Italian court dismisses appeal against prisoner compensation for inhuman detention conditions regarding ceiling storage space.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Ministry of Justice's appeal against a lower court's order awarding compensation to a prisoner for inhuman detention conditions. The appellant argued that ceiling-mounted storage should not be deducted from available space and that compensating factors like heating and outdoor time were ignored. The court upheld the original decision, ruling that fixed wall-mounted furniture does not reduce usable floor area unless it physically blocks movement, and that the prolonged duration of the detention negated the significance of other positive conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-ter Ord. pen.; Art. 3 Convenzione EDU: The Court establishes that ceiling-mounted storage does not reduce the minimum individual space for movement unless it physically obstructs the floor area, and that the prolonged duration of detention in insufficient space renders other compensating factors legally irrelevant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento a carico di TRIPODI ANTONINO nato a PALMI il 18/01/1984 avverso l'ordinanza del 13/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG GIUSEPPE RICCARDI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto dal DAP Ministero Giustizia avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva accolto l'istanza di ristoro del pregiudizio/derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzion, avanzata, ai sensi dell'art. 35 -ter Ord. pen., da Antonino Tripodi riconoscendogli, in relazione ai periodi di detenzione trascorsi presso le Case circondariali di Spoleto, Palmi e Reggio Calabria (pari a complessivi 1.154 giorni), un indennizzo di tipo pecuniario (euro 9.232,00). Il pregiudizio allegato dal richiedente era quello derivante dall'insufficiente spazio individuale a disposizione del detenuto all'interno della camera di pernottamento.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ric:orso l'Amministrazione penitenziaria, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, articolando un unico motivo con cui deduce violazione dell'art. 35-ter Ord. pen. e dell'art. 3 Convenzione EDU noché vizio di motivazione in relazione al calcolo dei criteri di calcolo della superficie detentiva media goduta dal detenuto e alla sussistenza del carattere disumano e degradante della detenzione patita presso la Casa di reclusione di Palmi. Sostiene l'Amministrazione ricorrente che lo spazio minimo disponibile deve essere computato senza effettuare la detrazione dello spazio occupato dal cd. mobilio pensile.
Infatti, la superficie da essi occupata non insiste su un'aera calpestabile sottratta alla libera fruizione degli spazi, dovendo, per ciò stesso, essere considerata quale spazio disponibile per il detenuto. I fattori compensativi non sono stati correttamente valutati. Sono state trascurate le complessive condizioni delle strutture carcerarie e la possibilità di fruire di spazi comuni. Il detenuto era allocato in stanze riscaldate e dotate di finestre; il locale bagno era utilizzabile in maniera riservata, era dotato di finestre e riscaldamento; le docce erano fruibili giornalmente, in un locale ubicato all'esterno delle camere e in determinate fasce orarie; il detenuto godeva di molte ore all'aperto (4 ore di passeggi), poteva godere di un'ora di socialità, accedere al campo di calcio alla biblioteca e alla sala teatro.
Il servizio sanitario era fruibile h24.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Il Tribunale non ha utilizzato con riferimento ai mobili pensili un criterio di computo dello spazio minimo individuale difforme dalle consolidate indicazioni giurisprudenziali. Lo spazio occupato da tali suppellettili è stato detratto in ragione della condivisibile considerazione che rientrano nel novero degli arredi fissi, perché appunto ancorati alle pareti, e non certo nella categoria degli arredi facilmente amovibili, a cui fa riferimento la giurisprudenza anche sovranazionale. Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433 ha a tal proposito precisato che la superficie destinata al movimento della persona nella cella è limitata dagli arredi che non si possono in alcun modo spostare, quali sono "gli armadi o i letti a castello, sia a causa della loro pesantezza o del loro ancoraggio al suolo o alle pareti, che dalla difficoltà di loro trasporto ali di fuori della cella".
I mobili appesi alle pareti - il cd. mobilio pensile - non rilevano nella determinazione della superficie utile - come affermato da. Sez. :1, n. 33837 del 07/03/2019, Zindato, Sez. 1, n. 12344 del 06/03/2020, Derbali e Sez. 1, n. 27005 del 29 aprile 2021, Solinas -, siccome non occupano un'area calpestabile, a condizione che siano posizionati in modo tale da non impedire che l'area sottostante sia fruibile come area di libero movimento. Non è dunque il fatto che siano mobili pensili a segnarne l'irrilevanza ai fini della determinazione dell'area utile al movimento, ma appunto il modo con cui sono collocati e quindi la concreta incidenza sull'area di movimento della persona.
Nella specie è ammesso nel ricorso che nella cella di Tripodi erano presenti armadietti appesi alle pareti ad una distanza di 10 centimetri da terra sopra i quali erdposti altri armadietti con conseguente impossibilità assoluta di fruire dell'area ad essi sottostante.
2. Quanto ai i cd. fattori compensativi, cui fa analitico riferimento il ricorso, Il Tribunale, lungi dall'ignorarli, li ha presi in considerazione escludendone la rilevanza sulla scorta della considerazione, nient'affatto illogica e giuridicamente corretta, chelirl-retazidrie-at periodi di detenzione in celle con uno spazio individuale inferiore ai tre metri quadrati si erano protratti così a lungo da escludere radicalmente il principale dei fattori previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, anche convenzionale di riferimento ovvero ossia la brevità della durata delle limitazioni alla libertà personale considerate denigranti e lesive della dignità del detenuto, nella specie correlata all'esiguo spazio a disposizione nella camere detentive.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così de