenza certa, in ordine al progredire del processo instaurato a suo carico, si colloca sistematicamente tra le disposizioni di carattere generale in tema di impugnazioni (Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar Ndiaye, Rv. 285444,;

Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342; Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525).

3. Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi la proposta eccezione di illegittimità costituzionale. Questo Collegio, infatti, intende dare continuità all'ormai consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, da Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023 Ben Khalifa Mohamed Khmayes, Rv. 285324, a mente della quale: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli art:t. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine».

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d