Italian Supreme Court corrects a lower court's procedural error regarding the wrong judge of peace designation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court ordered a correction to a lower court's judgment due to a material error in identifying the competent judge of peace. The appellant argued the error was significant, but the court found the omission of the Lauro office's existence was merely a clerical mistake. Consequently, the court ruled that such errors are correctable ex officio without affecting the case's outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 130 c.p.p.: Material errors in designating the competent court or judge are correctable ex officio at any time without formalities, provided they do not alter the essential nature of the act or prejudice the parties' interests.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KACHAN RUSLAN nato il 29/06/1982 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI.
RITENUTO IN FATTO
In relazione al procedimento n. 7767/2023 R.G. nei confronti del ricorrente Ruslan Kachan, definito all'udienza del 22 giugno 2023 c:on la sentenza n. 39490/2023, si è verificato un errore materiale consistente nella errata indicazione, nel dispositivo di tale provvedimento e nel secondo periodo del punto 3. della sua parte motiva, dell'autorità giudiziaria competente per il giudizio di rinvio, essendo stato indicato il giudice di pace di Avellino sull'erroneo presupposto,ravvenuta soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Lauro; ritenuto che l'accertata permanente esistenza di tale Ufficio imponga la sua indicazione quale giudice competente per il giudizio di rinvio; ritenuto che tale diversa indicazione costituisca un mero errore materiale, che non determina alcuna nullità e la cui correzione non comporta una modificazione essenziale dell'atto né incide su interessi delle parti; ritenuto che tale errore sia rilevabile d'ufficio, in ogni momento e senza formalità, ai sensi degli artt. 625-bis cod.proc.pen. e 130 cod.proc.pen.;
P.Q.11. Dispone correggersi la sentenza-documento n. 39490/2023, emessa dalla Prima Sezione penale in data 22 giugno 2023 su ricorso proposto da Kachan Ruslan (R.G. n. 7767/2023), eliminando, al paragrafo 3. di pag. 5, le parole: "Deve precisarsi che l'Ufficio del Giudice di pace di Lauro risulta attualmente non più esistente; il rinvio deve perciò essere disposto verso il Giudice di pace di Avellino". Tali parole vanno sostituite con le parole: "Il rinvio va disposto al Giudice di pace di Lauro". Dispone correggersi, in riferimento alla medesima sentenza-documento, il dispositivo, sostituendo la parola "Avellino" con la parola "Lauro".
Dispone, infine, correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 22 giugno 2023, relativo allo stesso ricorso n.7767/2023, sostituendo la parola "Avellino" con la parola "Lauro". Manda alla cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso il 24 gennaio 2024 Il Consigliere estensore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il Presidente