Italian Court resolves jurisdiction conflict between Rome and Naples preliminary judges regarding magistrate crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Rome and Naples preliminary investigation judges regarding a request for dismissal filed by the Prosecutor's Office. While the Rome judge initially claimed competence based on alleged crimes against magistrates in the Naples district, the Court found no valid connection between the charged offenses and the alleged counter-allegations. Consequently, the Court ruled that the Naples judge must retain jurisdiction and process the case, rejecting the Rome judge's attempt to transfer the file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, Art. 16, Art. 28, Art. 371 lett. c) cod. proc. pen.; When two judges refuse to rule on a dismissal request, the court must determine jurisdiction based on the registered offenses and actual connections, rejecting arguments based on unregistered or distinct alleged crimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP C/0 TRIBUNALE DI ROMA nei confronti di: GIP C/0 TRIBUNALE DI NAPOLIcon l'ordinanza del 14/09/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ktte/sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO chiede che la Corte dichiari la competenza del GIP Tribunale di Napoli. ticfte-ét-ctifer=
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 16/02/2023, in seguito ad opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura del Tribunale di Napoli in relazione al procedimento traente origine dalla denuncia presentata da Giuseppe Fiorenza contro un magistrato del Tribunale di Crotone per una pluralità di condotte di reato, cui facevano seguito una serie di denunce con cui erano ipotizzate condotte di reato a carico di magistrati del distretto di Salerno, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale di Roma.
Detto Giudice ha, invero, preso atto che nell'opposizione e nella memoria successivamente presentata la persona offesa evidenziava ulteriori condotte astrattamente connotate da rilevanza penale, di abuso e omissione di atti d'ufficio, favoreggiamento personale ed altro a carico di magistrati del distretto della Corte di appello di Napoli e, quindi, del suo medesimo distretto. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza in data 14/09/2023 ha, dal suo canto, ritenuto la competenza a conoscere del suddetto procedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
Ha, invero, osservato che: - il Tribunale di Napoli, ai sensi della tabella di cui all'art. 1 disp. att. cod. proc. pen., è competente per i reati commessi dai magistrati appartenenti al distretto della Corte di appello di Salerno; - la competenza per connessione ex art. 16 cod. proc. pen. può essere determinata unicamente in relazione ai fatti-reato per cui vi sia stata iscrizione nel registro di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen., come emergente tra l'altro dal disposto di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen. (che prevede la competenza residuale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dal summenzionato articolo); - il fatto che nell'atto di opposizione e nella successiva memoria fossero astrattamente ravvisabili ipotesi di reato a carico di magistrati del distretto di Napoli, per i quali non vi e stata alcuna iscrizione, non era idoneo a spostare la competenza, ai sensi degli artt. 16 e 11 cod. proc. pen., in favore del G.i.p. presso il Tribunale di Roma; - peraltro, tra i fatti oggetto del procedimento e quelli ipotizzati non risulta esservi alcuna connessione, essendo questi ultimi condotte distinte per le quali al più vi sarebbe un'ipotesi di collegamento probatorio ex art. 37:L lett.
c) cod. proc. pen., inidonea, come tale, a determinare lo spostamento della competenza. Ha, pertanto, rilevato il conflitto negativo di competenza con ir G.i.p. del Tribunale di Napoli e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.4
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto di competenza, in quanto due giudici, contemporaneamente, ricusano di provvedere su una richiesta di archiviazione formulata dal P.m. presso i rispettivi Tribunali, dando, così, luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Conflitto, che va risolto col riconoscere la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Correttamente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha evidenziato come il fatto che nell'atto di opposizione e nella successiva memoria venissero prospettate ipotesi di reato a carico di magistrati del distretto di Napoli, per le quali non vi è stata alcuna iscrizione, non fosse idoneo a spostare la competenza, ai sensi degli artt. 16 e 11 cod. proc. pen., e a radicarla in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, e come, peraltro, tra i fatti oggetto del procedimento e quelli ipotizzati non vi fosse alcuna connessione, essendo questi ultimi condotte distinte, al più collegate probatoriamente ex art. 371 lett.
c) cod. proc. pen. A tale riguardo, invero, osserva che/ nell'atto di opposizione all'archiviazione presentato presso la Procura della Repubblica di Napoli/ Fiorenza sostiene che i Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Valeria Sico e dott. Luigi Landolfi, avrebbero esercitato le proprie funzioni al fine di favorire gli indagati Bianca Rinaldi e Alfonso Scermino, i quali, a loro volta, avrebbero esercitato le proprie funzioni al fine di danneggiare Forlenza e al fine di favorire il Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Crotone, dott.
Ivan Barlafante. Aggiunge che, pertanto, secondo la tesi dello stesso opponente, le condotte poste in essere dagli indagati Scermino e Rinaldi sarebbero del tutto distinte da quelle poste in essere successivamente dai sostituti Sico e Landolfi, in quanto i primi avrebbero agito al fine di favorire illegittimamente il dott. Barlafante e i secondi al fine di favorire i dott.ri Scermino e Rinaldi (iscritti per i reati di cui all'art. 323 cod pen.). Essendo assolutamente condivisibili tali considerazioni, va osservato che nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e, se del caso, trasmettere al P.m. presso lo stesso Tribunale perché provvedesse all'iscrizione nel Registro Notizie di Reato, per poi trasmettere i relativi atti a Roma.
Si impone, pertanto, la trasmissione degli atti per l'ulteriore corso ,a detto Giudice. P. Q. MI.Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.