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Sentenza — n. 13527/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court allows appeal against surveillance court order denying alternative measures due to prior custody.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13527/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Naples surveillance court's order denying alternative measures to detention. The lower court had rejected the request because the applicant was already in a different custodial regime, but the applicant argued this prior custody had ceased. The court ruled that prior custody for a different cause does not automatically preclude alternative measures if it has ended, leading to the annulment and remand.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; The existence of prior custodial measures for a different cause does not automatically preclude the evaluation of alternative measures to detention if such prior measures have ceased.

Parole chiave

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alternative measures to detention custodial regime surveillance court order prior custody cessation Italian criminal procedure misure sostitutive della carcerazione proroga della carcerazione preventiva abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di Mariano Marra, volta ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione in ordine a titolo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30973 del 04/06/2019, Alfardous
Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni
276609-01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv.
Sez. 1, n. 4737 del 12/12/2013, dep. 2014, Pappalardo
260523-01; Sez. 1, n. 4737 del 12/12/2013, dep. 2014, Pappalardo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marra Mariano, natera Napoli il 10/06/1991 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di Mariano Marra, volta ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione in ordine a titolo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., osservando che l'interessato «risulta già essere in regime di AA.DD.» per altro titolo.

2. Ricorre il condannato per cassazione, c:on il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando vizio di motivazione. Deduce il ricorrente che gli arresti domiciliari cautelari, considerati dal Tribunale di sorveglianza come astrattamente preclusivi della concessione delle invocate misure alternative, non sarebbero stati tali, in base alla giurisprudenza di questa Corte. Essi non erano comunque più vigenti al tempo della decisione impugnata, come vanamente rappresentato al giudice a quo. Nel separato procedimento penale, infatti, il giudice procedente aveva sostituito la misura custodiale con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sin dal 15 dicembre 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, lo stato di custodia cautelare per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione, o dia eseguire, non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito, e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo semmai la detenzione cautelare solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura stessa, che va postergata alla cessazione della misura c:ustodiale (Sez. 1, n. 30973 del 04/06/2019, Alfardous, Rv. 276609-01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260523-01; Sez. 1, n. 4737 del 12/12/2013, dep. 2014, Pappalardo, Rv. 259024-01). Nella specie, peraltro, la detenzione cautelare era già cessata al tempo della decisione impugnata, come dal ricorrente specificamente dedotto e documentato e come altresì risultante dallo stesso titolo sospeso da eseguire.

2. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Na