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Sentenza — n. 13530/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13530/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13530/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile, per mancanza di rituali motivi a suo sostegno, il reclamo proposto da Lidia Maricela Apostolie avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, che aveva parzialmente respinto una sua istanza di liberazione anticipata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13530/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44), con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Dagli atti, al ricorso allegati, risulta che, a fronte di ordinanza del Magistrato di sorveglianza notificata alla detenuta in data 17 febbraio 2023, quest'ultima propose personalmente reclamo in pari data, riservando al difensore il deposito dei motivi. Il difensore trasmise i motivi tramite posta elettronica certificata, conformemente alla normativa di settore innanzi richiamata, in data 20 marzo 2023, e quindi entro il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 69-bis Ord. pen.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente allegazioni insufficientemente motivate procedura di rivendicazione nel pignoramento ritiro dell'istanza giudiziaria carenza di legittimazione diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Apostolie Lidia Maricela, nata in Romania il 24/10/1985 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile, per mancanza di rituali motivi a suo sostegno, il reclamo proposto da Lidia Maricela Apostolie avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, che aveva parzialmente respinto una sua istanza di liberazione anticipata.

2. Ricorre la condannata per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione della legge processuale. Sostiene la ricorrente che i motivi erano stati in realtà tramessi, entro il temine di legge, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo omologo di posta elettronica dell'ufficio giudiziario abilitato a norma di legge alla ricezione degli atti. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso è fondato. A norma dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pro-tempore applicabile, l'atto di impugnazione, e/o i motivi a corredo, potevano essere trasmessi, nel procedimento a quo, tramite posta elettronica certificata, dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1 (ossia inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento d.m.

Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44), con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Dagli atti, al ricorso allegati, risulta che, a fronte di ordinanza del Magistrato di sorveglianza notificata alla detenuta in data 17 febbraio 2023, quest'ultima propose personalmente reclamo in pari data, riservando al difensore il deposito dei motivi. Il difensore trasmise i motivi tramite posta elettronica certificata, conformemente alla normativa di settore innanzi richiamata, in data 20 marzo 2023, e quindi entro il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 69-bis Ord. pen.

2. La declaratoria di inammissibilità del reclamo, per assenza di motivi, appare dunque erronea. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Nap