Cassation annuls surveillance court order for lack of clarity regarding whether it addressed home detention or probation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Milan surveillance court's order, which rejected all requests without explicitly ruling on the applicant's request for home detention. The defense argued the court failed to consider the defendant's personal circumstances and collaboration with justice when rejecting probation. The court found the order legally defective because the hearing record indicated a request for home detention, yet the decision only addressed probation, violating the principle of clear motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter, 1-bis Ord. pen.; Art. 47 Ord. pen.: A surveillance court order must clearly specify whether it addresses requests for home detention or probation; an order that rejects all requests without explicitly ruling on a specific request for home detention, when such a request was part of the hearing record, is void for lack of clarity and must be annulled.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALLAM EBRAHIM nato il 08/11/1980 avverso l'ordinanza del 08/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; tErttelsentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa Valentina Manuali, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano, dopo aver dato atto che si procede nei confronti di Allam Ebrahim, agli arresti dorniciliari, col giudizio di sorveglianza avente per oggetto l'affidamento ordinario provvisorio, specifica nel dispositivo che «si rigetta ogni istanza».
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Allam Ebrahim. 2.1. Col primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione dell'art. 47 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che, nonostante l'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza sia stata fissata anche in relazione alla detenzione domiciliare, come altresì da relativo verbale, il Tribunale di sorveglianza si è pronunciato solo sull'affidamento in prova al servizio sociale. 2.2. Col secondo motivo di ricorso, vengono dedotti violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione.
Si duole la difesa che il rigetto dell'affidamento in prova sia avvenuto senza alcuna considerazione della personalità del reo, dell'ammissione delle proprie responsabilità da parte del medesimo e della sua proficua collaborazione con la giustizia, tanto da essere stato sottoposto in sede cautelare agli arresti domiciliari. Osserva, infine, che non sono ostativi alla concessione dell'affidamento in prova né l'omesso risarcimento del danno, neppure correlazionato alle precarie condizioni economiche del richiedente, né l'assenza di valida opportunità lavorativa.
Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo, senza dubbio assorbente. Invero, dal confronto del tenore del provvedimento impugnato, che, come già evidenziato in punto di fatto, prima dà atto che oggetto di decisione è il solo affidamento in prova al servizio sociale e poi conclude con il rigetto di ogni istanza, con il verbale della relativa udienza, in data 8 maggio 2023, in cui sl fa riferimento ad un procedimento di sorveglianza instaurato nei confronti di Allam Ebrahim "relativo a detenzione domiciliare (art. 47 -ter, 1 -bis O.
P.) e affidamento al servizio sociale (art. 47 0.P.)", e, infine, con il dispositivo sottoscritto nella stessa data dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, "rigetta istanza detenzione domiciliare art. 47 -ter 1 -bis" (documenti entrambi in atti, oltre che allegati dalla difesa), non è dato evincere l'oggetto del provvedimento e comunque della trattazione dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Milano in data 8 maggio 2023. E in particolare se lo stesso debba considerarsi limitato all'affidamento in prova al servizio sociale ovvero esteso anche alla detenzione domiciliare di cui all'articolo summenzionato, sulla quale detto Tribunale, nell'ordinanza in esame, non risulta essersi in alcun modo pronunciato.
Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza, che dovrà specificare l'oggetto della propria trattazione e conseguentemente della propria decisione e, quindi, motivare al riguardo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso in Ro