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Sentenza — n. 13531/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13531/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13531/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare, anteriormente concessa a Pietro Marino e che era stata già sospesa, in data 26 aprile 2023, per l'emergere di condotte trasgressive. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge. Osserva che l'espiazione della pena era cessata il giorno stesso dell'adozione dell'ordinanza impugnata, che sarebbe dunque priva di oggetto, risultando gravemente pregiudizievole in rapporto alla temporanea preclusione che ne deriverebbe, ai sensi dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, Ord. pen., ai fini dell'eventuale concessione di nuove misure alternative. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione. La revoca non sarebbe conseguenza automatica del rilievo di condotte trasgressive, che non sarebbero state gravi al punto da giustificarla.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13531/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge. Osserva che l'espiazione della pena era cessata il giorno stesso dell'adozione dell'ordinanza impugnata, che sarebbe dunque priva di oggetto, risultando gravemente pregiudizievole in rapporto alla temporanea preclusione che ne deriverebbe, ai sensi dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, Ord. pen., ai fini dell'eventuale concessione di nuove misure alternative. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione. La revoca non sarebbe conseguenza automatica del rilievo di condotte trasgressive, che non sarebbero state gravi al punto da giustificarla.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale proroga della carcerazione espulsione controllo periodico della detenzione permesso di dimora retroattivo revoca del sequestro revoca dell'asilo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marino Pietro, nato a Marsala il 09/03/1970 avverso l'ordinanza del 18/52/2023 del Tribunale di sorveglianza di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare, anteriormente concessa a Pietro Marino e che era stata già sospesa, in data 26 aprile 2023, per l'emergere di condotte trasgressive.

2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge. Osserva che l'espiazione della pena era cessata il giorno stesso dell'adozione dell'ordinanza impugnata, che sarebbe dunque priva di oggetto, risultando gravemente pregiudizievole in rapporto alla temporanea preclusione che ne deriverebbe, ai sensi dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, Ord. pen., ai fini dell'eventuale concessione di nuove misure alternative. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione. La revoca non sarebbe conseguenza automatica del rilievo di condotte trasgressive, che non sarebbero state gravi al punto da giustificarla.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato. La revoca della detenzione domiciliare, per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione, ha sempre efficacia ex nunc, in quanto, avuto riguardo alla natura dell'istituto, il periodo trascorso in detenzione domiciliare deve essere in ogni caso computato come pena espiata (Sez. 1, n. 53171 del 08/10/2014, Preite, Rv. 261605-01; Sez. 1, n. 41348 del 15/10/2009, Izzo, Rv. 245077-01; Sez. F, n. 29821 del 27/07/2005, Mayer, Rv. 232284-01). Sotto altro aspetto, la revoca in discorso non è mai automatica in caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma può legittimamente intervenire solo quando il comportamento del soggetto è giudicato incompatibile con la prosecuzione della misura (tra le molte, Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077-01).

Dai suesposti principi logicamente discende che non possa formare oggetto di revoca la detenzione domiciliare correlata ad una pena che, al momento della decisione, risulti ormai totalmente scontata, trattandosi di caso in cui il provvedimento di rigore sarebbe privo di ratio giustificativa e di funzione, anche solo in chiave meramente retrospettiva.• L'effetto preclusivo, che l'art. 58-quater, commi 1 e 2, Ord. pen. riconnette all'intervenuta revoca di misura alternativa, in tanto opera, in quanto sì dia un'ipotesi di revoca validamente disposta, che quell'effetto determini e sostenga.

Non è l'ottenimento dell'effetto che può, in sé„ legittimare la causa astrattamente idonea a produrlo, di cui tuttavia non si rinvengano i presupposti sostanziali giustificativi.

2. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, previo assorbimento del secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordina