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Sentenza — n. 13526/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order dismissing appeal due to valid electronic submission of grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13526/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the Naples Surveillance Court's order dismissing Luigi Pecoraro's appeal for lack of grounds. Pecoraro argued his grounds were validly submitted via certified email within the statutory deadline, contrary to the court's finding of non-compliance. The Court ruled that the appeal and grounds were properly transmitted electronically by his lawyer, rendering the dismissal erroneous and ordering a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; Art. 69-bis Ord. pen.: An appeal filed via certified email by a defense lawyer constitutes valid service and timely submission of grounds, precluding dismissal for procedural defects.

Parole chiave

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electronic filing certified email service surveillance appeal procedural admissibility defense lawyer submission statutory deadline compliance annulment of order adempimento dei presupposti processuali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
A norma dell'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.
Art. 69-bis Ord. pen.
Il difensore trasmise i motivi tramite posta elettronica certificata, conformemente alla normativa di settore innanzi richiamata, in data 14 febbraio 2022, e quindi entro il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 69-bis Ord. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pecoraro Luigi, nato a Napoli il 06/11/1975 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile, per mancanza di rituali motivi a suo sostegno, il reclamo proposto da Luigi Pecoraro avverso la decisione del locale Magistrato di sorveglianza di sorveglianza, che aveva respinto una sua istanza di liberazione anticipata.

2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione della legge processuale. Sostiene il ricorrente che i motivi erano stati in realtà tramessi, entro il temine di legge, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo omologo di posta elettronica dell'ufficio giudiziario abilitato a norma di legge alla ricezione degli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. A norma dell'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pro-tempore applicabile, l'atto di impugnazione, e/o i motivi a corredo, potevano essere trasmessi, nel procedimento a quo, tramite posta elettronica certificata, dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1 (ossia inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento d.m.

Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44), con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Dagli atti, al ricorso allegati, risulta che, a fronte di ordinanza del Magistrato di sorveglianza notificata al detenuto in data 4 febbraio 2022, quest'ultimo propose personalmente reclamo in data 7 febbraio 2022, riservando al difensore il deposito dei motivi. Il difensore trasmise i motivi tramite posta elettronica certificata, conformemente alla normativa di settore innanzi richiamata, in data 14 febbraio 2022, e quindi entro il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 69-bis Ord. pen.

2. La declaratoria di inammissibilità del reclamo, per assenza di motivi, appare dunque erronea. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Na