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Sentenza — n. 14000/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court order due to convict's unavailability for social service monitoring.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14000/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Kaca Bledar's appeal against the Ancona surveillance court's refusal to grant alternative measures like home detention. The lower court denied these requests because the convict was unreachable since September 2022, preventing necessary social service contact and prognosis assessment. The Supreme Court upheld this decision, ruling that unavailability is incompatible with the rehabilitative structure of alternative measures and dismissing Bledar's claim of legitimate impediments.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The granting of alternative measures presupposes the subject's availability for re-socialization purposes, rendering unavailability incompatible with the institution's structure.

Parole chiave

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surveillance court appeal alternative measures unavailability of convict social service monitoring home detention refusal re-socialization requirements procedural costs allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Kaca al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Kaca al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1676 del 6/3/2000, Omari
Questa Corte ha costantemente affermato (si vedano per tutl:e Sez. 1, n. 1676 del 6/3/2000, Omari, Rv.
Sez. 1, n. 20479 del 12/2/2013, Hamidovic
Sez. 1, n. 29344 del 13/6/2001, Njume S. A.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KACA BLEDAR nato il 01/04/1986 avverso l'ordinanza del 26/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettefserrt-ite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare, formulate nell'interesse di Kaca Bledar, evidenziando come l'irreperibilità del condannato, dal mese di settembre 2022 (allorquando tentava di rientrare in Italia e veniva respinto alla frontiera), fosse ostativa alla concessione di dette misure alternative, per l'insussistenza di notizie attuali da consentire di esprimere un favorevole giudizio prognostico.

2. Avverso tale ordinanza propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione Kaca Bledar, rilevando di non essersi presentato all'Uepe non per negligenza o disinteresse, ma per oggettiva impossibilità di rientrare in Italia in assenza di esplicita autorizzazione. Rileva di non aver potuto adempiere alle due (autorizzate) convocazioni dell'llepe, per i tempi troppo stringenti delle stesse. Lamenta che ciò non è stato tenuto nella debita considerazione dai Giudici di sorveglianza. Insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Questa Corte ha costantemente affermato (si vedano per tutl:e Sez. 1, n. 1676 del 6/3/2000, Omari, Rv. 215819, e Sez. 1, n. 20479 del 12/02/2013, Hamidovic, Rv. 256079 ) il principio secondo il quale la concessione di una misura alternativa presuppone la reperibilità del soggetto per la realizzazione dei fini della risocializzazione, sì che l'opposta situazione di fatto della irreperibilità è incompatibile con la struttura dell'istituto in esame. In particolare, in tema di affidamento in prova al servizio sociale si è detto che l'irreperibilità può legittimare il rigetto della richiesta per motivi di merito con riferimento ai contatti con il servizio sociale, all'adempimento delle prescrizioni ed al relativo controllo (Sez. 1, n. 29344 del 13/06/2001, Njume S. A., Rv. 219592).

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza evidenzia anche che Kaca aveva ottenuto il 28 marzo 2023 l'autorizzazione dal Questore a rientrare in Italia per il presente procedimento, ma che nelle date per le quali era convocato dall'Uepe per l'indagine socio-familiare (12 aprile e 15 aprile successivi) non si presentava senza dare notizie. Il motivo di ricorso, nell'insistere sui tempi troppo stringenti delle convocazioni e su legittimi impedimenti del condannato, neppure documentati, si rivela infondato.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Kaca al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 n