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Sentenza — n. 14001/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding surveillance court order denying home detention for immigration violator.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14001/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Isenovski Dzubrijel's appeal against the Ancona surveillance court's refusal of home detention. The appellant argued procedural nullity due to lack of notice and substantive error in denying home detention while granting semi-liberty. The court found the lower court's decision legally sound, noting the defendant's criminal record and the unsuitability of his family home due to other detainees.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 3; Art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.: The court rejects appeals claiming procedural nullity if proper notification is proven and dismisses requests for home detention when the defendant's criminal history and family circumstances render such measures inappropriate compared to semi-liberty.

Parole chiave

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surveillance court appeal home detention refusal procedural nullity claim semi-liberty measure criminal record assessment family home suitability notification compliance statuto di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 127, cod. proc. pen.
Art. 178, cod. proc. pen.
Art. 179, cod. proc. pen.
Art. 51-ter, I. 26 luglio 1975, n. 354
Art. 47-ter, comma 1-bis, I. 26 luglio 1975, n. 354
Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell'art. 47 -ter, comma 1 -bis, I.
Art. 616, cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISENOVSKI DZUBRIJEL nato il 21/04/1979 avverso l'ordinanza del 05/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettetsentéte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Stefano Tocci, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e,, in subordine, di detenzione domiciliare, formulate nell'interesse di Isenovski Dzubrijel, ammettendo quest'ultimo ad espiare la pena in regime di semilibertà.

2. Avverso tale ordinanza propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione Isenovski Dzubrijel. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 666, comma 3, 127, 178 e 179 cod. proc. pen., 51-ter I. 26 luglio 1975, n. 354. Rileva che a Isenovski non è stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale che si è celebrata in data 5 aprile 2023 e che da ciò consegue la nullità assoluta e insanabile dell'intero procedimento di sorveglianza compresa l'ordinanza conclusiva. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell'art. 47 -ter, comma 1 -bis, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della detenzione domiciliare nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui al suddetto disposto normativo.

Ci si duole dell'esclusione della detenzione domiciliare fondata sulla presenza nell'immobile indicato in istanza di congiunti gravati da misure cautelari e di prevenzione e, quindi, su una motivazione che poteva valere per il rigetto della misura più ampia dell'affidamento in prova, ma non per il rigetto di una misura alternativa prevista proprio per evitare il sovraffollamento carcerario. La difesa insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione, risultando, invero, dagli atti effettuate le notifiche del decreto di fissazione dell'udienza del 5 aprile 2023 sia a Isenovski, in data 7 marzo 2023, mediante consegna di copia di detto decreto al medesimo che risulta aver sottoscritto il verbale, sia al suo difensore, in data 24 febbraio 2023. 1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, alla luce delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del Tribunale di sorveglianza di Ancona.

Detto Tribunale, invero, evidenzia che non sussistono i presupposti per formulare tranquillante prognosi di concessione delle misure extramurarie di cui agli artt. 47 e 47-ter Ord. pen., alla luce del curriculum criminale del condannato, costituito da otto condanne per violazione del Testo Unico Immigrazione, furti tentati e consumati anche in abitazione, atti contrari alla pubblica decenza, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, rapina aggravata anche da recidiva reiterata, e dalla recentissima denuncia del 26 gennaio 2023 nei suoi confronti per furto aggravato alla Procura di Benevento, nonché dell'inidoneità del domicilio familiare composto da soggetti gravati da precedenti penali e sottoposti a misure cautelari e di prevenzione.

Rileva che, invece, sussistono i presupposti per ammettere Isenovski allo svolgimento della misura della semilibertà, misura che da un lato consentirebbe al medesimo di svolgere l'attività lavorativa di cui alla documentata disponibilità all'assunzione, utile al suo reinserimento sociale e al sostegno della sua famiglia, e dall'altro sarebbe maggiormente idonea al fine di controllare la condotta del soggetto ed indirizzarlo ad una maggiore presa di coscienza della gravità delle condotte perpetrate e quindi per prevenire eventuale recidiva. Il motivo di ricorso, nell'insistere nei termini generici di cui sopra sulla concedibilità della misura alternativa della detenzione domiciliare senza adeguatamente confrontarsi con tali argomentazioni, si rivela infondato, ai limiti dell'inammissibilità.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de