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Sentenza — n. 13336/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls surveillance judge's home detention order for lack of reasoning regarding probation violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13336/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the surveillance judge's decree modifying home detention conditions due to a complete lack of reasoning. The defendant argued that the judge failed to explain why a specific contact with a drug user warranted stricter restrictions, ignoring previous health-based permissions. The court ruled that such discretionary aggravations require explicit justification regarding the violation's impact on rehabilitation.

Regesto Legislator

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Art. 47ter ord. pen.; Art. 111 Cost.: Modifications to home detention execution by the surveillance judge are subject to cassation appeal for lack of reasoning when the decision fails to articulate the gravity of the violation and its specific impact on the rehabilitative purpose of the measure.

Parole chiave

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home detention modification lack of reasoning probation violation surveillance judge rehabilitation purpose cassation appeal discretionary aggravation divieto di frequentare le osterie

Disposizioni normative citate

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Art. 47ter ord. pen.
Gabriele Cofanelli, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per assenza di motivazione e, comunque, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 47ter ord.
Art. 111 Cost., comma 7
Per costante giurisprudenza di questa Corte i relativi provvedimenti sono da ritenersi impugnabili mediante ricorso per cassazione - in applicazione dell'art. 111 Cost., comma 7 - da entrambe le parti processuali (di recente, sulla legittimazione del Pubblico Ministero, Sez.
art. 111 Cost
Per costante giurisprudenza di questa Corte i relativi provvedimenti sono da ritenersi impugnabili mediante ricorso per cassazione - in applicazione dell'art. 111 Cost., comma 7 - da entrambe le parti processuali (di recente, sulla legittimazione del Pubblico Ministero, Sez.
art. 284 c.p
45581 del 23.11.2007, Rv 238919) analogamente a quelli emessi nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 284 c.p.p., comma 3».

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019
pen.), è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv.
Sez. 1 n. 25639 del 21/05/2013
In tal senso anche Sez. 1 n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv.
Sez. 1 n. 45581 del 23.11.2007
111 Cost., comma 7 - da entrambe le parti processuali (di recente, sulla legittimazione del Pubblico Ministero, Sez. 1 n. 45581 del 23.11.2007, Rv 238919) analogamente a quelli emessi nel corso del procedimento ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EMILI LUCIANO nato a CIVITANOVA MARCHE il 23/02/1956 avverso il decreto del 14/07/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 14 luglio 2023 il Magistrato di Sorveglianza di Macerata ha parzialmente revocato l'autorizzazione oraria ad allontanarsi dal domicilio nei confronti di Luciano Emili, in atto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. In particolare, ha disposto che lo stesso possa uscire dalle ore 10 alle 12, con divieto di «frequentare bar, ristoranti, chalet e simili». Il provvedimento è stato emesso a seguito della segnalazione del 13 luglio 2023 da parte della Questura di Macerata con la quale è stato evidenziato che, in data 9 luglio 2023, Emili era stato notato presso uno stabilimento balneare mentre incontrava un altro pregiudicato, contravvenendo, così, alla prescrizione impostagli di «non frequentare né avere contatti con pregiudicati, sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, tossicodipendenti o soggetti comunque controindicati».

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Luciano Emili, per mezzo del proprio difensore Avv. Gabriele Cofanelli, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per assenza di motivazione e, comunque, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 47ter ord. pen. Premesse considerazioni generali sulla ricorribilità per cassazione per violazione di legge del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che modifichi le modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, il ricorrente ha lamentato l'assenza di qualsiasi motivazione nel provvedimento oggetto di impugnazione.

In particolare, avendo modificato in senso peggiorativo la misura alternativa in esecuzione, sarebbe stato onere del giudice indicare la gravità della trasgressione e le ragioni per le quali la violazione descritta nella nota della Questura avrebbe dovuto ritenersi tale da incidere negativamente sul percorso di recupero e risocializzazione del condannato. Nessuna precisazione, infatti, è stata fornita per escludere l'eventualità di un incontro casuale tra il condannato e il pregiudicato. Peraltro, il progressivo ampliamento delle autorizzazioni concesse ad Emili per uscire di casa era stato giustificato con la ricorrenza di ragioni di salute che, invece, il decreto impugnato non avrebbe assolutamente preso in considerazione.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va ribadito che «avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma secondo, ord. pen.), è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884). In tal senso anche Sez. 1 n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922, in motivazione ove si legge che «ai sensi dell'art. 47-ter 0.P., comma 4 le disposizioni relative alle modalità esecutive della detenzione domiciliare - stabilite dal Tribunale di Sorveglianza - possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza competente per territorio.

Per costante giurisprudenza di questa Corte i relativi provvedimenti sono da ritenersi impugnabili mediante ricorso per cassazione - in applicazione dell'art. 111 Cost., comma 7 - da entrambe le parti processuali (di recente, sulla legittimazione del Pubblico Ministero, Sez. 1 n. 45581 del 23.11.2007, Rv 238919) analogamente a quelli emessi nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 284 c.p.p., comma 3». Nel caso esaminato nella seconda sentenza citata, la Corte è pervenuta all'annullamento di un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare privo di motivazione.

Analogo vizio è dato riscontrare nel caso di specie. Il provvedimento è stato redatto a mano in calce alla comunicazione della Questura del 13 luglio 2023 e reca la sola indicazione degli orari in cui Emili potrà uscire con il divieto di frequentare determinati locali. Difetta, così come anche nella nota della Questura e nella segnalazione della Polizia una, anche minima, considerazione sulla gravità della violazione, in ordine alla sua effettiva incidenza sulla misura alternativa in esecuzione e sulla rilevanza della stessa rispetto alle finalità della autorizzazioni (progressivamente sempre più ampie) concesse a Emili.

L'aggravamento della misura è espresso esclusivamente in un provvedimento di natura dispositiva priva di qualsiasi apprezzamento della rilevanza delle circostanze oggetto di segnalazione. Spetterà al giudice di rinvio conformarsi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati fornendo adeguata ed effettiva motivazione sulla comunicazione inoltrata dalla Questura con la nota del 13 luglio 2023.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magis